§ 28.2.1c - Legge 5 gennaio 1955, n. 4.
Norme interpretative dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:05/01/1955
Numero:4


Sommario
Art. unico.      L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e [...]


§ 28.2.1c - Legge 5 gennaio 1955, n. 4. [1]

Norme interpretative dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

(G.U. 24 gennaio 1955, n. 18)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.