§ 29.1.197 - Legge 25 luglio 2000, n. 209.
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:25/07/2000
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Crediti annullabili
Art. 3.  Condizioni, modalità è termini dell'annullamento
Art. 4.  Norme di attuazione
Art. 5.  (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale).
Art. 6.  Relazione al Parlamento
Art. 7.  Regole internazionali del debito estero
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 29.1.197 - Legge 25 luglio 2000, n. 209.

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(G.U. 28 luglio 2000, n. 175)

 

     Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

     2. I crediti di cui all'articolo 2 della presente legge nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà [1].

     3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

     4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

 

          Art. 2. Crediti annullabili

     1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

     a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;

     b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.

     2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

     a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

     b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

     c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della società civile locale.

     3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3. Condizioni, modalità è termini dell'annullamento

     1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

     2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

     3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

 

          Art. 4. Norme di attuazione

     1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.

     2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

 

          Art. 5. (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). [2]

     1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

     a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

     b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative.

 

          Art. 6. Relazione al Parlamento

     1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

 

          Art. 7. Regole internazionali del debito estero

     1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali, competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1310, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.