§ 10.5.27 - L. 23 aprile 1965, n. 488.
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:23/04/1965
Numero:488


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 [...]
Art. 3.      Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 [...]
Art. 4.      L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dell'art. 1, né con l'indennità integrativa speciale e con [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 8.      Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue
Art. 9. 
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11. 
Art. 12.      Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, [...]
Art. 13.      Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità [...]
Art. 14.      In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata [...]
Art. 15.      I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
Art. 16.      All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]


§ 10.5.27 - L. 23 aprile 1965, n. 488.

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.

(G.U. 28 maggio 1965, n. 132).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

     L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

     Art. 3.

     Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

     Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

 

     Art. 4.

     L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dell'art. 1, né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. [2]

     A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

 

     Art. 8.

     Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue [4].

     (Omissis) [5].

     L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

     L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

     L'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, è soppresso.

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11. [8]

 

          Art. 12.

     Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

 

     Art. 13.

     Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purché detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

 

     Art. 14.

     In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito dal primo comma dell'art. 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 - per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

     Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

 

     Art. 15.

     I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

     La presente legge ha effetto dal il 1° luglio 1964 [9].

 

     Art. 16.

     All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

     All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[2] Articolo modificato dall'art. 10 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[4] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi da ultimo l’art. 2 della L. 26 aprile 1974, n. 168.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[7] Comma abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 del L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[9] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 5 ottobre 1965, n. 250.