§ 10.10.28 - D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136.
Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:15/05/1990
Numero:136


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 10.10.28 - D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136. [1]

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

(G.U. 8 giugno 1990, n. 132)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.

     2. La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura.

 

          Art. 2.

     1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

     2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

     3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

     4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.

     5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni.

 

          Art. 3.

     1. Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e, ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue e, comunque, quando occorra la Commissione nomina un interprete.

     2. La Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 1.

     3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento della domanda. La decisione motivata è notificata per iscritto all'interessato.

 

          Art. 4.

     1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione rilascia apposito certificato.

     2. Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

 

          Art. 5.

     1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale di cui all'art. 2 lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

 

          Art. 6.

     1. Le attività relative al riconoscimento dello status di rifugiato esercitate dalla Commissione paritetica di eleggibilità, di cui al decreto interministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all'entrata in funzione della Commissione di cui all'art. 2.

     2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.