§ 29.1.93 - Legge 28 marzo 1991, n. 106.
Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:28/03/1991
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficeranno nel 1991 e negli [...]
Art. 3.      1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 1, il Ministro del tesoro [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.93 - Legge 28 marzo 1991, n. 106. [1]

Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 5 aprile 1991, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.

     2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.

     3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficeranno nel 1991 e negli anni successivi dell'annullamento previsto dall'art. 1, sarà effettuata con doni, salvo diversa, motivata determinazione adottata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo in relazione ai mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

     2. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo determina i settori e gli strumenti d'intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 1, il Ministro del tesoro autorizza, con proprio decreto, il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto degli accordi predetti.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalità ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1.

     3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro è tenuto a predisporre in esecuzione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovrà contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.