§ 14.4.38 - L. 28 dicembre 1977, n. 970.
Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:28/12/1977
Numero:970


Sommario
Art. unico.      I limiti di somma previsti dall'art. 1 e dall'art. 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il [...]


§ 14.4.38 - L. 28 dicembre 1977, n. 970.

Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

(G.U. 5 gennaio 1978, n. 5).

 

Art. unico.

     I limiti di somma previsti dall'art. 1 e dall'art. 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte [1].

 

 


[1] I limiti di spesa di cui al presente comma sono stati duplicati dall'art. 24 della L. 7 agosto 1982, n. 526 e poi quintuplicati dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 431.