§ 10.5.53 - L. 25 maggio 1981, n. 280.
Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:25/05/1981
Numero:280


Sommario
Art. 1.      L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli [...]
Art. 2.      Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge [...]
Art. 3.      Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977
Art. 4.      All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno si provvede mediante [...]


§ 10.5.53 - L. 25 maggio 1981, n. 280. [1]

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.

(G.U. 6 giugno 1981, n. 154).

 

Art. 1.

     L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

     Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

 

     Art. 2.

     Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

     Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subìto l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

 

     Art. 4.

     All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.