§ 28.2.e - Legge 15 luglio 1950, n. 505.
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:15/07/1950
Numero:505


Sommario
Art. 1.      I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 5.      E' considerata annata agraria 1950 - 51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 28.2.e - Legge 15 luglio 1950, n. 505. [1]

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici.

(G.U. 26 luglio 1950, n. 169).

 

 

     Art. 1.

     I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950 - 1959.

     Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

     Nella applicazione della presente legge, la facoltà prevista dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, non può essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la metà della capacità lavorativa familiare. [2]

     E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni si applicano per l'annata agraria 1949 - 1950.

 

          Art. 3. [3]

     Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949 - 50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

     La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     E' considerata annata agraria 1950 - 51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

 

          Art. 6. [4]

     Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti Presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanate in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge.

 

          Art. 7.

     Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine del 31 dicembre 1948, di cui al presente comma, è stato sostituito con il 31 dicembre 1949 dall'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435 e con il 15 dicembre 1950 dall'art. 2 della legge 11 luglio 1952, n. 765.

[3] L'art. unico della L. 5 gennaio 1955, n. 4 fornisce interpretazione autentica del presente articolo.

[4] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 16 giugno 1951, n. 435.