§ 10.10.55 - D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303.
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:16/09/2004
Numero:303


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
Art. 3.  Trattenimento del richiedente asilo
Art. 4.  Comunicazioni
Art. 5.  Istituzione dei centri di identificazione
Art. 6.  Apprestamento dei centri di identificazione
Art. 7.  Convenzione per la gestione del centro
Art. 8.  Funzionamento
Art. 9.  Modalità di permanenza nel centro
Art. 10.  Assistenza medica
Art. 11.  Associazioni ed enti di tutela
Art. 12.  Individuazione delle Commissioni territoriali
Art. 13.  Convocazione
Art. 14.  Audizione
Art. 15.  Decisione
Art. 16.  Riesame
Art. 17.  Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale
Art. 18.  Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 19.  Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo
Art. 20.  Cessazioni e revoche dello status di rifugiato
Art. 21.  Norma transitoria


§ 10.10.55 - D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303. [1]

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

(G.U. 22 dicembre 2004, n. 299)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quinquies, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, delMinistro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

     b) «decreto»: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

     c) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

     d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

     e) «centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto legge;

    f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

     g) «Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

     h) «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto legge;

     i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

     l) «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 

     Art. 2. Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

     1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purchè non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

     2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

     3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

     4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

     5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonchè di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, così nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

     6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:

     a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

     b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

     c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalità per richiederle;

     d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

     e) le modalità di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalità di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non può essere superiore alla durata della validità del permesso di soggiorno.

 

     Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo

     1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione è sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

     2. Al richiedente asilo inviato nel centro è rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

     3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo è altresì informato:

     a) della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;

     b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

     4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro è rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

     Art. 4. Comunicazioni

     1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

     Art. 5. Istituzione dei centri di identificazione

     1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

     2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

     3. Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalità di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

 

     Art. 6. Apprestamento dei centri di identificazione

     1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno può disporre, previa acquisizione di studi di fattibilità e progettazione tecnica:

     a) acquisizioni in proprietà, anche tramite locazione finanziaria, nonchè locazione di aree o edifici;

     b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

     c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

     2. Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale di cui all'articolo 12, nonchè per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

 

     Art. 7. Convenzione per la gestione del centro

     1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

     2. In particolare, nella convenzione è previsto:

     a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;

     b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacità adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonchè alle necessità specifiche dei minori e delle donne;

     c) le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

     d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

     e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

     f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

     g) modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale;

     h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

     i) le attività ed i servizi per garantire il rispetto della dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

     3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno precedente.

 

     Art. 8. Funzionamento

     1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

     2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attività per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

     3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

     a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

     b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

     c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11;

     d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

 

     Art. 9. Modalità di permanenza nel centro

     1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, è consentita, purchè compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4.

     3. All'ingresso nel centro è consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

     4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

     Art. 10. Assistenza medica

     1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.

     2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

     Art. 11. Associazioni ed enti di tutela

     1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purchè forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui è istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

     2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonchè di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.

 

     Art. 12. Individuazione delle Commissioni territoriali

     1. Ai sensi dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:

     Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

     Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

     Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

     Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;

     Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

     Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

     Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

     2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro. Negli altri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

     3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione all'attività, organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

     4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, può destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

     Art. 13. Convocazione

     1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale è comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non è stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo è scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.

     2. L'audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

 

     Art. 14. Audizione

     1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

     2. Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

     3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonchè le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

     4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestà sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e può essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

     5. Il richiedente asilo può inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

     Art. 15. Decisione

     1. La Commissione territoriale è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.

     2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

     a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

     b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

     c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.

     3. La decisione è comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonchè, per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

     4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.

     5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero già trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

     Art. 16. Riesame

     1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto, può presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.

     2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

     3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

     4. La Commissione territoriale integrata può procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui è ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

 

     Art. 17. Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

     1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.

     2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

     3. La decisione del prefetto è adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed è comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalità di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

     4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

     Art. 18. Commissione nazionale per il diritto di asilo

     1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in più Sezioni.

 

     Art. 19. Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo

     1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

     a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;

     b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;

     c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;

     d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;

     e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

     f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

     g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

     h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.

 

     Art. 20. Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

     1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

     2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato può, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non può essere chiesto più di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.

     3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

     Art. 21. Norma transitoria

     1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).


[1] Abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 18 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.