§ 27.7.177 – L. 18 marzo 1982, n. 90.
Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:18/03/1982
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento e delle altre misure [...]
Art. 2.      Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, determina con [...]
Art. 3.      Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto [...]
Art. 4.      Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere di 150 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.7.177 – L. 18 marzo 1982, n. 90.

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(G.U. 24 marzo 1982, n. 81).

 

     Art. 1.

     Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.

 

          Art. 2.

     Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

     Tali piani debbono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia e, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

     La relativa spesa è posta dal Ministro dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui al precedente art. 1, dal quale, per gli eventuali acquisti di immobili, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dello stesso Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

     Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

     Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonchè, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

     I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma - esclusi quelli relativi ad acquisti di immobili - sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della guardia di finanza, o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

     Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo del 1983, del 1984 e del 1985, sulla attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

 

          Art. 4.

     Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nel precedente art. 2, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

     La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

     a) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

     b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     c) il comandante generale della guardia di finanza;

     d) il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;

     e) un consigliere di Stato;

     f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

     g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

     h) due funzionari della polizia di Stato;

     i) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     l) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

     m) due ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

     Nella designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l) ed m) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

     La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

     Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) è designato un supplente.

     Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva del Ministero dell'interno.

     La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purchè i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia indicati nel precedente art. 1.

     L'agibilità delle opere di cui al precedente comma deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere di 150 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.