§ 95.26.5a - Legge 12 aprile 1964, n. 191.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:12/04/1964
Numero:191


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta [...]
Art. 2.      Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo


§ 95.26.5a - Legge 12 aprile 1964, n. 191.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(G.U. 18 aprile 1964, n. 97).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni;

     All'art. 1, nel primo comma, le parole: "L'Aliquota prevista dall'art. 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento" sono sostituite con le altre: "In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla stessa legge"; nel terzo comma, le parole: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'art. 5 e dall'art. 7" sono sostituite con le altre: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo d'imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'art. 5, dall'art. 7 e dall'art. 11"; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative il cui capitale sociale non superi i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni"; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento".

     All'art. 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: "Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali"; nel successivo comma del nuovo testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: "20 gennaio" e "20 luglio" sono sostituite con le altre: "28 febbraio" e "31 agosto"; nel terzultimo comma, le parole: "legge 29 dicembre 1962, n. 1745" sono sostituite con le altre: "presente legge".

 

          Art. 2.

     Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.