§ 2.1.27 – D.P.R. 10 aprile 1952, n. 360.
Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:10/04/1952
Numero:360


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 2.1.27 – D.P.R. 10 aprile 1952, n. 360.

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.

(G.U. 20 aprile 1952, n. 100).

 

     Art. 1.

     I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.