§ 98.1.27438 - D.L. 11 settembre 1967, n. 797 .
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/09/1967
Numero:797


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli
Art. 2.      L'art. 1 è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 4.      La lettera c) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente
Art. 5.      L'art. 6 è sostituito dal seguente
Art. 6.      La lettera c) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente
Art. 7.      L'art. 11 è sostituito dal seguente
Art. 8.      Lalettera c) dell' art. 12 è sostituita dalla seguente
Art. 9.      L'art. 16 è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente
Art. 11.  [2]
Art. 12.      L'ultimo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente
Art. 13.      I modelli I, II, III, IV dell'allegato A sono sostituiti dai seguenti
Art. 14.      All'allegato C, capitolo I, n.
Art. 15.      All'allegato C, capitolo V, il n. 18 è sostituito come segue
Art. 16.      a) All'allegato C, capitolo VII, al n. 29 sono soppresse le parole: "regione dorsale della"
Art. 17.      Il testo dell'allegato C, capitolo VIII, n. 34 è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il modello dell'allegato D e sostituito dal seguente
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27438 - D.L. 11 settembre 1967, n. 797 [1] .

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(G.U. 14 settembre 1967, n. 231)

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina e di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento alle disposizioni contenute nelle direttive n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE adottate dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e n. VI/COM (65) 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965 e nelle direttive 66/600 e 66/601 del 25 ottobre 1966 adottate dal Consiglio della Comunità economica europea, che modificano le direttive 64/432 e 64/433".

 

          Art. 3.

     All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

     - Le parole iniziali dell'articolo: "ai fini del presente capo si intende per" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del presente decreto, per quanto attiene agli scambi di animali, si intende per".

     - le lettere b), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) bovino indenne da tubercolosi: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi nè reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico, nè reazione aspecifica e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi. L'intradermotubercolinizzazione è richiesta solo per bovini di età superiore alle sei settimane";

     "d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento nel quale:

     1) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

     2) tutti i bovini di età superiore a sei settimane che hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive a un anno di intervallo.

     Tuttavia il Ministro per la sanità può portare tale intervallo a due anni, quando la totalità degli allevamenti italiani è sotto controllo ufficiale, e la percentuale di aziende che comprendono bovini infetti da tubercolosi è inferiore all'uno per cento durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di un anno.

     Quando la percentuale di tali aziende infette è inferiore allo zero due per cento durante due periodi di controllo succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

     3) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino, ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione";

     “e) bovino indenne da brucellosi: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di brucellosi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre, quando si tratta di un toro di età superiore a 18 mesi, lo sperma non deve contenere agglutinine brucellari. La siero-agglutinazione è richiesta solo per i bovini di età superiore a 12 mesi".

     L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

 

          Art. 4.

     La lettera c) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     "c) avere soggiornato in una azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera d) e posti sotto controllo dallo stesso veterinario provinciale".

 

          Art. 5.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "I bovini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, devono:

     a) quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

     b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a sei settimane aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

     c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

     d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre 30 giorni prima del carico, non deve aver rilevato nè indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi specificamente patogeni".

 

          Art. 6.

     La lettera c) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

     "c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'art. 9 del presente decreto nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera e) del precedente art. 3. Prima di essere avviati al luogo di carico o ad un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3, lettera e), essere condotti in in luogo di raccolta controllato secondo la precedente lettera a) ed autorizzato dal Ministero della sanità, purchè tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

     Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere e) e g) del precedente art. 3), e spediti verso il paese destinatario.

     La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalia lettera c) del precedente art. 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare 4 giorni.

     Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con cui saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati o dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri paesi membri della Comunità.

     Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con cui saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo".

 

          Art. 7.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'applicazione del presente decreto, relativamente agli scambi di carni fresche, si intende per:

     a) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento;

     b) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla precedente lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

     c) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago".

 

          Art. 8.

     Lalettera c) dell' art. 12 è sostituita dalla seguente:

     "c) provenire da un animale da macello che il veterinario competente abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento e considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato C".

 

          Art. 9.

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Gli animali da macello, se condotti, al loro arrivo in Italia, direttamente ad un macello, vi debbono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria.

     I mercati cui gli animali da macello possono essere condotti direttamente, subito dopo l'arrivo in Italia, saranno autorizzati dal Ministero della sanità, a condizione che siano attigui ad un macello e che la loro regolamentazione consenta l'uscita degli animali al termine del mercato, verso altri macelli all'uopo designati, per ogni mercato, dallo stesso Ministero. In casi determinati l'autorizzazione potrà essere concessa anche per mercati non attigui ad un macello.

     In ogni caso la macellazione deve aver luogo entro 72 ore dall'arrivo degli animali.

     E' fatto divieto di introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai 15 giorni".

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

     "Per l'introduzione delle carni di cui al presente articolo non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanità. Detta autorizzazione è invece necessaria per la introduzione di organi o ghiandole destinati ad uso opoterapico, che sarà consentita a norma delle disposizioni vigenti in materia. Parimenti subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità sarà l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, che dovranno essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche di volta in volta impartite con la autorizzazione medesima".

 

          Art. 11. [2]

     All'art. 23, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

     "e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;

     f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione".

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

     "Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la prevenzione della trichinosi limitatamente alle carni suine fresche".

 

          Art. 13.

     I modelli I, II, III, IV dell'allegato A sono sostituiti dai seguenti:

     Allegato A

     (Allegato omesso)

 

          Art. 14.

     All'allegato C, capitolo I, n. 1

     a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

     "locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini";

     b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:

     "locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione";

     c) il testo della lettera p) è sostituito dal seguente testo:

     "un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purchè le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi".

 

          Art. 15.

     All'allegato C, capitolo V, il n. 18 è sostituito come segue:

     "Le carcasse dei solipedi e dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 3 mesi, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. A tali suini e alisolifedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario competente può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale".

 

          Art. 16.

     a) All'allegato C, capitolo VII, al n. 29 sono soppresse le parole: "regione dorsale della".

     b) I testi dei numeri 30 - 31 - 32 - 33 sono sostituiti dai seguenti:

     "30. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al n. 28. Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria. I fegati sono bollati con marchio a fuoco conformemente al n. 28.

     31. Le parti ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al n. 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

     Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al n. 32.

     32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai numeri 28 e 31, deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto dell'apertura.

     L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

     - numero di serie;

     - denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

     - denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

     - peso netto dell'unità di imballaggio.

     33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria".

 

          Art. 17.

     Il testo dell'allegato C, capitolo VIII, n. 34 è sostituito dal seguente:

     "L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario provinciale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e contenuto al modello di cui all'allegato D e deve essere redatto per lo meno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato".

 

          Art. 18.

     Il modello dell'allegato D e sostituito dal seguente:

     Allegato D (omissis)

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 10 novembre 1967, n. 1009.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.