§ 97.1.62 - Legge 10 novembre 1967, n. 1009.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:10/11/1967
Numero:1009


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli [...]


§ 97.1.62 - Legge 10 novembre 1967, n. 1009. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(G.U. 13 novembre 1967, n. 283)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "All'art. 23, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

     "e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;

     f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione"".

     All'art. 13, la lettera c) del Modello II punto V (Allegato A) è sostituita dalla seguente:

     "c) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi;

     - non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni è risultata negativa/positiva;".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.