§ 87.1.a - Legge 9 febbraio 1942, n. 96.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.1 azioni
Data:09/02/1942
Numero:96


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria del titoli azionari, con le seguenti modificazioni


§ 87.1.a - Legge 9 febbraio 1942, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(G.U. 5 marzo 1942, n. 53).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria del titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 4, comma primo, le parole: "delle operazioni concluse", sono sostituite con le seguenti: "dei trasferimenti effettuati col loro intervento".

     All'art. 11 è soppressa la parola "nominative".

     L'art. 12 prende posto prima dell'art. 15 ed è così modificato:

     "Art. 14. Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non supererà l'aliquota massima della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non sia computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 settembre 1932-X, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932-X, n. 1727".

     L'art. 13 prende posto dopo l'art. 11 ed è così modificato:

     "Art. 12. Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.

     "Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potrà effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 novembre 1941-XX, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione".

     L'art. 14 diventa l'art. 13.