§ 10.5.2i - Legge 27 giugno 1967, n. 533.
Modifica dell'art. 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:27/06/1967
Numero:533


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 [...]
Art. 4.      Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1966


§ 10.5.2i - Legge 27 giugno 1967, n. 533. [1]

Modifica dell'art. 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'art. 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, numero 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi.

(G.U. 14 luglio 1967, n. 175).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

     lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; [2]

     lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; [3]

     lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico. [4]

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 935, è sostituito dal seguente:

     "Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità".

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 mediante riduzione del capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1966.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La misura del presente contributo è stata stabilita in lire 1.000 giornaliere dall'art. 1 della L. 3 giugno 1971, n. 404, con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

[3] La misura del presente contributo è stata stabilita in lire 2.000 giornaliere dall'art. 1 della L. 3 giugno 1971, n. 404, con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

[4] La misura del presente contributo è stata stabilita in lire 1.000 giornaliere dall'art. 1 della L. 3 giugno 1971, n. 404, con decorrenza dal 1° gennaio 1971.