§ 97.1.7 - D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701.
Norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:30/12/1965
Numero:1701


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto, per quanto attiene agli scambi di animali, si intende per
Art. 3.      Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano al territorio di un altro Stato membro devono
Art. 4.      Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia [...]
Art. 5.      I bovini da macello, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, purché siano di età superiore a quattro mesi, devono
Art. 6. 
Art. 7.      I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da [...]
Art. 8.      Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati su un [...]
Art. 9.      Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunità devono aver soggiornato nel territorio nazionale
Art. 10.      Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati all'art. 1 adatte al consumo alimentare umano. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subìto alcun trattamento tale da [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Le carni fresche spedite dal territorio nazionale al territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 13.      Sono escluse dagli scambi intracomunitari
Art. 14.      I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 12 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui [...]
Art. 15.      Le carni provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento riconosciuti, munite del bollo di cui alla lettera f) del precedente art. 12, sono totalmente equiparate a quelle prodotte con [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione [...]
Art. 18.      I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea
Art. 19.      Le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine spedite in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie previste per la spedizione [...]
Art. 20.      I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea quando a seguito del controllo al confine si [...]
Art. 21.      Salvo diversi accordi che potranno essere conclusi con singoli Paesi membri della Comunità economica europea, è consentita l'introduzione in Italia di carni fresche, provenienti da Paesi membri [...]
Art. 22.      Per i bovini da macello spediti in Italia da Paesi membri della Comunità economica europea nei quali tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è [...]
Art. 23.      Con ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere concesse ad uno o più Paesi speditori, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi [...]
Art. 24.      Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini o di carni fresche bovine, [...]
Art. 25.      Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini e di [...]
Art. 26.      Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel [...]
Art. 27.      Agli speditori di animali di cui sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 18 è accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, [...]
Art. 28.      Il Ministero della sanità propone alla Commissione della Comunità economica europea, per ciascuno dei settori "animali della specie bovina e suina e "carni fresche", i nomi di almeno due esperti [...]
Art. 29.      Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente art. 27, ne informa lo speditore o il suo mandatario a norma dei precedenti articoli 18 e 20, [...]
Art. 30.      Qualora uno Stato membro della Comunità economica europea comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un macello o laboratorio di sezionamento italiano riconosciuto non siano o non [...]
Art. 31.      Qualora la Commissione della Comunità europea informi il Ministero della sanità che a richiesta di uno Stato membro sarà compiuta una procedura peritale su un macello od un laboratorio di [...]
Art. 32.      Qualora l'esito della visita veterinaria al confine di carni fresche provenienti da uno Stato membro della Comunità economica europea permetta di ritenere che nel macello o nel laboratorio di [...]
Art. 33.      Il Ministero della sanità provvede a proporre alla Commissione della Comunità economica europea il nome di almeno due esperti veterinari italiani, comunicandone altresì la specializzazione e [...]
Art. 34.      Allo scopo di constatare le condizioni dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti negli Stati membri della Comunità economica europea da cui vengono inviate in Italia carni [...]
Art. 35.      L'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è subordinata al rilascio di [...]
Art. 36.      Sono salve le disposizioni delle convenzioni in materia veterinaria stipulate tra la Repubblica Italiana e Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità economica europea, come pure le [...]


§ 97.1.7 - D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701.

Norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(G.U. 27 aprile 1966, n. 101, S.O.).

 

Art. 1. [1]

     Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina e di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento alle disposizioni contenute nelle direttive n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE adottate dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, nelle direttive VI/COM [65] 185 def. e n. VI/COM [65] 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965 e nelle direttive 66/600 e 66/601 del 25 ottobre 1966 adottate dal Consiglio della Comunità economica europea, che modificano le direttive 64/432 e 64/433.

 

Titolo I

SPEDIZIONI DI ANIMALI E CARNI

DALL'ITALIA IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITA'

 

Capo I

SPEDIZIONE DI ANIMALI

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto, per quanto attiene agli scambi di animali, si intende per [2]:

     a) azienda: il complesso agricolo controllato conformemente al decreto ministeriale 11 marzo 1965, ed al decreto ministeriale 12 marzo 1965, riguardanti i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 26 maggio 1965, n. 133, del 29 maggio 1965, e la stalla del commerciante all'uopo autorizzata dal veterinario provinciale, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

     b) bovino indenne da tubercolosi: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi né reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico, né reazione aspecifica e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi. L'intradermotubercolinizzazione è richiesta solo per bovini di età superiore alle sei settimane [3];

     c) intradermotubercolinizzazione: prova tubercolinica eseguita conformemente alle disposizioni ed alle istruzioni impartite dal Ministero della sanità in ottemperanza al citato decreto ministeriale 11 marzo 1965;

     d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento nel quale:

     1) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

     2) tutti i bovini di età superiore a sei settimane che hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive a un anno di intervallo.

     Tuttavia il Ministro per la sanità può portare tale intervallo a due anni, quando la totalità degli allevamenti italiani è sotto controllo ufficiale, e la percentuale di aziende che comprendono bovini infetti da tubercolosi è inferiore all'uno per cento durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di un anno.

     Quando la percentuale di tali aziende infette è inferiore allo zero due per cento durante due periodi di controllo succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

     3) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino, ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa

all'intradermotubercolinizzazione [3];

     e) bovino indenne da brucellosi: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di brucellosi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero- agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre, quando si tratta di un toro di età superiore a 18 mesi, lo sperma non deve contenere agglutinine brucellari. La siero-agglutinazione è richiesta solo per i bovini di età superiore a 12 mesi [3];

     f) siero-agglutinazione: prova siero-diagnostica per la brucellosi eseguita conformemente alle disposizioni ed alle istruzioni emanate dal Ministero o della sanità conformemente al citato decreto ministeriale 12 marzo 1965;

     g) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: allevamento bovino dichiarato tale in base alle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 12 marzo 1965;

     h) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino dichiarato tale in base alle disposizioni del citato decreto ministeriale 12 marzo 1965;

     i) suino indenne da brucellosi: il suino esente da manifestazioni cliniche di tale malattia che, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico, presenta un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, nonché una deviazione del complemento negativa o che appartiene inoltre ad un allevamento indenne da brucellosi ai sensi della successiva lettera l). La siero-agglutinazione è praticata solo per i suini di peso superiore a 25 kg.;

     l) allevamento suino indenne da brucellosi: è considerato tale l'allevamento:

     1) in cui non sono stati constatati ufficialmente, da almeno un anno, né casi di brucellosi suina, né sintomi che giustifichino il sospetto della malattia. Se tali sintomi sono osservati, il carattere non brucellare degli stessi deve essere accertato con esami clinici e batteriologici, nonché eventualmente sierologici, praticati sotto controllo del veterinario provinciale;

     2) che si trova al centro di una zona di un diametro di 20 km. in cui, da almeno un anno, non è stato ufficialmente accertato alcun caso di brucellosi suina;

     3) in cui i bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda siano ufficialmente indenni da brucellosi;

     m) zona indenne da epizoozia: la zona del diametro di 20 km. entro la quale, secondo gli accertamenti del veterinario provinciale, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico alcun caso di afta epizootica ed inoltre, per gli animali della specie suina, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

     n) malattie soggette a denuncia obbligatoria:

     1) per la specie bovina: rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite;

     2) per la specie suina: rabbia, brucellosi, carbonchio ematico, afta epizootica, peste suina classica e africana; paralisi contagiosa dei suini.

     A detta denuncia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 [4].

 

     Art. 3.

     Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano al territorio di un altro Stato membro devono:

     a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

     b) essere stati acquistati in un'azienda che risponda alle condizioni seguenti:

     1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

     2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina, ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini;

     3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

     c) avere soggiornato in una azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera d) e posti sotto controllo dallo stesso veterinario provinciale [5];

     d) essere identificati mediante il contrassegno di cui ai citati decreti ministeriali 11 marzo 1965 e 12 marzo 1965; detto contrassegno può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione;

     e) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:

     1) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dal presente decreto;

     2) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello dall'altra;

     3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni;

     f) essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera e), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia;

     g) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera;

     h) essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validità è di giorni dieci dalla data del rilascio.

 

     Art. 4.

     Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati alla lettera b) del precedente art. 3 hanno effetto a decorrere dalla data in cui tali misure sono state abrogate.

 

     Art. 5.

     I bovini da macello, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, purché siano di età superiore a quattro mesi, devono:

     a) essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati seconda la vigente legislazione;

     b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, avere avuto una reazione negativa da intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

     c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro.

     Gli animali da macello, inoltre, non devono essere animali della specie bovina e suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione delle malattie contagiose.

 

     Art. 6. [6]

     I bovini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, devono:

     a) quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

     b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a sei settimane aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

     c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

     d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre 30 giorni prima del carico, non deve aver rilevato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni.

 

     Art. 7.

     I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico. La siero-agglutinazione è richiesta solo per i suini il cui peso superi 25 kg.

 

     Art. 8.

     Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati su un mercato regolarmente costituito a norma della legislazione vigente ed all'uopo autorizzato dal Ministero della sanità per la spedizione verso tali Stati, purché detto mercato risponda alle seguenti condizioni:

     a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;

     b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia e trovarsi in una località in cui non si tenga un altro mercato di bestiame lo stesso giorno;

     c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'art. 9 del presente decreto nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera e) del precedente art. 3. Prima di essere avviati al luogo di carico o ad un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3, lettera e), essere condotti in luogo di raccolta controllato secondo la precedente lettera a) ed autorizzato dal Ministero della sanità, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato [7].

     Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere e) e g) del precedente art. 3), e spediti verso il paese destinatario.

     La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalia lettera c) del precedente art. 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare 4 giorni.

     Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con cui saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati o dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri paesi membri della Comunità.

     Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con cui saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo.

 

     Art. 9.

     Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunità devono aver soggiornato nel territorio nazionale:

     a) da almeno sei mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

     b) da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.

Qualora gli animali di cui alle lettere a) e b) siano di età inferiore rispettivamente a sei o a tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.

 

Capo II

SPEDIZIONE DI CARNI

 

     Art. 10.

     Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati all'art. 1 adatte al consumo alimentare umano. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, eccezion fatta per l'azione del freddo comunque applicata e comprendendo quindi in tale dizione anche le carni congelate.

 

     Art. 11. [8]

     Ai fini dell'applicazione del presente decreto, relativamente agli scambi di carni fresche, si intende per:

     a) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento;

     b) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla precedente lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

     c) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago.

 

     Art. 12.

     Le carni fresche spedite dal territorio nazionale al territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:

     a) essere state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità del successivo art. 14;

     b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, essere state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità del successivo art. 14;

     c) provenire da un animale da macello che il veterinario competente abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento e considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato C [9];

     d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità alle disposizioni del capitolo V dell'allegato C;

     e) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento effettuata da un veterinario ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato C e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, semprechè sia stato constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

     f) essere munite di bollo in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato C;

     g) essere conservate dopo l'ispezione successiva all'abbattimento, in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato C, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità del successivo art. 14 o di impianti di refrigerazione situati al di fuori dei macelli e laboratori ma egualmente riconosciuti e controllati a norma del citato art. 14;

     h) essere trasportate verso il Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C, ed essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D rilasciato dal veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto almeno nella lingua del Paese destinatario.

 

     Art. 13.

     Sono escluse dagli scambi intracomunitari:

     a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

     b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante necessario per la bollatura;

     c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti;

     d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, nonché le malformazioni o le alterazioni di cui alla lettera e) del precedente art. 12;

     e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

 

     Art. 14.

     I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 12 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato C.

     Il Ministero della sanità assicura la vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni in detti macelli e laboratori mediante funzionari dei ruoli veterinari del Ministero medesimo o veterinari appositamente incaricati e, a tal fine, posti alle dirette dipendenze del veterinario provinciale. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe stabilite dal Ministero della sanità: la relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'Amministrazione.

     Le somme all'uopo occorrenti saranno iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e corrispondentemente, per il recupero, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     I macelli e laboratori, ai quali viene assegnato un proprio numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri: il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione da detti registri.

     Il Ministero della sanità comunica alla Commissione della Comunità economica europea ed alle competenti autorità centrali degli altri Stati membri della Comunità gli elenchi dei macelli e dei laboratori riconosciuti, e provvede anche alla notifica delle eventuali revoche.

     Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i veterinari che esercitano la vigilanza e l'ispezione delle carni nei macelli e nei laboratori riconosciuti assumono la qualifica di veterinari ufficiali. Nei macelli pubblici riconosciuti ai sensi del presente articolo, il veterinario ufficiale è il direttore del macello.

     I frigoriferi separati dai macelli e dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente art. 12, devono essere autorizzati a norma dell'art. 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

 

     Art. 15.

     Le carni provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento riconosciuti, munite del bollo di cui alla lettera f) del precedente art. 12, sono totalmente equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il citato regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'art. 16 di detto regolamento. Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano più destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati conformi al modello di cui all'allegato D, firmati dal veterinario ufficiale competente, e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'art. 40 del menzionato regolamento.

 

Titolo II

SPEDIZIONE DI ANIMALI E CARNI

DAGLI ALTRI STATI MEMBRI ALL'ITALIA

 

Capo I

SPEDIZIONE DI ANIMALI

 

     Art. 16. [10]

     Gli animali da macello, se condotti, al loro arrivo in Italia, direttamente ad un macello, vi debbono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria.

     I mercati cui gli animali da macello possono essere condotti direttamente, subito dopo l'arrivo in Italia, saranno autorizzati dal Ministero della sanità, a condizione che siano attigui ad un macello e che la loro regolamentazione consenta l'uscita degli animali al termine del mercato, verso altri macelli all'uopo designati, per ogni mercato, dallo stesso Ministero. In casi determinati l'autorizzazione potrà essere concessa anche per mercati non attigui ad un macello.

     In ogni caso la macellazione deve aver luogo entro 72 ore dall'arrivo degli animali.

     E' fatto divieto di introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai 15 giorni.

 

     Art. 17.

     Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato A e redatti in lingua italiana.

     Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dal presente decreto vengono immediatamente avviati a destinazione, ove possono essere ammessi direttamente a libera pratica senza subire alcun periodo di osservazione od alcun altro vincolo sanitario tranne che per necessità immediate di polizia veterinaria. Per l'introduzione di detti animali non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore od il suo mandatario devono comunicare all'Ufficio veterinario di confine, entro le 48 ore antecedenti l'arrivo, la specie e il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonché il prevedibile momento di arrivo.

     Gli animali da macello sono avviati direttamente dal confine al macello di destinazione, ovvero ad un mercato all'uopo autorizzato ai sensi del precedente art. 16. L'importazione di detti animali è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 49 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320: su tale autorizzazione sarà in particolare indicato il macello od il mercato di destinazione.

     I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal citato regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari, che accompagnano gli animali a destino, senza alcun'altra formalità.

     Il Ministero della sanità comunica alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale.

 

     Art. 18.

     I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea:

     a) se tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia infettiva e diffusiva trasmissibile alla specie;

     b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato.

     Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti, o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera a) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto, e ne dà immediata notizia al Ministero della sanità per ogni successiva decisione.

     Purché non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.

     Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese speditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro 8 ore la rispedizione, viene ordinata la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al più presto dopo l'arrivo degli animali al macello conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanità designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo.

     Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla comunicazione, e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno essere altresì comunicate al Ministero della sanità che provvederà ad informare l'autorità competente del Paese speditore.

     Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.

 

Capo II

SPEDIZIONI DI CARNI

 

     Art. 19.

     Le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine spedite in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto tali carni devono essere presentate al confine munite del bollo previsto al capitolo VII dell'allegato C, con le opportune variazioni riguardanti il Paese d'origine e le sigle della Comunità (CEE, EWG, EEG) ed accompagnate da certificato sanitario conforme all'allegato D e redatte in lingua italiana.

     Le carni che siano trovate rispondenti alle norme del presente decreto sono avviate a destinazione senza alcun'altra formalità. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari.

     Sino alla prima destinazione, le carni sono accompagnate dal medesimo certificato sanitario rilasciato all'origine, che, pertanto, è a tale scopo totalmente equiparato ai certificati previsti dagli articoli 40 e 42 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

     Qualora una partita presentata al confine con un unico certificato debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello di cui all'allegato D.

 

     Art. 20.

     I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea quando a seguito del controllo al confine si rivelino inadatte al consumo umano ovvero quando sia stato possibile constatare che non sono state fornite per tali carni le garanzie sanitarie previste dal certificato sanitario di cui all'art. 19.

     Ove non si oppongano motivi di carattere sanitario le carni per cui sia stato disposto il divieto di cui al presente articolo possono essere rispedite all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.

     Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi.

     Quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanità entro 30 giorni dalla comunicazione, e contro i provvedimenti di distruzione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

     Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di una alterazione pericolosa, per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni che regolano di scambi intracomunitari di carni fresche, le decisioni debbono essere immediatamente comunicate al Ministero della sanità che provvede ad informare l'autorità centrale competente del Paese speditore.

 

     Art. 21.

     Salvo diversi accordi che potranno essere conclusi con singoli Paesi membri della Comunità economica europea, è consentita l'introduzione in Italia di carni fresche, provenienti da Paesi membri della Comunità, limitatamente a:

     a) per i bovini: carcasse intere, mezzene, quarti;

     b) per i suini: carcasse intere, mezzene, quarti, prosciutti interi con osso, spalle intere con osso, regioni dorso-lombari con osso, lardi, pancette;

     c) per gli ovini e caprini; carcasse intere e mezzene.

     L'introduzione di frattaglie commestibili è consentita limitatamente ai visceri normalmente aderenti alla carcassa, fatta eccezione per le trippe, gli stomachi, le lingue bovine e suine, i cervelli bovini che possono essere introdotti anche separatamente.

     E' vietata l'importazione di carni equine.

     Per l'introduzione delle carni di cui al presente articolo non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanità. Detta autorizzazione è invece necessaria per la introduzione di organi o ghiandole destinati ad uso opoterapico, che sarà consentita a norma delle disposizioni vigenti in materia. Parimenti subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità sarà l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, che dovranno essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche di volta in volta impartite con la autorizzazione medesima [11].

 

Titolo III

DEROGHE, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Capo I

DEROGHE

 

     Art. 22.

     Per i bovini da macello spediti in Italia da Paesi membri della Comunità economica europea nei quali tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica, la validità della rivaccinazione antiaftosa è portata a 12 mesi. Il Ministero della sanità indicherà di volta in volta quali sono i Paesi per i quali si applica tale disposizione.

 

     Art. 23.

     Con ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere concesse ad uno o più Paesi speditori, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:

     a) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subìto una vaccinazione antiaftosa, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data del carico;

     b) bovini da allevamento, da produzione o da macello che abbiano subito, in luogo della vaccinazione antiaftosa, un trattamento praticato con oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del Paese speditore ed accettato dal Ministero italiano della sanità;

     c) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

     d) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o più unità internazionali, per millilitro;

     e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 [1];

     f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione [12].

     Qualora sia stata concessa un'autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la Commissione della Comunità economica europea e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

     La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

 

Capo II

DIVIETI E LIMITAZIONI

 

     Art. 24.

     Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini o di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere prese le seguenti misure:

     a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di animali bovini e suini o di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

     b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di animali bovini e suini o di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

     Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanità a conoscenza della Commissione della Comunità economica europea e degli altri Stati membri della Comunità entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi.

 

     Art. 25.

     Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini e di carni fresche provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si assume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanità potrà rivolgersi alla Commissione della Comunità economica europea per chiedere che si proceda ad immediate consultazioni qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.

 

     Art. 26.

     Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze estrogene naturali o di sintesi nonché le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine provenienti da animali sottoposti allo stesso trattamento.

     Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la prevenzione della trichinosi limitatamente alle carni suine fresche [13].

 

Titolo IV

PERIZIE

 

Capo I

SPEDIZIONI DI ANIMALI E CARNI

 

     Art. 27.

     Agli speditori di animali di cui sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 18 è accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla Commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del predetto art. 18.

     Eguale diritto è accordato agli speditori di carni di cui sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 20, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, di detto art. 20.

     L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.

     L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

 

     Art. 28.

     Il Ministero della sanità propone alla Commissione della Comunità economica europea, per ciascuno dei settori "animali della specie bovina e suina e "carni fresche", i nomi di almeno due esperti veterinari di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito. Tali esperti entreranno a far parte dell'apposito elenco compilato dalla predetta Commissione sulla base delle proposte dei diversi Stati membri. Il Ministero della sanità provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonché le possibili sostituzioni.

 

     Art. 29.

     Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente art. 27, ne informa lo speditore o il suo mandatario a norma dei precedenti articoli 18 e 20, affinché questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente art. 28 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato E, dovrà essere trasmesso, oltre che alla Commissione della Comunità economica europea, al veterinario di confine che ne curerà l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanità.

     Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinché non si verifichino condizioni che possano rendere più difficile o impossibile la perizia, semprechè a ciò non si oppongano indifferibili necessità di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potrà valersi dell'opera di un Istituto zooprofilattico o di una sua sezione.

     Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi dovrà pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno da assumersi tutto l'onere relativo.

 

Capo II

RICONOSCIMENTO DEI MACELLI E DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

 

     Art. 30.

     Qualora uno Stato membro della Comunità economica europea comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un macello o laboratorio di sezionamento italiano riconosciuto non siano o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità si accerta delle reali condizioni del macello o laboratorio e prende le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni sono comunicate dallo stesso Ministero della sanità all'autorità centrale competente dello Stato membro da cui è stata effettuata la comunicazione.

 

     Art. 31.

     Qualora la Commissione della Comunità europea informi il Ministero della sanità che a richiesta di uno Stato membro sarà compiuta una procedura peritale su un macello od un laboratorio di sezionamento oggetto della contestazione di cui all'articolo precedente, il Ministero della sanità ne informa immediatamente il Comune o il privato gestore dell'impianto ed il veterinario ufficiale indicando il norme e il recapito degli esperti veterinari incaricati di tale perizia dalla Commissione.

     Gli esperti, purché muniti di un apposito documento rilasciato dalla Commissione, hanno diritto di accedere all'impianto e di controllarlo ai fini di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento ufficiale ai capitoli I, II e III dell'allegato C.

     Qualora, in seguito alla perizia, la Commissione autorizzi gli Stati membri a rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o laboratorio oggetto della contestazione, il Ministero della sanità richiederà alla Commissione l'esecuzione di una nuova perizia al fine di ritirare detta autorizzazione.

 

     Art. 32.

     Qualora l'esito della visita veterinaria al confine di carni fresche provenienti da uno Stato membro della Comunità economica europea permetta di ritenere che nel macello o nel laboratorio di sezionamento riconosciuto non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità provvede ad informare l'autorità centrale dello Stato membro interessato. Qualora le misure prese da detta autorità siano ritenute insufficienti ovvero non siano adottate, il Ministero della sanità provvede a richiedere una decisione in merito alla Commissione della Comunità.

 

     Art. 33.

     Il Ministero della sanità provvede a proporre alla Commissione della Comunità economica europea il nome di almeno due esperti veterinari italiani, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinché la Commissione designi sulla base delle analoghe proposte degli altri Stati membri, gli esperti che possono essere incaricati di elaborare i pareri di cui al presente capo. Il Ministero della sanità provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonché le possibili sostituzioni.

 

     Art. 34.

     Allo scopo di constatare le condizioni dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti negli Stati membri della Comunità economica europea da cui vengono inviate in Italia carni fresche, il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari in detti Stati con il benestare dei rispettivi Governi.

 

Titolo V

IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

 

     Art. 35.

     L'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della sanità. Tale autorizzazione sarà rilasciata solo quando sia stato constatato che il Paese di origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le perfette condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi o di carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente decreto.

     Il Ministro per la sanità può disporre pertanto l'invio di funzionari veterinari negli Stati esteri, col benestare dei rispettivi Governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti o degli stabilimenti di macellazione o di sezionamento delle carni, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.

     La visita al confine degli animali bovini e suini e delle carni fresche bovine, suine, ovine e caprine, nonché, se necessario, degli animali e prodotti animali che possono essere vettori di malattie trasmissibili ai bovini ed ai suini, provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, può essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da misure quarantenarie o da accertamenti diagnostici o da trattamenti immunizzanti, o da analisi od esami di laboratorio.

     Per la costruzione nei posti di confine di fabbricati, completi dei relativi impianti ed attrezzature, necessari per l'attuazione da parte del Ministero della sanità degli adempimenti indicati nel presente articolo, è autorizzata la spesa di L. 900 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     I programmi saranno predisposti d'intesa tra il Ministero della sanità ed il Ministero dei lavori pubblici.

     All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 1305 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1966.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 36.

     Sono salve le disposizioni delle convenzioni in materia veterinaria stipulate tra la Repubblica Italiana e Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità economica europea, come pure le disposizioni delle convenzioni in materia veterinaria tra la Repubblica Italiana e singoli Stati membri della Comunità limitatamente alle disposizioni che non contrastino con le norme del presente decreto.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO B

Analisi del latte

 

     1) Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati;

     2) I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:

     a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70%;

     b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;

     c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;

     d) un campione deve essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;

     e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml. di latte;

     f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico allo 0,5%;

     g) ogni tubo deve essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:

     il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo di identificazione dell'animale;

     la designazione del quarto mammario;

     la data e l'ora del prelevamento;

     h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni:

     il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale;

     il nome e l'indirizzo del proprietario;

     gli elementi di identificazione degli animali;

     lo stadio di lattazione.

     3) L'analisi del latte deve essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White- Sid-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT).

     I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:

     a) se il risultato dell'esame batteriologico è positivo - anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno 10 giorni dopo - entro il termine di 30 giorni summenzionato. Questo secondo esame deve stabilire.

     aa) la scomparsa dei germi patogeni;

     bb) l'assenza di antibiotici.

     Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un CMT) che deve dare risultato negativo.

     b) Qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

     4) L'esame batteriologico deve comportare:

     a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;

     b) l'inseminazione del latte in terreno T.K.T. o in terreno di Edwardes. L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogeno e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi o stafilococchi specificamente patogeni. A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per l'identificazione degli stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

     5) L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

     Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Bread raggiunge 1 milione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

 

 

ALLEGATO C

 

Capitolo I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

 

     1. I macelli devono avere:

     a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

     b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini [14];

     c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

     d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

     e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione [14];

     f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;

     g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

     h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;

     i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

     j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta nel presente decreto;

     k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

     l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

     m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni: pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone; pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

     n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

     o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

     p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi [14];

     q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

     r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

     s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

     t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo svuotamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il suolo;

     u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

     v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

     w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

     x) una concimaia;

     y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

 

Capitolo II

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

 

     2. I laboratori di sezionamento devono avere:

     a) locali per il sezionamento delle carni, separati con pareti dagli altri locali;

     b) locali frigoriferi di capacità adeguata;

     c) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

     d) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

     e) nei locali per il sezionamento:

     pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema d'evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

     pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

     f) sistemi di raffreddamento che permettano di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a 7° C nei locali per il sezionamento;

     g) un'aerazione dei locali per il sezionamento;

     h) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali per il sezionamento;

     i) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

     j) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

     k) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

     l) nei locali per il sezionamento, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

     m) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

     n) attrezzi, utensili e in particolare tavoli con piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale inalterabile facilmente lavabile e disinfettabile.

 

Capitolo III

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCATI E DELLE ATTREZZATURE

NEI MACELLI E NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

 

     3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia;

     a) In particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito.

     b) Cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita.

     c) Il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

     4. I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

     5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

     6. L'uso dei detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

     7. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

     a) affette o sospette di essere affette di tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

     b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

     c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

     d) che esercitano contemporaneamente un'attività che esponga le carni ad inquinamenti;

     e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

     8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

 

Capitolo IV

VISITA SANITARIA "ANTE MORTEM"

 

     9. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita dev'essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.

     10. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

     11. La visita deve permettere di accertare:

     a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

     b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

     c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

     12. Non possono essere macellati, al fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali:

     a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n. 11, lettere a) e b);

     b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

     c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

 

Capitolo V

IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DEL SEZIONAMENTO

 

     13. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

     14. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigente igieniche.

     15. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

     16. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

     17. E' vietata l'insufflazione delle carni nonché l'uso di panni per la loro ripulitura.

     18. Le carcasse dei solipedi e dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 3 mesi, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. A tali suini e alisolifedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale [15].

     19. E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

     20. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

     21. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.

     22. Il sezionamento in parti più piccole dei quarti o delle mezzene è consentito soltanto nei laboratori di sezionamento.

 

Capitolo VI

ISPEZIONE SANITARIA "POST MORTEM"

 

     23. Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

     24. L'ispezione post mortem deve comprendere:

     a) l'esame visivo dell'animale macellato;

     b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

     c) le incisioni di organi e di linfonodi;

     d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

     e) se del caso, analisi di laboratorio.

     25. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:

     a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

     b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), nonché la amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

     c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

     d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

     e) il diaframma;

     f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (Lnn. portales);

     g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

     h) la milza;

     i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

     j) la pleura e il peritoneo;

     k) gli organi genitali: nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

     l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

     m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

     I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

     In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. Sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei), i precruriali (Lnn. subiliacei), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

     Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

     26. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

     A. La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

     a) nei bovini di età superiori a sei settimane, in corrispondenza: della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo; dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea; del cuore, che, oltre all'incisione di cui al n. 25, lettera d), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta; dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sotto mascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore; del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa; delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

     b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o dei psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

     B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

     C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

 

Capitolo VII

BOLLATURA

 

     27. La bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

     28. La bollatura deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm. di larghezza e di 4,5 cm. di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

     nella parte superiore, la scritta "Repubblica Italiana" in lettere maiuscole;

     al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

     nella parte inferiore, la sigla C.E.E.

     I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm. per le lettere e di 1 cm. per le cifre.

     29. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro conformemente al n. 28:

     quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e della pleura;

     le altre devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia [16].

     30. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al n. 28. Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria. I fegati sono bollati con marchio a fuoco conformemente al n. 28 [16].

     31. Le parti ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al n. 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

     Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al n. 32 [16].

     32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai numeri 28 e 31, deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto dell'apertura.

     L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

     - numero di serie;

     - denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

     - denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

     - peso netto dell'unità di imballaggio [16].

     33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria [16].

 

Capitolo VIII

CERTIFICATO SANITARIO

 

     34. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario provinciale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e contenuto al modello di cui all'allegato D e deve essere redatto per lo meno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato [17].

 

Capitolo IX

DEPOSITO

 

     35. Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7° C per le carcasse e loro parti e + 3° C per le frattaglie.

 

Capitolo X

TRASPORTO

 

     36. Le carni fresche possono essere trasportate soltanto in veicoli o mezzi sigillati, costruiti o attrezzati in modo che le temperature di cui al capitolo IX siano assicurate per tutta la durata del trasporto.

     37. I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

     a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

     b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

     c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.

     38. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

     39. Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo. Inoltre le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

     40. La pulizia o la disinfezione dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

     41. Le carcasse, le mezzene ed i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondano alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili al liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

     42. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente capitolo.

 

 

ALLEGATO C

 

Capitolo I

Requisiti per il riconoscimento dei macelli

 

     1. I macelli devono avere:

     a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

     b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini;

     c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini [18];

     d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

     e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione [18];

     f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;

     g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

     h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;

     i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

     j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta nel presente decreto;

     k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

     l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

     m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni: pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone; pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

     n) un'areazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

     o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

     p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, h autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi [18];

     q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

     r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

     s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

     t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo svuotamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il suolo;

     u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

     v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

     w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

     x) una concimaia;

     y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

 

Capitolo II

Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento

 

     2. I laboratori di sezionamento devono avere:

     a) locali per il sezionamento delle carni, separati con pareti dagli altri locali;

     b) locali frigoriferi di capacità adeguata;

     c) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

     d) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

     e) nei locali per il sezionamento:

     pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema d'evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

     pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

     f) sistemi di raffreddamento che permettano di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a 7 °C nei locali per il sezionamento;

     g) un'aerazione sufficiente dei locali per il sezionamento;

     h) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali per il sezionamento;

     i) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

     j) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

     k) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

     l) nei locali per il sezionamento, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

     m) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

     n) attrezzi, utensili e in particolare tavoli con piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

 

Capitolo III

Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei

macelli e nei laboratori di sezionamento

 

     3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia.

     a) In particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; h vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito.

     b) Cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita.

     c) Il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

     4. I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

     5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

     6. L'uso dei detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

     7. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

     a) affette o sospette di essere affette di tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

     b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

     c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

     d) che esercitano contemporaneamente una attività che esponga le carni ad inquinamenti;

     e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

     8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

 

Capitolo IV

Visita sanitaria ante mortem;

 

     9. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita dev'essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.

     10. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

     11. La visita deve permettere di accertare:

     a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

     b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

     c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

     12. Non possono essere macellati, ai fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali:

     a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n. 11, lettere a) e b);

     b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non pur essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

     c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

 

Capitolo V

Igiene della macellazione e del sezionamento

 

     13. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

     14. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non pur essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

     15. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

     16. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza, linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

     17. E' vietata l'insufflazione delle carni nonché l'uso di panni per la loro ripulitura.

     18. Le carcasse dei solipedi e dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 3 mesi, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. A tali suini e alisolifedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario competente pur richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale [19].

     19. H vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

     20. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

     21. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.

     22. Il sezionamento in parti più piccole dei quarti o delle mezzene h consentito soltanto nei laboratori di sezionamento.

 

Capitolo VI

Ispezione sanitaria post mortem;

 

     23. Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

     24. L'ispezione post mortem deve comprendere:

     a) l'esame visivo dell'animale macellato;

     b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

     c) le incisioni di organi e di linfonodi;

     d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

     e) se del caso, analisi di laboratorio.

     25. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:

     a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

     b) la testa la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e perotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), nonché la amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

     c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

     d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

     e) il diaframma;

     f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (Lnn. portales);

     g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

     h) la milza;

     i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

     j) la pleura e il peritoneo;

     k) gli organi genitali: nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

     l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

     m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

     I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

     In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. Stemales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei), i precruriali (Lnn. subiliacei), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

     Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

     26. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

     A. La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

     a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

     della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

     dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

     del cuore, che, oltre all'incisione di cui al n. 25, lett. d), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

     dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

     del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;

     delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

     b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

     B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

     C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe della cavità nasale e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

 

Capitolo VII

Bollatura

 

     27. La bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

     28. La bollatura deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm. di larghezza e di 4,5 cm. di altezza. Sul bollo devono figurare in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

     nella parte superiore, la scritta Repubblica Italiana; in lettere maiuscole;

     al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

     nella parte inferiore, la sigla C.E.E.

     I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm. per le lettere e di 1 cm. per le cifre.

     29. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro conformemente al n. 28:

     quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e pleura [20];

     le altre devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

     30. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al numero 28. Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria. I fegati sono bollati con marchio a fuoco conformemente al n. 28 [21].

     31. Le parti ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al n. 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

     Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al numero 32 [21].

     32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai numeri 28 e 31, deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto dell'apertura.

     L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

     - numero di serie;

     - denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

     - denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

     - peso netto dell'unità di imballaggio [21].

     33. Per la bollatura a inchiostro, pur essere usato esclusivamente metilvioletto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria [21].

 

Capitolo VIII

Certificato sanitario

 

     34. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario provinciale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e contenuto al modello di cui all'allegato D e deve essere redatto per lo meno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato [22].

 

Capitolo IX

Deposito

 

     35. Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o pari a + 70C per le carcasse e loro parti e + 30C per le frattaglie.

 

Capitolo X

Trasporto

 

     36. Le carni fresche possono essere trasportate soltanto in veicoli o mezzi sigillati, costruiti o attrezzati in modo che le temperature di cui al capitolo IX siano assicurate per tutta la durata del trasporto.

     37. I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

     a) le loro pareti interne e tutte le altre pareti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni nè renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere liscie, di facile pulizia e disinfezione;

     b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

     c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.

     38. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

     39. Nessun altro prodotto pur essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo. Inoltre le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

     40. La pulizia o la disinfezione dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

     41. Le carcasse, le mezzene ed i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondano alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

     42. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente capitolo.

 

 

ALLEGATO D

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[2] Alinea così modificato dall'art. 3, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[4] Comma soppresso dall'art. 3, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 4, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 6, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 8, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[11] Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 11, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[13] Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[15] Numero così sostituito dall'art. 15, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[16] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[16] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[16] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[16] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[16] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[17] Numero  così sostituito  dall'art. 17, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[19] Numero così sostituito dall'art. 15, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[20] Numero così modificato dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[21] Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[21] Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[21] Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[21] Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.

[22] Numero così sostituito dall'art. 17, D.L. 11 settembre 1967, n. 797.