§ 10.5.2b - Legge 26 aprile 1964, n. 308.
Modifica dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:26/04/1964
Numero:308


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro [...]
Art. 2.      Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota [...]


§ 10.5.2b - Legge 26 aprile 1964, n. 308. [1]

Modifica dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.

(G.U. 26 maggio 1964, n. 128).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilito in:

     lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

     lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

     lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico. [2]

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Con decorrenza 1° luglio 1966, ai sensi dell'art. 1 della L. 27 giugno 1967, n. 533, gli importi del sussidio giornaliero di cui al presentecomma sono stati stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 500, 1000 e 500.