§ 46.8.13 - Legge 10 gennaio 1929, n. 59.
Aggiunte e modifiche alla vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-leggi 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/01/1929
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai [...]
Art. 2.      La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, [...]
Art. 3.      Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su [...]
Art. 4.      L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purchè risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi [...]
Art. 5.      Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno [...]
Art. 6.      In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od [...]
Art. 7.      In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o [...]
Art. 8.      L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunciata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, [...]
Art. 9.      L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione
Art. 10.      Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia
Art. 11.      La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal ministero dell'aeronautica
Art. 12.      La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte [...]
Art. 13.      Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918
Art. 14.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della regia aeronautica, nonchè al personale dell'ufficio dell'aviazione civile e [...]


§ 46.8.13 - Legge 10 gennaio 1929, n. 59. [1]

Aggiunte e modifiche alla vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-leggi 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431.

(G.U. 8 febbraio 1959, n. 33)

 

 

     Art. 1.

     L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subìto in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

     Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

     Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.

 

          Art. 2.

     La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella regia aeronautica.

     Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

     Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.

     Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.

 

          Art. 3.

     Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

 

          Art. 4.

     L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purchè risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

     Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita tra i figli legittimi o i loro discendenti.

     In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

     I figli, legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, discendenti per stirpi.

     Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.

 

          Art. 5.

     Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

     In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

 

          Art. 6.

     In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

     Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti nè coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

 

          Art. 7.

     In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

     I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.

 

          Art. 8.

     L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunciata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

     Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

          Art. 9.

     L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

 

          Art. 10.

     Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

     Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.

     Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.

     Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.

 

          Art. 11.

     La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal ministero dell'aeronautica.

     Contro il provvedimento del ministero è dato ricorso unicamente alle sezioni unite della corte dei conti, entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

 

          Art. 12.

     La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.

     Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.

     Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purchè gli interessati facciano pervenire al ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di novanta giorni, se residenti nel regno, e di centottanta giorni se residenti all'estero o nelle colonie.

     Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

     Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della regia aeronautica, nonchè al personale dell'ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

     La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella B senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

 

     Tabella A - Personale militare [2].

 

GRADO

MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILIEGIATO AERONAUTICO

 

In caso di morte

In caso di infermità

 

A favore della vedova e dei figli

A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti

Ascrivibile alla 1 categoria di pensione

Ascrivibile alla 2 categoria di pensione

Ascrivibile alla 3 categoria di pensione

Ufficiali generali

2.500.000

625.000

2.500.000

2.250.000

625.000

Ufficiali superiori

2.000.000

500.000

2.000.000

1.800.000

500.000

Ufficiali inferiori

1.500.000

390.000

1.500.000

1.400.000

390.000

Sottufficiali

1.250.000

320.000

1.250.000

1.150.000

320.000

Graduati e militari di truppa

1.000.000

250.000

1.000.000

900.000

250.000

 

     Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di L. 100.000 per ciascun figlio a carico.

 

     Tabella B [3].

 

GRADO

MISURA DELL'NDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

 

In caso di morte

In caso di infermità

 

A favore della vedova e dei figli

A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti

Ascrivibile alla 1a categoria di pensione

Ascrivibile alla 2a categoria di pensione

Ascrivibile alla 3 categoria di pensione

Dal grado 15 al 55

2.500.000

625.000

2.500.000

2.250.000

625.000

Dal grado 65 all'85

2.000.000

500.000

2.000.000

1.800.000

500.000

Dal grado 95 all'115 e avventizi di 1a e 2a categoria

1.500.000

390.000

1.500.000

1.400.000

390.000

Dal grado 125° al 135° e avventizi di 3a categoria

1.250.000

320.000

1.250.000

1.150.000

320.000

Avventizi di 4 a categoria, personale di ordine, custodi di campi di fortuna o salariati

1.000.000

250.000

1.000.000

900.000

250.000

 

     Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di L. 100.000 per ciascun figlio a carico.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

[2]  Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 27 maggio 1952, n. 648.

[3]  Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 27 maggio 1952, n. 648.