§ 9.5.55 - D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:29/02/2008
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 3.  Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
Art. 4.  Margine di solvibilità
Art. 5.  Disposizioni in materia di accesso alle attività di riassicurazione
Art. 6.  Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa
Art. 7.  Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 8.  Regolamenti di attuazione
Art. 9.  Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi
Art. 10.  Disposizioni in materia di bilanci
Art. 11.  Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione
Art. 12.  Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di riassicurazione
Art. 13.  Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
Art. 14.  Attività di vigilanza supplementare
Art. 15.  Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 16.  Attività di vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 17.  Disposizioni in materia di solvibilità corretta
Art. 18.  Misure di salvaguardia
Art. 19.  Misure di risanamento
Art. 20.  Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 21.  Liquidazione coatta amministrativa
Art. 22.  Sanzioni
Art. 23.  Copertura finanziaria


§ 9.5.55 - D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.

(G.U. 8 aprile 2008, n. 83)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonchè delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A;

     Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;»;

     b) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

     «aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonchè nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;»;

     c) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

     «bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;»;

     d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

     «cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

     cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;

     cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

     1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

     2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);

     3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

     4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;»;

     e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» è soppresso;

     f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:

     «vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

     1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

     2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

     vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;»;

     g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».

 

     Art. 2. Riserve tecniche del lavoro indiretto

     1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

     «Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2.

     2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinchè risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.».

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

     1. L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, il primo periodo è sostituto dal seguente: «Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonchè le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.»;

     b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario».

     2. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonchè delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonchè le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.

     2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.

     3. L'impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni). - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione si applica l'articolo 65.

     2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3.».

 

     Art. 4. Margine di solvibilità

     1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nè classificate come riserve di perequazione»;

     b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo».

     2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

     «Art. 44-bis (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».

     3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di accesso alle attività di riassicurazione

     1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4» sono soppresse;

     b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.»;

     c) al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse;

     d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

     2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

     «57-bis (Società veicolo). - 1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

     2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

     a) la portata dell'autorizzazione;

     b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

     c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

     d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo;

     e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

     f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

     g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.».

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa

     1. All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «, nonchè per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.» sono sostituite dalle seguenti: «, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonchè per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.».

     2. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro un milione e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni».

     3. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 59-bis (Estensione ad altri rami). - 1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2.

     2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

     3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

     4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

Art. 59-ter (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione è indicato:

     a) l'indirizzo della sede secondaria;

     b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

     c) gli Stati membri in cui intende operare;

     d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

     2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

     3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

     4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Art. 59-quater (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

Art. 59-quinquies (Attività in uno Stato terzo). 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.

     2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

     3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.».

 

     Art. 7. Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

     1. L'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 60 (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro). - 1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

     2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

     3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.

     4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.».

     2. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

     «Art. 60-bis (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo). - 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

     2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

     3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

     4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.

     5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

     6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.».

     3. All'articolo 61 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4.».

 

     Art. 8. Regolamenti di attuazione

     1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

     «1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.»;

     b) al comma 2, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse;

     c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

     2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 64 (Riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività.

     2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

     3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.

     4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP.».

     3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 65 (Attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:

     a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti;

     b) è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;

     c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

     d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;

     e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.

     2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

     3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche.

     4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.».

     4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

     «Art. 65-bis (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

     2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

     3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonchè i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.».

     5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «e della costituzione del margine di solvibilita».

     6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 66-bis (Margine di solvibilità disponibile). 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

     2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

     3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.

     4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.

     5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Art. 66-ter (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari). - 1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.

     2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

     3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

Art. 66-quater (Margine di solvibilità richiesto). 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.

Art. 66-quinquies (Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). - 1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.

     2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.

Art. 66-sexies (Ammontare della quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

     2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro.

     3. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.

     4. L'importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento.

Art. 66-septies (Riassicurazione finite). - 1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a:

     a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

     b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

     c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

     d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;

     e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;

     f) regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.».

     7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo è adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.

 

     Art. 9. Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi

     1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO».

     2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 67 (Attività in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di bilanci

     1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.

 

     Art. 11. Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione

     1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «riassicurazione» è inserita la seguente: «italiane».

     2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 2, dopo la parola: «situazione» e inserita la seguente: «tecnica» e dopo le parole: «copertura delle stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè al possesso del margine di solvibilita»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.».

     3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

     3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

     4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

     5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

     6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

     7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 195-ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.».

     4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di altri Stati membri o» sono soppresse.

 

     Art. 12. Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di riassicurazione

     1. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3 e 5, lettera d), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.

     2. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.

     3. All'articolo 200, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.

     4. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2 e 4, lettera b), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.

     5. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» e «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.

 

     Art. 13. Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri

     1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,».

     4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»;

     c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     f) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     g) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;»;

     b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b), dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

 

     Art. 14. Attività di vigilanza supplementare

     1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.

     2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.

     3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro.».

     2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza

     1. L'articolo 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     2. L'articolo 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «vigilanza supplementare» sono soppresse le seguenti: «sull'impresa assicurativa».

     3. L'articolo 214 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     e) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     f) al comma 3, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

 

     Art. 16. Attività di vigilanza sulle operazioni infragruppo

     1. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»;

     b) al comma 2, lettera e), dopo la parola: «riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».

     2. L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»;

     b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

     «4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di solvibilità corretta

     1. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     b) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     2. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;

     d) al comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     3. L'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 1, lettera c), le parole: «delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,» sono soppresse;

     c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     4. L'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.».

 

     Art. 18. Misure di salvaguardia

     1. L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;

     b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».

     2. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;

     3. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «alla qualità dei contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole: «nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti: «limitato»;

     e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.».

     4. L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione», sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»;

     b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

     5. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

     6. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono soppresse;

     c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     7. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

     8. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;

     b) al comma 2, lettera a), dopo le parole «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».

 

     Art. 19. Misure di risanamento

     1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

     2. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

     3. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

     4. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».

     5. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».

 

     Art. 20. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

     1. All'articolo 244, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» sono soppresse.

 

     Art. 21. Liquidazione coatta amministrativa

     1. All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».

     2. La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione».

     3. L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

     a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;

     b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.».

     4. La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione».

     5. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.

 

     Art. 22. Sanzioni

     1. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».

     2. All'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.».

 

     Art. 23. Copertura finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.