§ 96.2.1 - R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 .
Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:15/04/1926
Numero:765


Sommario
Art. 1.      I comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte od in alcune [...]
Art. 2.      Spetta al ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze, uditi la giunta provinciale amministrativa ed il consiglio centrale delle stazioni di cura, di riconoscere ad uno o più [...]
Art. 3.      Sono riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo anche in rapporto al territorio, e senza d'uopo di procedimento e della dichiarazione di cui all'articolo precedente, i comuni [...]
Art. 4.      La revoca e le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento della stazione di cura, di soggiorno o di turismo e del suo territorio sono soggette, anche per i comuni indicati nell'art. 3, [...]
Art. 5.      E' costituito presso il ministero dell'interno il "Consiglio centrale delle stazioni di cura".
Art. 6. 
Art. 7.      Il consiglio centrale dà parere sui provvedimenti indicati nel precedente decreto e su ogni altro affare o questione che il ministro per l'interno creda sottoporre al suo esame, e promuove gli [...]
Art. 8. 
Art. 9.      I beni e i diritti che l'azienda della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquista con mezzi proprii appartengono all'ente medesimo. Cessando questo, tutte le attività e passività sono [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Compete al comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese all'assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del [...]
Art. 12.      Per provvedere ai bisogni dell'azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i comuni debbono, su richiesta del comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo [...]
Art. 13.      La imposta di cura è applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei comuni di disciplinare il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con [...]
Art. 14.      Il contributo speciale di cura è dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della [...]
Art. 15.      In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere [...]
Art. 16.      Per opere straordinarie e per la estinzione di passività onerose i comitati possono, udite le rispettive amministrazioni comunali, contrarre mutui, garantendone il pagamento con ipoteche o con [...]
Art. 17.      I comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.
Art. 18.      Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.
Art. 19.      I comitati possono essere sciolti con provvedimento del prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'azienda.
Art. 20.      E' obbligatorio per i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti [...]
Art. 21.      I territori di cura, soggiorno o di turismo determinati ai sensi dell'art. 2, sono protetti dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze artistiche e panoramiche.
Art. 22.      Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle province annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei [...]
Art. 23.      Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per la nomina del podestà ai sensi dell'art. 2, non sono applicabili ai comuni di Salsomaggiore, di Montecatini e di Postumia, dove esistono [...]
Art. 24.      Il governo del Re è autorizzato a stabilire la data, che potrà essere anche diversa da quella che sarà fissata in esecuzione dell'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale [...]
Art. 25.      Il ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.


§ 96.2.1 - R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 [1].

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

(G.U. 15 maggio 1926, n. 112).

 

Capo I

DELLE STAZIONI DI CURA, DI SOGGIORNO O DI TURISMO

 

     Art. 1.

     I comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte od in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago, sono considerati, agli effetti del presente decreto, come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

     Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

     a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli art. 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000;

     b) se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

     c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

     d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, negli stabilimenti relativi alla utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta [2].

 

          Art. 2.

     Spetta al ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze, uditi la giunta provinciale amministrativa ed il consiglio centrale delle stazioni di cura, di riconoscere ad uno o più comuni, alle borgate o frazioni loro il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e di delimitare il territorio della stazione medesima.

     Il provvedimento del ministro è definitivo.

     L'amministrazione dei comuni il cui territorio sia in tutto od in parte riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo può essere affidata ad un podestà, quand'anche la popolazione ecceda quella indicata dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

     Se i comuni sono finitimi potrà essere nominato un solo podestà quando anche la popolazione complessiva superi quella di cui all'art. 10 della legge su indicata.

 

          Art. 3.

     Sono riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo anche in rapporto al territorio, e senza d'uopo di procedimento e della dichiarazione di cui all'articolo precedente, i comuni delle province annesse dichiarati stazioni di cura dalle speciali disposizioni ivi già vigenti. Le aziende delle stazioni medesime, però, debbono uniformarsi alle norme contenute nel presente decreto.

     Compete al ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, udito il consiglio centrale delle stazioni di cura, decidere in via definitiva ogni controversia che possa sorgere sull'applicazione di questo articolo.

 

          Art. 4.

     La revoca e le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento della stazione di cura, di soggiorno o di turismo e del suo territorio sono soggette, anche per i comuni indicati nell'art. 3, alle formalità stabilite dall'art. 2.

 

Capo II

ORGANI CONSULTIVI E AMMINISTRATIVI DELLE STAZIONI

DI CURA, DI SOGGIORNO O DI TURISMO

 

          Art. 5.

     E' costituito presso il ministero dell'interno il "Consiglio centrale delle stazioni di cura".

     In ciascun comune, borgata o frazione o gruppo di essi, riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, è istituita un'azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.

 

          Art. 6. [3]

     Il consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

     In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, il consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della amministrazione civile.

     1° del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

     2° del commissario per il turismo, vice-presidente;

     3° del direttore generale dell'amministrazione civile;

     4° del direttore della sanità pubblica;

     5° del direttore generale delle belle arti;

     6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

     7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

     8° del capo della divisione dei comuni;

     9° di un rappresentante del ministero delle comunicazioni;

     10° del direttore generale dell'Enit;

     11° del presidente del Touring Club;

     12° del presidente della federazione nazionale alberghi e turismo;

     13° del presidente della federazione dell'industria idroclimatica;

     14° del presidente dell'associazione medica italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

     15° del dirigente del sindacato italiano medico fascista.

 

          Art. 7.

     Il consiglio centrale dà parere sui provvedimenti indicati nel precedente decreto e su ogni altro affare o questione che il ministro per l'interno creda sottoporre al suo esame, e promuove gli studi e le provvidenze generali intese alla tutela degli interessi e al mantenimento e sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

     Il consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'art. 20 pei comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'art. 1 [4].

 

          Art. 8. [5]

     L'azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno e turismo è persona distinta dal comune.

     Essa è amministrata da un comitato composto:

     1° di un presidente nominato dal prefetto della provincia sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo [6];

     2° di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e di altro del Touring Club italiano [7];

     3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal consiglio provinciale di sanità;

     4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul comune, sede della stazione di cura, soggiorno e turismo;

     5° di un rappresentante del podestà.

     Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5° sono nominati per ciascun comune.

     Quando i comuni appartengano a province diverse il presidente del comitato è nominato dal ministro per l'interno. Allo stesso ministro, udito rispettivamente il consiglio superiore della sanità pubblica, la confederazione del commercio e la confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui al n. 3° e 4°.

     I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     Assiste il comitato un segretario, da esso nominato.

 

          Art. 9.

     I beni e i diritti che l'azienda della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquista con mezzi proprii appartengono all'ente medesimo. Cessando questo, tutte le attività e passività sono devolute al comune in cui ha sede la stazione.

     Qualora la stazione comprenda più comuni, gli immobili sono devoluti a favore del comune nel cui territorio sono posti; i diritti e gli altri beni mobiliari e le passività sono ripartiti fra i comuni interessati, con deliberazione dell'ultima amministrazione dell'azienda. La deliberazione è sottoposta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, la quale decide ogni controversia, udite le amministrazioni interessate.

     Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa i comuni interessati possono reclamare soltanto al ministro per l'interno, che decide sentito il consiglio centrale.

 

          Art. 10. [8]

 

          Art. 11.

     Compete al comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese all'assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attribuzione stabiliti dal presente decreto e da stabilirsi dal regolamento per l'esecuzione del medesimo.

 

Capo III

DELLA FINANZA E CONTABILITA'

 

          Art. 12.

     Per provvedere ai bisogni dell'azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i comuni debbono, su richiesta del comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura.

     Qualora l'amministrazione comunale non provveda entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta del comitato, su richiesta di questo si sostituisce la giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 13.

     La imposta di cura è applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei comuni di disciplinare il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con regio decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato col regio decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.

     Con regio decreto, promosso dal ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, i comuni nei quali l'imposta di cura sia applicata secondo la legge 1° dicembre 1910, n. 863, modificata con regio decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, possono, per fronteggiare spese di carattere inderogabile, attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, essere autorizzati ad importa, con le modalità di cui al regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, modificato con regio decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, anche a carico di coloro che vi dimorino meno di cinque giorni [9].

 

          Art. 14.

     Il contributo speciale di cura è dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o di turismo.

     Il contributo è corrisposto con addizionale, non superiore al 0,50 per cento del reddito colpito dall'imposta sulle industrie, professioni ed arti, di categoria B e C e della tassa di patente, stabilite dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

     Ove le due imposte predette non siano istituite nel comune, il contributo è applicato nella misura non superiore al 0,50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a lire 2.000.

 

          Art. 15.

     In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovano degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati [10].

     Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 25.

 

          Art. 16.

     Per opere straordinarie e per la estinzione di passività onerose i comitati possono, udite le rispettive amministrazioni comunali, contrarre mutui, garantendone il pagamento con ipoteche o con delegazioni sul provento dell'imposta di cura e del contributo speciale di cura.

 

          Art. 17.

     I comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.

     I bilanci sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     I bilanci e i rendiconti dei comitati, prima dell'approvazione dell'autorità competente, sono comunicati all'amministrazione comunale, la quale può presentare i proprii rilievi e reclami entro quindici giorni dalla comunicazione.

     Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo [11].

 

Capo IV

DELLA VIGILANZA E DELLA TUTELA

 

          Art. 18.

     Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.

 

          Art. 19.

     I comitati possono essere sciolti con provvedimento del prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'azienda.

     Qualora il comune sia amministrato dal podestà, questi assume la gestione straordinaria dell'azienda; in caso diverso, il commissario straordinario è nominato dal prefetto. Alla nuova formazione dei comitati deve procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile fino a mesi sei sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo [12].

     I provvedimenti del prefetto sono impugnabili solo con ricorso al ministro per l'interno, che decide udito il consiglio di Stato.

 

          Art. 20.

     E' obbligatorio per i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     I comitati coadiuveranno le amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.

     I comuni ed i comitati possono, per le espropriazioni per opere igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

 

          Art. 21.

     I territori di cura, soggiorno o di turismo determinati ai sensi dell'art. 2, sono protetti dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze artistiche e panoramiche.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 22.

     Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle province annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei comuni di cura e di soggiorno.

     Nulla è innovato al regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, al regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e al regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, in quanto concerne la tassa di soggiorno dei comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno ai termini del presente decreto.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per la nomina del podestà ai sensi dell'art. 2, non sono applicabili ai comuni di Salsomaggiore, di Montecatini e di Postumia, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle regie terme e delle regie grotte demaniali. In detti luoghi non saranno quindi costituite le aziende autonome prevedute dal presente decreto, né sarà applicabile la giurisdizione del consiglio centrale.

 

          Art. 24.

     Il governo del Re è autorizzato a stabilire la data, che potrà essere anche diversa da quella che sarà fissata in esecuzione dell'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale verranno a cessare nei comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, le amministrazioni ordinarie e straordinarie per far luogo all'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali.

 

          Art. 25.

     Il ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.


[1] Convertito in legge dalla L. 1 luglio 1926, n. 1380.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 gennaio 1934, n. 321.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 29 gennaio 1934, n. 321.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 29 gennaio 1934, n. 321.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 29 gennaio 1934, n. 321.

[6] Numero così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[7] Numero così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[8] Articolo modificato dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del R.D.L. 2 luglio 1931, n. 1242.

[10] Comma già sostituito dall'art. unico del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1398 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[11] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

[12] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.