§ 97.5.19 - D.M. 23 dicembre 2002, n. 317.
Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.5 mangimi
Data:23/12/2002
Numero:317


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali [...]
Art. 3.      1 . Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato
Art. 4.      1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in [...]
Art. 5.      1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità [...]
Art. 6.      1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi
Art. 8.      1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999


§ 97.5.19 - D.M. 23 dicembre 2002, n. 317. [1]

Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(G.U. 7 luglio 2003, n. 155)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

e con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);

     Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

     Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

     Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

     Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;

     Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, modifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n. 92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998;

     Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

     2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

     a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433;

     b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B

     d) ai microorganismi nei mangimi;

     e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

     2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

     3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

     4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

 

          Art. 3.

     1 . Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f) della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

     3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.

     4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.

     5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

     a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

     b) accompagnata da un documento che deve indicare:

     1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);

     2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

     3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

     6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.

     7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

 

          Art. 4.

     1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

 

          Art. 5.

     1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

     2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

 

          Art. 6.

     1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

     2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:

     a) la partita di materia prima per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;

     b) la partita di mangime non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.

     3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.

     4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.

     5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.

     6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

     2. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999.

 

 

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2)

 

Sostanze, prodotti  

Mangimi 

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 

colonna 1 

colonna 2 

colonna 3 

A) Sostanze (ioni o elementi) 

 

 

 

 

 

1 Arsenico 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

2 

 

_ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate 

4 

 

_ fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini 

10 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

2 

 

_ mangimi completi per pesci 

4 

 

Mangimi complementari, ad eccezione: 

4 

 

_ mangimi minerali 

12 

2 Piombo 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

10 

 

_ foraggio verde 

40 

 

_ fosfati 

30 

 

_ lieviti 

5 

 

Mangimi completi 

5 

 

Mangimi complementari, ad eccezione di 

10 

 

_ mangimi composti minerali 

30 

3 Fluoro 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

150 

 

_ mangimi d'origine animale 

500 

 

_ fosfati 

2000 

 

Mangimi completi, ad eccezione di 

150 

 

_ mangimi completi per bovini, ovini, caprini: 

 

 

_ durante l'allattamento 

30 

 

_ altri 

50 

 

_ mangimi completi per suini 

100 

 

_ mangimi completi per pollame 

350 

 

_ mangimi completi per pulcini 

250 

 

Composti minerali per bovini, ovini e caprini 

2000(1) 

 

Altri margini complementari 

125(2) 

4 Mercurio 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

0,1 

 

_ mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini 

0,5 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

0,1 

 

_ mangimi completi per cani e gatti 

0,4 

 

Mangimi complementari, ad eccezione di: 

0,2 

 

_ mangimi complementari per cani e gatti 

 

5 Nitriti 

Farine di pesce 

60 (espresso in nitrito di sodio) 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

15 (espresso di nitrito di sodio) 

 

_ mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali 

 

6 Cadmio 

Materie prime per mangimi di origine vegetale 

1 

 

Materie prime per mangimi, di origine animale ad eccezione di: mangimi per animali da compagnia 

2 

 

Fosfati 

10(3) 

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini ad eccezione di: 

1 

 

mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti 

 

 

Altri mangimi completi, ad eccezione dei: 

0,5 

 

_ mangimi per animali da compagnia 

 

 

Mangimi minerali 

5 (4) 

 

Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini 

0,5 

B) Prodotti 

 

 

1 Aflatossina B1 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

0,05 

 

_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati 

0,02 

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: 

0,05 

 

_ animali da latte 

0,005 

 

_ vitelli e agnelli 

0,01 

 

Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) 

0,02 

 

Altri mangimi completi 

0,01 

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli) 

0,05 

 

Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) 

0,03 

 

Altri mangimi complementari 

0,005 

2 Acido cianidrico 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

50 

 

_ semi di lino 

250 

 

_ panelli di lino 

350 

 

_ prodotti di manioca e panelli di mandorle 

100 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

50 

 

_ mangimi completi per pulcini 

10 

3 Gossipolo libero 

Materie prime per mangimi ad eccezione di: 

20 

 

_ panelli di cotone 

1200 

 

Mangimi completi ad eccezione di: 

20 

 

_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini 

500 

 

_ mangimi completi per pollami (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli 

100 

 

_ mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti) 

60 

4 Teobromina 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

300 

 

_ mangimi completi per bovini adulti 

700 

5 Essenza volatile di senape 

Materie prime per mangime, ad eccezione di: 

100 

 

_ panelli di colza 

4000 (espresso in isotiocianato di allile) 

 

Mangimi completi, ad eccezione: 

150 (espresso in isotiocianato di allile) 

 

_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini salvo animali giovani) 

1000 (espresso in isotiocianato di allile) 

 

_ mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame 

500 (espresso in isotiocianato di allile) 

6 Viniltioossazolidone (Vinilossazolidintione) 

Mangimi completi per pollame ad eccezione di: 

1000 

 

_ mangimi completi per pollame da produzione di uova 

500 

7 Segale cornuta (Claviceps purpurea) 

Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati 

1000 

8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui  

Tutti i mangimi 

3000 

a) Lolium temulentum L., 

 

1000 

b) Lolium remotum Schrank 

 

1000 

c) Datura stramonium L. 

 

1000 

9 Rizinus (Rizinus communis L.) 

Tutti i mangimi 

10 (espresso in gusci di ricino) 

10 Crotalaria spp. 

Tutti i mangimi 

100 

11 Aldrin isolatamente o assieme,  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,01 

espressi 

_ grassi 

0,2 

12 Dieldrin in dieldrin 

 

 

13 Canfene clorurato (toxafane) 

Tutti i mangimi 

0,1 

14 Clordano (somma degli  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,02 

isomeri cis e trans e dello stesso 

_ grassi 

 

ossiclordano espressi in clordano) 

 

 

 

 

0,05 

15 DDT (somma degli isomeri del  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,5 

DDT, del TDE e del DDC 

_ grassi 

 

espressi in DDT) 

 

 

 

 

 

16 Endosulfan (somma degli  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,1 

isomeri alfa e beta e del solfato 

_ granturco 

0,2 

d'endosulfan espressi in 

_ semi oleosi 

0,5 

endosulfan) 

_ mangimi completi per pesci 

0,005 

17 Endrin(somma dell'endrin e  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0.01 

del delta-cheto-endrin espressi in 

_ grassi 

0,05 

endrin) 

 

 

 

 

0,01 

18 Eptacloro (somma  

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,2 

dell'eptacloro e dell'eptacloro 

_ grassi 

 

eposside espressi in eptacloro) 

 

 

 

 

0,2 

19) Esaclorobenzolo (HCB) 

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,01 

 

_ grassi 

0,2 

20 Esaclorocicloesano (HCH) 

 

 

20.1 isomero alfa 

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,02 

 

_ grassi 

0,2 

20.2 isomero beta 

Mangimi composti ad eccezione di: 

0,01 

 

_ mangimi per bestiame da latte 

0,005 

 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

0,01 

 

_ grassi 

0,1 

20.3 isomero gamma 

Tutti i mangimi ad eccezione di: 

0,2 

 

_ grassi 

2 

21 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali) 

Pastazzo di agrumi 

500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)(5) 

 

 

 

C) Impurità botaniche 

 

 

1 Albicocco_Prunus armeniaca L. 

 

 

2 Mandorlo amaro_Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) 

 

 

3 Frutti del faggio non decorticati_Fagus silvatica (L.) 

Tutti i mangimi 

Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile 

4 Camelina_Camelina sativa (L.) Crantz 

 

 

5 Mowrah, bassia, madhuca_Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = IIIipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = IIIipe latifolia (Roxb.) F. Mueller) 

 

 

6 Purgère_Jatropha curcas L. 

 

 

7 Croton_Croton tiglium L. 

 

 

8 Senape indiana_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. 

 

 

9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea 

 

 

10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. Ssp.juncea var. Iutea Batalin 

Tutti i mangimi 

Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile 

11 Senape nera Brassica (L.) Koch 

 

 

12 Senape d'Etiopia_Brassica carinata A. Braun. 

 

 

 

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari al 1,25% del contenuto in fosforo.

(2) Quantità in fluoro riferita ad una quantità in fosforo dell'alimento di 1%

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri interiori al limite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione

 

 

ALLEGATO II

 

Parte A

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7)

 

Sostanze, prodotti 

Materie prime per mangimi 

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12% 

colonna 1 

colonna 2 

colonna 3 

1 Alfatossina B1 

Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati 

0,2 

2 Cadmio 

Fosfati 

10(1) 

3 Arsenico 

Fosfati 

20 

4 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali) 

Pastazzo di agrumi 

500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)(2) 

 

(1) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(2) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri interiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rivelazione

 

Parte B

(con riferimento all'articolo 3 comma 6)

 

Sostanze, prodotti 

Materie prime per mangimi 

colonna 1 

colonna 2 

A. Sostanze (ioni o elementi) 

 

1 Arsenico 

Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

 

_ fosfati 

2 Piombo 

Tutte le materie prime per mangimi 

3 Fluoro 

Tutte le materie prime per mangimi 

4 Mercurio 

Tutte le materie prime per mangimi 

5 Nitriti 

Farine di pesce 

6 Cadmio 

Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale 

 

Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: 

 

_materie prime per mangimi per animali da compagnia 

 

 

B Prodotti 

 

1 Alfatossina B1 

Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

 

_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati 

2 Acido cianidrico 

Tutte le materie prime per mangimi 

3 Gossipolo libero 

Tutte le materie prime per mangimi 

4 Essenza volatile di senape 

Tutte le materie prime per mangimi 

5 Segale cornuta (Claviceps purpurea) 

Cereali non macinati 

6 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: a) Lolium temulentum L. b) Lolium remotum Schrank c) Datura stramonium L. 

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7 Rizinus_Rizinus communis L. 

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8 Crotalaria spp. 

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9 Aldrin isolatamente o assieme, espresse 

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10 Dieldrin in dieldrin 

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11 Canfene clorurato (toxafane) 

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12 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in lordano) 

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13 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT) 

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14 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan) 

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15 Endrin(somma dell'endrin e del delta-chetoendrin espressi in endrin) 

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16 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro) 

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17 Esaclorobenzolo (HCB) 

 

18 Esaclorocicloesano (HCH) 

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18.1 isomero alfa 

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18.2 isomero beta 

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18.3 isomero gamma 

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C impurità botaniche 

 

1 Albicocco_Prunus armeniaca L. 

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2 Mandorlo amaro_Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. Amara (DC.) Focke) 

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3 Frutti del faggio non decorticati_Fagus silvatica (L.) 

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4 Camelina_Camelina sativa (L.) Crantz 

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5 Mowrah, bassia, madhuca_Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = IIIipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = IIIipe latifolia (Roxb.) F. Mueller) 

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6 Purgère_Jatropha curcas L. 

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7 Croton_Croton tiglium L. 

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8 Senape indiana_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. 

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9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea 

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10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. Iutea Batalin 

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11 Senape nera Brassica (L.) Koch 

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12 Senape abissina (senape etiopica)_Brassica carinata A. Braun. 

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[1] Abrogato dall’art. 11 del D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149.