§ 12.6.29 - D.M. 18 giugno 1998, n. 238.
Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:18/06/1998
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Istituzione della gestione speciale.
Art. 3.  Vigilanza.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Interventi.
Art. 6.  Saldo della gestione.


§ 12.6.29 - D.M. 18 giugno 1998, n. 238.

Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

(G.U. 21 luglio 1998, n. 168).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Nel presente regolamento si intende per:

     a) "Fondo", il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

     b) "decreto legislativo", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

     c) "decreto ministeriale", il decreto ministeriale 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992;

     d) "regolamento", il regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo;

     e) "intermediari", le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le banche estere e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo;

     f) "insolvenze pregresse", le insolvenze di intermediari il cui stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo prima dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera d).

 

     Art. 2. Istituzione della gestione speciale.

     1. La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, è attribuita al Fondo medesimo.

     2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.

     3. Nella gestione speciale, alla data prevista dal comma 2, confluiscono:

     a) le somme imputate alla sezione A e B del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale;

     b) le somme imputate alla sezione D del Fondo, relative agli indennizzi pagati o impegnati;

     c) i crediti nei confronti delle procedure concorsuali per gli indennizzi pagati;

     d) i crediti del Fondo nei confronti dei propri aderenti per i contributi a loro carico maturati e non versati;

     e) le somme riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati;

     f) le attività in cui sono investite le somme di cui alle lettere a), b) ed e).

     4. Confluiscono successivamente alla gestione speciale:

     a) le "quote variabili" del contributo annuale relative all'esercizio 1997 e precedenti, versate in applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale;

     b) le somme successivamente riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati.

     5. Le residue disponibilità trasferite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione B, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 5, a carico delle società di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilità stesse.

     6. I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.

 

     Art. 3. Vigilanza.

     1. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.

     2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto annuale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo [1].

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima.

     2. Il piano di cui al comma 1, è aggiornato con cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [2].

     3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano è aggiornato annualmente in funzione delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 [3].

     5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento.

     6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonché la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

 

     Art. 5. Interventi.

     1. Gli interventi a carico della gestione speciale continuano a essere disciplinati dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dal decreto ministeriale e dalla circolare del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994); si applica inoltre l'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     2. Il pagamento degli indennizzi di cui al comma 1 è effettuato nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna insolvenza. Le istanze di indennizzo relative ai crediti ammessi allo stato passivo a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942 ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assumono lo stesso ordine e priorità dell'insolvenza cui si riferiscono.

     3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Il pagamento degli indennizzi è effettuato in lire italiane sino all'entrata in vigore dell'EURO.

 

     Art. 6. Saldo della gestione.

     1. La gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonchè alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017 [4].

     2. L'eventuale attivo residuo è ripartito tra gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 16 novembre 2005, n. 297.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 27 gennaio 2003, n. 41.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 27 gennaio 2003, n. 41.

[4] Comma già sostituito dall’art. 2 del D.M. 27 gennaio 2003, n. 41, dall'art. 2 del D.M. 16 novembre 2005, n. 297 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 luglio 2011, n. 146.