§ 28.2.25 - Legge 22 luglio 1966, n. 606.
Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:22/07/1966
Numero:606


Sommario
Art. 1.      Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque [...]
Art. 2.      L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di [...]
Art. 3.      Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto
Art. 4.      Le norme dell'art. 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge
Art. 7.      Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 3, della [...]


§ 28.2.25 - Legge 22 luglio 1966, n. 606.

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.

(G.U. 6 agosto 1966, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

     Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

     (Omissis) [1].

     In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

     La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.

 

          Art. 2.

     L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.

     La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.

 

          Art. 3.

     Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

     L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.

 

          Art. 4.

     Le norme dell'art. 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [2].

     Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'art. 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 7.

     Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 22 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[2]  Comma abrogato dall'art. 17 della L. 11 febbraio 1971, n. 11.