§ 97.5.10 - D.M. 11 maggio 1998, n. 241.
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.5 mangimi
Data:11/05/1998
Numero:241


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado [...]
Art. 3.      1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
Art. 4.      1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a [...]
Art. 5.      1. Qualora il Ministero della sanità constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita [...]
Art. 6.      1. Il servizio veterinario delle UU.SS.LL. competenti effettua, anche a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
Art. 8.      1. E' abrogato il decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.


§ 97.5.10 - D.M. 11 maggio 1998, n. 241. [1]

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(G.U. 23 luglio 1998, n. 170).

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

     2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

     a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 228;

     b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B;

     d) ai microorganismi nei mangimi;

     e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

     2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), c1 ), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

     3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

     4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per gli alimenti composti per animali.

 

          Art. 3.

     1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della sanità, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

     3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.

     4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.

     5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna n. 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

     a) destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modifiche;

     b) accompagnata da un documento che deve indicare:

     1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera a);

     2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

     3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

     6. Il comma 5, lettere a) e b), si applica anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti.

     7. Una partita di una materia prima elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima o con partite di alimenti.

 

          Art. 4.

     1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

 

          Art. 5.

     1. Qualora il Ministero della sanità constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto negli alimenti per gli animali o nelle materie prime e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

     2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

 

          Art. 6.

     1. Il servizio veterinario delle UU.SS.LL. competenti effettua, anche a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

     2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:

     a) la partita di materie prime è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;

     b) la partita di alimenti non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.

     3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.

     4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della sanità, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.

     5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.

     6. Nel caso in cui una partita di materie prime o una partita di alimenti per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

     2. Il Ministero della sanità può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     1. E' abrogato il decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Allegato I

 

 

Sostanze, prodotti

Alimenti per animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%

colonna 1

colonna 2

colonna 3

A) Sostanze (ioni o elementi)

 

 

 

1 Arsenico

Alimenti semplici

2

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio disidratati, come pure le polpe di barbabietole di zucchero disidratate e le polpe di barbabietole da zucchero disidratate e melassate

4

 

 

fosfati ed alimenti per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci e di altri animali marini

10

 

 

Alimenti completi ad eccezione degli

2

 

 

alimenti completi per pesci

4

 

 

Alimenti complementari

4

 

 

ad eccezione di

 

 

 

composti minerali

12

2 Piombo

Alimenti semplici

10

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

foraggi verdi

40

 

 

fosfati

30

 

 

lieviti

5

 

 

Alimenti completi

5

 

 

Alimenti complementari

10

 

 

ad eccezione di

 

 

 

composti minerali

30

3 Fluoro

Alimenti semplici

150

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

alimenti d'origine animale

500

 

 

fosfati

2000

 

 

Alimenti completi ad eccezione di

 

 

 

alimenti completi per bovini, ovini, caprini

 

 

 

 

– durante l'allattamento

30

 

 

 

– altri

50

 

 

alimenti completi per suini

100

 

 

alimenti completi per pollame

350

 

 

alimenti completi per pulcini

250

 

 

Composti minerali per bovini, ovini e caprini

2000 (1)

 

 

Altri alimenti complementari

125 (2)

4 Mercurio

Alimenti semplici ad eccezione di:

0,1

 

 

alimenti per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

0,5

 

 

Alimenti completi ad eccezione di:

0,1

 

 

alimenti completi per cani e gatti

0,4

 

 

Alimenti complementari (ad eccezione di alimenti complementari per cani e gatti)

0,2

5 Nitriti

Farine di pesce

60 (espresso in nitrito di sodio)

 

 

Alimenti completi

15 (espresso in nitrito di sodio)

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

 

alimenti destinati agli animali domestici ad eccezione di uccelli e pesci di acquario

 

6 Cadmio

Alimenti semplici di origine vegetale

1

 

 

Alimenti semplici di origine animale (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia)

2

 

 

Fosfati

10 (3)

 

 

Alimenti completi per bovini ovini e caprini (ad eccezione degli alimenti completi per vitelli, agnelli e capretti)

1

 

 

Altri alimenti completi (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia)

0,5

 

 

Alimenti minerali

5

 

 

Altri alimenti complementari per bovini, ovini e caprini

0,5

B) Prodotti

 

 

1 Aflatossina B1

Alimenti semplici ad eccezione di:

0,05

 

 

arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassù, granturco e loro derivati

0,02

 

 

Alimenti completi per bovini, ovini e caprini

0,05

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

animali da latte

0,005

 

 

vitelli e agnelli

0,01

 

 

Alimenti completi per suini e pollame (salvo animali giovani)

0,02

 

 

Altri alimenti completi

0,01

 

 

Alimenti complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione degli alimenti complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli)

0,05

 

 

Alimenti complementari per suini e pollame (ad eccezione dei giovani animali)

0,03

 

 

Altri alimenti complementari

0,01

 

 

Alimenti complementari per gli animali da latte

0,005

2 Acido cianidrico

Alimenti semplici ad eccezione di:

50

 

 

semi di lino

250

 

 

panelli di lino

350

 

 

prodotti di manioca e panelli di mandorle

100

 

 

Alimenti completi

50

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

alimenti completi per pulcini

10

3 Gossipolo libero

Alimenti semplici

20

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

panelli di cotone

1200

 

 

Alimenti completi ad eccezione di:

20

 

 

alimenti completi per bovini, ovini e caprini

500

 

 

alimenti completi per pollame (salvo pollame da uova) e vitelli

100

 

 

alimenti completi per coniugi e suini (salvo i suinetti)

60

4 Teobromina

Alimenti completi

300

 

 

eccettuati:

 

 

 

gli alimenti completi per bovini adulti

700

5 Essenza volatile di senape

Alimenti semplici ad eccezione di:

100

 

 

panelli di colza

4000 (espresso in isotiocianato di allile)

 

 

Alimenti completi

150 (espresso in isotiocianato di allile)

 

 

ad eccezione di:

 

 

 

 

alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)

1000 (espresso in isotiocianato di allile)

 

 

alimenti completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame

500 (espresso in isotiocianato di allile)

6 Vinitoossazolidone (Vinilossazolidin tione)

Alimenti composti per pollame ad eccezione di:

1000

 

 

alimenti composti per pollame in fase di deposizione delle uova

500

7 Segale cornuta (Claviceps purpurea)

Tutti gli alimenti contenenti cereali non macinati

1000

8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui

Tutti gli alimenti

3000

a) Lolium temulentum L.,

 

1000

b) Lolium remotum Schrank,

 

1000

c) Datura stramonium L.

 

1000

9 Ricino

Tutti gli alimenti

10 (espresso in gusci di ricino)

(Ricinus communis L.)

 

 

 

 

10 Crotataria spp.

Tutti gli alimenti

100

11 Aldrin 12 Dieldrin

isolatamente o assieme, espressi in dieldrin

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,01

 

 

grassi

0,2

 

 

 

 

13 Canfene clorurato (toxafane)

Tutti gli alimenti

0,1

14 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano)

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,02

 

 

grassi

0,05

15 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,05

 

 

grassi

0,5

16 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,01

 

 

granturco

0,2

 

 

semi oleosi

0,5

 

 

alimenti completi per pesci

0,005

17 Endrin (somma dell'endrin e del delta cheto endrin espressi in endrin)

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,01

 

 

grassi

0,05

18 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)

Tutti gli limenti ad eccezione di:

0,01

 

 

grassi

0,2

19 Esaclorobenzolo (HCB)

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,01

 

grassi

0,2

20 Esaclorocicloesano (HCH)

 

 

 

20.1 isomero alfa

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0,02

 

grassi

0,2

20.2 isomero beta

Alimenti composti ad eccezione di:

0,01

 

alimenti per bestiame da latte

0,005

 

Alimenti semplici ad eccezione di:

0,01

 

grassi

0,1

20.3 isomero gamma

Tutti gli alimenti ad eccezione di:

0.2

 

grassi

2

C) Impurità botaniche

 

 

 

1 Albicocco-Prunus armeniaca L.

 

Tutti gli alimenti

 

I semi e frutti delle specie vegetali qui elencate e i derivati dalla loro trasformazione possono trovarsi negli alimenti degli animali solo sotto forma di tracce quantitativamente indeterminabili

2 Mandorlo amaro-Prunus dulcus (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke)

 

 

 

 

3 Frutti del faggio non decorticati-Fagus silvatica (L.)

 

 

 

 

4 Camelina-Camelina sativa (L.) Crantz

 

 

 

 

5 Mowrah, bassia, madhuca-Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. =illipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=illipe latifolia (Roxb.)F. Mueller)

 

 

 

 

6 Purgère-Jatropha curcas L.

 

 

 

 

7 Croton-Croton tiglium L.

 

 

 

 

8 Senape indiana-Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

 

 

 

 

9 Senape di sarepte-Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp. juncea

 

 

 

 

10 Senape cinese-Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

 

 

 

 

11 Senape nera-Brassica nigra (L.) Koch

 

 

 

 

12 Senape d'Etippia-Brassica carinata A. Braun.

Tutti gli alimenti

 

I semi e frutti delle specie vegetali qui elencate e i derivati dalla loro trasformazione possono trovarsi negli alimenti degli animali solo sotto forma di tracce quantitativamente indeterminabili

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all'1.25% del contenuto in fosforo.

(2) Quantità in fluoro riferita ad una quantità di fosforo dell'alimento di 1%

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

 

 

Allegato II

 

     PARTE A

Sostanze, prodotti

Materie prime

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%

colonna 1

colonna 2

colonna 3

1 Aflatossina B1

Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassù, granturco e loro derivati

0,2

2 Cadmio

Fosfati

10 (1)

3 Arsenico

Fosfati

20

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0.5 mg su ogni 1% di fosforo

 

     PARTE B

Sostanze, prodotti

Materie prime

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%

colonna 1

colonna 2

colonna 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 8 del D.M. 23 dicembre 2002, n. 317.