§ 46.12.6 - D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 .
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:30/10/1995
Numero:451


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 46.12.6 - D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 [1].

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia.

(G.U. 31 ottobre 1995, n. 255)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della Regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'art. 1 e dall'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'art. 2 dello stesso decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'art. 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire 3 miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la Regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

     3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

     3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate [2].

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 29 dicembre 1995, n. 563.

[2] Comma aggiunto dall'art. 13 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.