§ 14.4.56 - L. 29 dicembre 1990, n. 431.
Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1 marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:29/12/1990
Numero:431


Sommario
Art. 1.      1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e [...]
Art. 2.      1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e [...]
Art. 3.      1. Gli interventi di importo non superiore a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o, previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno [...]
Art. 4.      1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati [...]
Art. 5.      1. L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6 miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e [...]


§ 14.4.56 - L. 29 dicembre 1990, n. 431.

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1 marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

(G.U. 14 gennaio 1991, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.

     3. Enti pubblici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione dell'impossibilità a provvedervi a proprie spese.

 

     Art. 2.

     1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilità, la predisposizione dei progetti può essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi.

     2. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

     3. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'art. 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

 

     Art. 3.

     1. Gli interventi di importo non superiore a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o, previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno tre offerte, a trattativa privata.

 

     Art. 4.

     1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono quintuplicati.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

     Art. 5.

     1. L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6 miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'art. 5, si provvede:

     a) quanto a lire 51,4 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali";

     b) quanto a lire 51,6 miliardi per il 1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.