§ 95.26.57 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 .
Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:23/02/1964
Numero:27


Sommario
Art. 1.      L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5 per cento. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, [...]
Art. 2.      Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30% non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito e [...]
Art. 3.      L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Le disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non trovano applicazione nel caso che la ritenuta sia operata nella misura del 30%
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli utili la cui distribuzione anche a titolo di acconto, è stata deliberata dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.26.57 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 [1] .

Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle Società e modificazioni della disciplina di nominatività

(G.U. 24 febbraio 1964, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5 per cento. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente d'imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto alle imposte stesse. Il Ministro per le finanze può autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla stessa legge [2] .

     È in facoltà dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo d'imposta.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo d'imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'art. 5, dall'art. 7 e dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e l'azionista può esigere gli utili in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1745 [3] .

     L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative il cui capitale sociale non superi i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della Cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del D.Lgs.Lgt. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni [4] .

     Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. [5]

 

          Art. 2.

     Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30% non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle società.

 

          Art. 3.

     L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

     Le società devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5% sull'intero importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali. [6]

     Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30% sugli utili pagati nel semestre precedente.

     Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta del 5% e del 30%.

     Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

     Le società a responsabilità limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non trovano applicazione nel caso che la ritenuta sia operata nella misura del 30%.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli utili la cui distribuzione anche a titolo di acconto, è stata deliberata dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed hanno efficacia per tre anni dalla data anzidetta.

     Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 12 aprile 1964, n. 191.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.