§ 12.6.122 - D.M. 7 luglio 2011, n. 146.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, concernente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:07/07/2011
Numero:146


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente


§ 12.6.122 - D.M. 7 luglio 2011, n. 146.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, concernente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse.

(G.U. 26 agosto 2011, n. 198)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 214, comma 1, lett. JJ), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, nell'abrogare il decreto legislativo fa salva, tra l'altro la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);

     Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale residuo attivo;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento emanato con D.M. 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse;

     Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 27 gennaio 2003, n. 41 di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo 6, comma 1, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238;

     Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005";

     Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2005, n. 297 di modifica dell'articolo 6, comma 2, del regolamento18 giugno 1998, n. 238;

     Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la quale il Fondo nazionale di garanzia ha rappresentato il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2011, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, ed ha chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014;

     Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

     Udito il parere n. 1680/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 1° giugno 2011;

     Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;

     Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, proposti dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;

     Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;

     Considerato che la prosecuzione della gestione speciale è necessaria sia per garantire la tutela e la parità di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere;

 

     ADOTTA

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "1. La gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonchè alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017".

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 300