§ 12.6.60 - D.M. 27 gennaio 2003, n. 41.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:27/01/2003
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2.      1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:


§ 12.6.60 - D.M. 27 gennaio 2003, n. 41.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

(G.U. 19 marzo 2003, n. 65)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro, la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);

     Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale residuo attivo;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse che, tra l'altro, all'articolo 6, comma 1, prevede che "la gestione speciale si chiude alla scadenza del triennio successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3";

     Visto l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 238/1998 che dispone che "le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento";

     Visto l'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 che stabiliscono che il piano triennale per la copertura della gestione speciale ed il piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie, al primo correlato, sono aggiornati con cadenza semestrale;

     Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 7003 del 25 febbraio 2002 e n. 7447 del 26 marzo 2002 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 5 agosto 2002, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2005;

     Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 30 settembre 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota ACG/45/DGT/39118 del 3 gennaio 2003;

     Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;

     Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti, ex articoli 98 della legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, proposti da creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;

     Considerata la previsione di tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;

     Considerato che la mancata prosecuzione della gestione speciale porrebbe sia il problema dell'individuazione del soggetto chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del fondo e delle modalità della successione medesima, sia problemi di parità di tutela dei diritti dei creditori;

     Considerata inoltre l'opportunità di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una differente periodicità dell'aggiornamento sia del piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale sia del piano triennale, ad esso correlato, per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 in quanto la periodicità annuale appare meglio rispondente alle attuali caratteristiche operative del fondo;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola "semestrale" è sostituita dalla parola "annuale";

     b) al comma 4, la parola "semestralmente" è sostituita dalla parola "annualmente".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1.La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005".