§ 18.7.14 - Direttiva 16 novembre 2005, n. 68.
Direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.7 altre attività
Data:16/11/2005
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principio di autorizzazione
Art. 4.  Portata dell'autorizzazione
Art. 5.  Forma delle imprese di riassicurazione
Art. 6.  Condizioni
Art. 7.  Stretti legami
Art. 8.  Sede delle imprese di riassicurazione
Art. 9.  Condizioni delle polizze e tariffe
Art. 10.  Necessità economiche del mercato
Art. 11.  Programma di attività
Art. 12.  Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata
Art. 13.  Rifiuto dell'autorizzazione
Art. 14.  Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
Art. 15.  Autorità competenti e oggetto della vigilanza
Art. 16.  Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Art. 17.  Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza
Art. 18.  Trasferimento del portafoglio
Art. 19.  Acquisizioni
Art. 20.  Acquisizioni a opera di imprese finanziarie
Art. 21.  Cessioni
Art. 22.  Comunicazioni dell'impresa di riassicurazione alle autorità competenti
Art. 23.  Partecipazione qualificante: poteri delle autorità competenti
Art. 24.  Obblighi
Art. 25.  Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri
Art. 26.  Accordi di cooperazione con i paesi terzi
Art. 27.  Utilizzo delle informazioni riservate
Art. 28.  Scambio di informazioni con altre autorità
Art. 29.  Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie
Art. 30.  Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria
Art. 31.  Obblighi dei revisori
Art. 32.  Costituzione di riserve tecniche
Art. 33.  Riserve di compensazione
Art. 34.  Attivi a garanzia delle riserve tecniche
Art. 35.  Regola generale
Art. 36.  Elementi costitutivi
Art. 37.  Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita
Art. 38.  Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita
Art. 39.  Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita
Art. 40.  Ammontare del fondo di garanzia
Art. 41.  Riesame dell'importo del fondo di garanzia
Art. 42.  Imprese di riassicurazione in difficoltà
Art. 43.  Piano di risanamento finanziario
Art. 44.  Revoca dell'autorizzazione
Art. 45.  Riassicurazione finite
Art. 46.  Società veicolo
Art. 47.  Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione
Art. 48.  Liquidazione
Art. 49.  Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa
Art. 50.  Accordi con paesi terzi
Art. 51.  Informazioni degli Stati membri alla Commissione
Art. 52.  Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie
Art. 53.  Ricorso giurisdizionale
Art. 54.  Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
Art. 55.  Comitato
Art. 56.  Misure d'esecuzione
Art. 57.  Modifiche della direttiva 73/239/CEE
Art. 58.  Modifiche della direttiva 92/49/CEE
Art. 59.  Modifiche della direttiva 98/78/CE
Art. 60.  Modifiche della direttiva n. 2002/83/CE
Art. 61.  Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
Art. 62.  Imprese di riassicurazione che cessano l'attività
Art. 63.  Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6
Art. 64.  Attuazione
Art. 65.  Entrata in vigore
Art. 66.  Destinatari


§ 18.7.14 - Direttiva 16 novembre 2005, n. 68. [1]

Direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 323).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accesso all'attività assicurativa nella Comunità e il relativo esercizio sono disciplinati dalla direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, dalla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e dalla direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

      (2) Queste direttive costituiscono il quadro giuridico che disciplina l'attività assicurativa nel mercato interno, sotto il duplice profilo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nell'intento di facilitare alle imprese di assicurazione aventi la sede nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.

      (3) Il regime introdotto da tali direttive si applica alle imprese di assicurazione per l'insieme delle loro attività sia di assicurazione diretta sia di riassicurazione per accettazione; le attività riassicurative delle imprese di riassicurazione specializzate, invece, non sono disciplinate né da questo né da nessun altro regime di diritto comunitario.

      (4) La riassicurazione è un'attività finanziaria principale che permette agli assicuratori diretti, attraverso una più ampia distribuzione dei rischi a livello mondiale, di ampliare la capacità di sottoscrizione dei rischi e di copertura assicurativa, nonché di ridurre i costi di capitale. Essa assolve il ruolo fondamentale di stabilizzatore finanziario, in quanto contribuisce in misura sostanziale a garantire la solidità finanziaria e la stabilità dei mercati dell'assicurazione diretta nonché del sistema finanziario globale, poiché coinvolge importanti intermediari finanziari ed investitori istituzionali.

      (5) La direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ha eliminato le restrizioni al libero stabilimento e alla libera prestazione dei servizi basate sulla nazionalità o sulla residenza del riassicuratore. Non ha tuttavia abolito le restrizioni derivanti dal divergere delle disposizioni nazionali sulla regolamentazione prudenziale della riassicurazione. Ne è risultata una situazione in cui le notevoli differenze fra i livelli di vigilanza sulle imprese di riassicurazione della Comunità ostacolano l'esercizio della riassicurazione, come l'imposizione alle imprese di riassicurazione dell'obbligo di impegnare attivi a garanzia della parte di riserve tecniche cedute dagli assicuratori diretti, o di essere soggetti a norme di vigilanza diverse a seconda degli Stati membri in cui operano, ovvero ad una vigilanza indiretta sui vari aspetti della loro attività da parte delle autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta.

      (6) Il piano d'azione per i servizi finanziari ha giudicato necessario un intervento comunitario nel settore riassicurativo per portare a compimento il mercato interno dei servizi finanziari. Inoltre, organizzazioni finanziarie di rilievo come il Fondo monetario internazionale e l'International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale degli organi di vigilanza del settore assicurativo, IAIS) hanno indicato nell'assenza, a livello comunitario, di norme di vigilanza armonizzate sulla riassicurazione una grave lacuna del quadro regolamentare dei servizi finanziari, che occorre colmare.

      (7) La presente direttiva intende istituire un quadro prudenziale per le attività riassicurative esercitate nella Comunità. Essa è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita, diretto ad istituire il mercato interno dell'assicurazione.

      (8) La presente direttiva è coerente con i principali lavori svolti a livello internazionale per una regolamentazione prudenziale della riassicurazione, in particolare dall'IAIS.

      (9) La presente direttiva si conforma con l'impostazione adottata dal diritto comunitario nell'assicurazione diretta, attuando un'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per garantire il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale e permettere il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine.

      (10) È pertanto opportuno che l'accesso all'attività riassicurativa e il suo esercizio siano subordinati al possesso di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di riassicurazione ha la sede. Tale autorizzazione consente all'impresa di svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può chiedere una nuova autorizzazione alle imprese di riassicurazione che intendano esercitare nel suo territorio attività riassicurative e siano già autorizzate nello Stato membro d'origine. Inoltre, un'impresa di riassicurazione autorizzata nel suo Stato membro d'origine non dovrebbe essere soggetta ad alcuna vigilanza o controllo supplementari relativi alla sua solidità finanziaria da parte delle autorità competenti dell'impresa di assicurazione riassicurata da quella società di riassicurazione. Né dovrebbe essere permesso agli Stati membri di esigere che un'impresa di riassicurazione autorizzata nella Comunità impegni attivi a garanzia della sua parte di riserve tecniche assunte dall'impresa riassicurata. Occorre definire le condizioni per il rilascio o la revoca dell'autorizzazione. Le autorità competenti non dovrebbero rilasciare l'autorizzazione, né mantenerla, nei confronti di un'impresa di riassicurazione che non soddisfi le condizioni prescritte dalla presente direttiva.

      (11) È opportuno che la presente direttiva si applichi alle imprese di riassicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa e non praticano operazioni di assicurazione diretta. Essa dovrebbe, altresì, applicarsi alle cosiddette imprese di riassicurazione «captive» create o possedute da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione disciplinate dalla direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo , o da una o varie imprese non finanziarie, la cui funzione è riassicurare esclusivamente le esposizioni ai rischi delle imprese cui appartengono. Il riferimento nella presente direttiva a imprese di riassicurazione dovrebbe comprendere le imprese di riassicurazione captive tranne quando sono previste disposizioni speciali per le imprese di riassicurazione captive. Le imprese di riassicurazione captive non coprono i rischi derivanti dalle attività esterne dirette di assicurazione o riassicurazione di un'impresa di assicurazione o riassicurazione appartenente al gruppo. Inoltre, le imprese di assicurazione o riassicurazione appartenenti a un conglomerato finanziario non possono possedere un'impresa captive.

      (12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi invece alle imprese di assicurazione che già rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE. Tuttavia, per garantire la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione esercenti anche la riassicurazione e tenere debito conto della specificità di tali attività nei loro requisiti patrimoniali, sarebbe opportuno applicare a tali imprese le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il margine di solvibilità richiesto, laddove il volume delle loro attività riassicurative rappresenti una parte significativa del volume globale delle loro attività.

      (13) La presente direttiva non si dovrebbe applicare alla copertura di riassicurazione effettuata o pienamente garantita da uno Stato membro per motivi di sostanziale interesse pubblico, nella capacità di riassicuratore di ultima istanza, in particolare qualora, in considerazione di una situazione specifica in un mercato, sia impossibile ottenere adeguata copertura commerciale; a tale riguardo l'assenza di «adeguata copertura commerciale» dovrebbe essenzialmente significare una carenza di mercato che è caratterizzata da una palese mancanza di una gamma sufficiente di offerte assicurative, anche se premi eccessivi non dovrebbero, tuttavia, di per sé, implicare l'inadeguatezza di detta copertura commerciale. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva si applica altresì ad accordi tra imprese di assicurazione cui si applicano le direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE che mirano a raccogliere richieste finanziarie derivanti da rischi importanti quali il terrorismo.

      (14) È necessario che le imprese di riassicurazione limitino il loro campo di attività alla riassicurazione e alle operazioni connesse. Tale requisito può consentire a un'impresa di riassicurazione di effettuare, ad esempio, attività quali l'elaborazione di analisi statistiche o attuariali dei rischi o di ricerca per i suoi clienti. Può altresì includere una funzione di società holding e attività in relazione alle attività del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In ogni caso tale requisito non consente l'effettuazione di attività bancarie e finanziarie indipendenti.

      (15) La presente direttiva dovrebbe precisare i poteri e i mezzi di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza. Spetterebbe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti e riserve di compensazione, nonché sulla loro copertura mediante attivi di qualità.

      (16) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre dei mezzi di vigilanza necessari per garantire l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di riassicurazione in tutta la Comunità, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi. In particolare, dovrebbero poter adottare appropriate misure di salvaguardia ovvero irrogare sanzioni volte a prevenire eventuali irregolarità e la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza sulla riassicurazione.

      (17) Le disposizioni che disciplinano i trasferimenti di portafogli dovrebbero essere in linea con l'autorizzazione unica prevista nella presente direttiva. Dovrebbero applicarsi a vari tipi di trasferimenti di portafogli tra le imprese di riassicurazione, quali trasferimenti di portafogli derivanti da fusioni tra imprese di riassicurazione o altri strumenti del diritto societario o trasferimenti di portafogli di sinistri ancora da pagare al momento della liquidazione a un'altra impresa di riassicurazione. Inoltre, le disposizioni che disciplinano i trasferimenti di portafogli dovrebbero comprendere disposizioni che riguardino specificamente il trasferimento a un'altra impresa di riassicurazione del portafoglio di contratti conclusi nell'ambito della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.

      (18) Sarebbe opportuno prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità od organismi che, per la funzione che svolgono, concorrono alla stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali sono autorizzati tali scambi; inoltre, ove sia contemplata la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose. In proposito, onde garantire il corretto esercizio della vigilanza sulle imprese di riassicurazione da parte delle autorità competenti, occorre che la presente direttiva contempli norme che consentano agli Stati membri di concludere accordi sullo scambio di informazioni con paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie adeguate in ordine al segreto d'ufficio.

      (19) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di riassicurazione, sarebbe opportuno contemplare l'obbligo per il revisore di segnalare tempestivamente alle autorità competenti, nei casi previsti dalla presente direttiva, fatti e decisioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile di un'impresa di riassicurazione. Visto l'obiettivo ricercato, è auspicabile che gli Stati membri stabiliscano che questo obbligo si imponga in ogni caso al revisore che venga a conoscenza di tali fatti nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa di riassicurazione. L'obbligo del revisore di comunicare alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa di riassicurazione, acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa non riassicurativa non modifica di per sé la natura del suo incarico presso tale impresa né il modo in cui deve adempiervi le sue funzioni.

      (20) Occorre definire l'applicazione della presente direttiva alle imprese di riassicurazione esistenti che, prima della sua applicazione, siano state autorizzate o abilitate all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro.

      (21) Perché un'impresa di riassicurazione possa onorare i suoi impegni, lo Stato membro d'origine dovrebbe esigere la costituzione di riserve tecniche adeguate. È opportuno che l'ammontare di tali riserve tecniche sia determinato a norma della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, e che lo Stato membro d'origine possa, per le attività riassicurative vita, stabilire norme più specifiche a norma della direttiva n. 2002/83/CE.

      (22) È necessario che sia fatto obbligo all'impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione dell'assicurazione credito, ove la riassicurazione del credito rappresenti una parte minore delle sue attività, di costituire una riserva di compensazione che non rientri nel suo margine di solvibilità. Tale riserva dovrebbe essere calcolata secondo uno dei metodi, considerati equivalenti, previsti dalla direttiva 73/239/CEE. Occorre che la presente direttiva dia facoltà allo Stato membro d'origine di disporre che anche le imprese di riassicurazione aventi la sede sul suo territorio costituiscano riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito, applicando le norme di quello Stato membro d'origine. A seguito dell'introduzione dei principi contabili internazionali (IFRS 4), è opportuno che la presente direttiva chiarisca il trattamento prudenziale delle riserve di compensazione costituite conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, visto che la vigilanza della riassicurazione deve essere sottoposta ad una nuova valutazione nell'ambito del progetto Solvibilità II (Solvency II), la presente direttiva non pregiudica qualsiasi futura vigilanza della riassicurazione ai sensi di Solvibilità II.

      (23) Ogni impresa di riassicurazione dovrebbe disporre di attivi a garanzia delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione che tengano conto del tipo di operazioni effettuate, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei regolamenti di sinistri previsti, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti; ogni impresa di riassicurazione dovrebbe provvedere a diversificare e disperdere opportunamente tali investimenti, in modo da poter reagire con adeguatezza a un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari, o a eventi catastrofici di grande impatto.

      (24) È necessario che le imprese di riassicurazione costituiscano, oltre alle riserve tecniche, una ulteriore riserva, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo delle autorità competenti, da elementi impliciti del patrimonio, e destinata ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli. Tale requisito è un fattore essenziale della vigilanza prudenziale. Aspettando la revisione dell'attuale regime di solvibilità, avviata dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto «progetto Solvibilità II», è opportuno che il margine di solvibilità richiesto delle imprese di riassicurazione sia calcolato in base alle norme vigenti in materia di assicurazione diretta.

      (25) Alla luce delle affinità tra la riassicurazione vita che copre il rischio di mortalità e la riassicurazione diversa dalla riassicurazione vita, in particolare la copertura dei rischi assicurativi e la durata dei contratti di riassicurazione vita, il margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita dovrebbe essere fissato conformemente alle disposizioni stabilite nella presente direttiva per il calcolo del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione diversa dalla riassicurazione vita; allo Stato membro d'origine dovrebbe tuttavia essere consentito di applicare le norme previste nella direttiva n. 2002/83/CE per la fissazione del margine di solvibilità richiesto in relazione alle attività di riassicurazione vita che sono connesse con fondi d'investimento o contratti di partecipazione.

      (26) In considerazione della particolare natura di talune attività riassicurative o tipi di contratti specifici, occorre prevedere la possibilità di correggere il calcolo del margine di solvibilità richiesto; l'adeguamento dovrebbe essere deciso dalla Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione attribuite dal trattato, previo parere del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione.

      (27) Tali modifiche dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (28) L'elenco degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.

      (29) Occorre inoltre che le imprese di riassicurazione dispongano di un fondo di garanzia, affinché sia certo che possiedono mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso sotto un livello minimo di sicurezza; considerate però le specificità delle imprese di riassicurazione captive, è altresì opportuno autorizzare lo Stato membro d'origine a disporre che il fondo minimo di garanzia per tali imprese sia di importo inferiore.

      (30) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime. Lo Stato membro d'origine dovrebbe poter stabilire norme più restrittive nei confronti delle imprese di riassicurazione autorizzate dalle sue autorità competenti, specie per quanto riguarda i requisiti di solvibilità.

      (31) La presente direttiva dovrebbe essere applicabile ad attività di riassicurazione «finite»; pertanto è necessaria una definizione della riassicurazione finite ai fini della presente direttiva. In considerazione della natura speciale di tale linea di attività di riassicurazione, allo Stato membro d'origine dovrebbe essere data la possibilità di fissare disposizioni specifiche per l'esecuzione di attività di riassicurazione finite. Tali disposizioni potrebbero essere diverse dal regime generale stabilito nella presente direttiva per quanto riguarda vari punti specifici.

      (32) La presente direttiva dovrebbe prevedere norme riguardanti le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione. La natura specifica di siffatte società veicolo, che non sono imprese di assicurazione o riassicurazione, richiede la fissazione di disposizioni specifiche negli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere che lo Stato membro d'origine fissi norme più dettagliate, al fine di stabilire le condizioni alle quali i crediti verso una società veicolo possono essere utilizzati quali attivi che coprono riserve tecniche di un'impresa di assicurazione o riassicurazione. La presente direttiva dovrebbe altresì prevedere che importi recuperabili da una società veicolo possano essere considerati come importi detraibili nell'ambito di contratti di riassicurazione o retrocessione entro i limiti stabiliti nella presente direttiva, fatta salva la presentazione di una domanda da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'autorità competente e previo accordo di detta autorità.

      (33) È necessario prevedere misure per i casi in cui la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione degeneri al punto che le risulti difficile far fronte ai suoi impegni. In situazioni specifiche, è altresì necessario che le autorità competenti siano abilitate a intervenire a uno stadio sufficientemente precoce; è tuttavia opportuno che, nell'esercizio dei loro poteri, dette autorità informino le imprese di riassicurazione interessate delle ragioni che motivano il loro intervento, in ossequio ai principi di buona amministrazione e nel rispetto delle procedure. Finché perdura questa situazione, le autorità competenti dovrebbero esimersi dal certificare che l'impresa di riassicurazione dispone di un margine di solvibilità sufficiente.

      (34) È necessario prevedere una cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri onde garantire che l'impresa di riassicurazione esercente le proprie attività in regime di diritto di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi osservi le disposizioni ad essa applicabili nello Stato membro ospitante.

      (35) Occorre prevedere un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni di rifiuto o revoca dell'autorizzazione.

      (36) È importante disporre che le imprese di riassicurazione aventi la sede fuori della Comunità ed esercenti la riassicurazione nella Comunità non siano soggette a disposizioni tali da determinare un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese di riassicurazione aventi la sede in uno Stato membro.

      (37) Perché sia tenuto conto della dimensione internazionale della riassicurazione, occorre permettere la conclusione di accordi internazionali con i paesi terzi, che stabiliscano le modalità della vigilanza sulle imprese di riassicurazione esercenti sul territorio di ciascuna parte.

      (38) È opportuno prevedere una procedura flessibile che consenta di valutare l'equivalenza prudenziale con i paesi terzi su una base comunitaria, in modo da favorire la liberalizzazione dei servizi riassicurativi nei paesi terzi attraverso lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe contemplare procedure di negoziazione con i paesi terzi.

      (39) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di esecuzione, che tuttavia non devono modificare gli elementi essenziali della presente direttiva. Tali misure di esecuzione dovrebbero permettere alla Comunità di tenere il passo con gli sviluppi futuri della riassicurazione. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

      (40) Il quadro giuridico comunitario che disciplina l'assicurazione dovrebbe essere adeguato per tenere conto del nuovo sistema prudenziale della riassicurazione introdotto dalla presente direttiva e garantire la coerenza del quadro regolamentare per l'intero settore assicurativo. In particolare, occorre adeguare le disposizioni esistenti che autorizzano le autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta a esercitare una «vigilanza indiretta» sulle imprese di riassicurazione. Occorre inoltre abolire le disposizioni attuali che autorizzano gli Stati membri ad esigere, quale che sia la forma dell'imposizione, attivi a garanzia delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che sia riassicurata da un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero da un'impresa di assicurazione. È da ultimo opportuno prevedere che il margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione esercenti la riassicurazione sia subordinato alle norme sulla solvibilità delle imprese di riassicurazione previste dalla presente direttiva, quando le operazioni di riassicurazione rappresentano una parte significativa del volume totale delle loro attività. Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

      (41) La direttiva 98/78/CE deve essere modificata affinché le imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo siano soggette a vigilanza supplementare al pari delle imprese di assicurazione facenti attualmente parte di un gruppo assicurativo.

      (42) Il Consiglio, conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di attuazione.

      (43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro giuridico sull'accesso all'attività riassicurativa e al relativo esercizio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (44) Dato che la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri sono pertanto liberi di introdurre norme più severe,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     1. La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività indipendenti di riassicurazione, e il relativo esercizio, delle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto l'attività riassicurativa e sono stabilite in uno Stato membro o desiderano stabilirvisi.

     2. La presente direttiva non si applica:

     a) alle imprese di assicurazione soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE;

     b) alle attività e agli enti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva n. 73/239/CEE;

     c) alle attività e agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva n. 2002/83/CE;

     d) all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un'adeguata copertura riassicurativa.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

     a) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione. Nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, per riassicurazione si intende anche l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

     b) «impresa di riassicurazione captive»: un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o di un'impresa o imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

     c) «impresa di riassicurazione»: un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3;

     d) «succursale»: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di riassicurazione;

     e) «stabilimento»: sede, o succursale di un'impresa di riassicurazione, tenendo conto della lettera d);

     f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è situata la sede dell'impresa di riassicurazione;

     g) «Stato membro della succursale»: lo Stato membro in cui è situata la succursale dell'impresa di riassicurazione;

     h) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un'impresa di riassicurazione ha una succursale o presta servizi;

     i) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva n. 83/349/CEE, ovvero una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

     j) «partecipazione qualificata»: il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;

     k) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva n. 83/349/CEE;

     l) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva n. 83/349/CEE;

     m) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di riassicurazione;

     n) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

     i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

     ii) da un legame di controllo, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 83/349/CEE, o da una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

     o) «impresa finanziaria», uno dei seguenti soggetti:

     i) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva n. 2000/12/CE;

     ii) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE;

     iii) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva n. 2004/39/CE;

     iv) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva n. 2002/87/CE;

     p) «società veicolo»: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati agli obblighi di riassicurazione di detta società veicolo;

     q) «riassicurazione finite»: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing», eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

     i) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

     ii) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.

     2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo va anche considerata come attività che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva la copertura da parte di un'impresa di riassicurazione di un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva n. 2003/41/CE, qualora la legge dello Stato membro d'origine dell'ente lo permetta.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera d), è assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa di riassicurazione sul territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non assume la forma di succursale o agenzia, bensì consiste in un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stregua di un'agenzia.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo e nel contesto dell'articolo 12 e degli articoli da 19 a 23 e delle altre quote di partecipazione di cui agli articoli da 19 a 23, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva n. 2001/34/CE.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera l), l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera n):

     — l'impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese,

     — si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

     3. gni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione, a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno, è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente, per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.

 

TITOLO II

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA E

AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE

 

          Art. 3. Principio di autorizzazione

     L'accesso all'attività riassicurativa è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.

     L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

     a) dall'impresa che stabilisce la sede sul territorio di detto Stato membro;

     b) dall'impresa di riassicurazione che, ricevuta l'autorizzazione, estende la propria attività a rami riassicurativi diversi dai rami già autorizzati.

 

          Art. 4. Portata dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di riassicurazione di esercitarvi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

     2. L'autorizzazione è concessa per attività riassicurative non vita, attività riassicurative vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurative, secondo l'istanza del richiedente.

     Essa è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità dell'articolo 6, lettera b), e dell'articolo 11, nonché al sussistere delle condizioni d'autorizzazione previste dallo Stato membro richiesto.

 

          Art. 5. Forma delle imprese di riassicurazione

     1. Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione assumano una delle forme di cui all'allegato I.

     L'impresa di riassicurazione può assumere anche la forma di società europea (SE) così come definita nel regolamento (CE) n. 2157/2001.

     2. Gli Stati membri possono creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

 

          Art. 6. Condizioni

     Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione:

     a) limitino il loro oggetto sociale alle attività di riassicurazione e operazioni connesse. Rientrano in questo requisito la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva n. 2002/87/CE;

     b) presentino un programma d'attività a norma dell'articolo 11;

     c) dispongano del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2;

     d) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità, qualificazione o esperienza professionale.

 

          Art. 7. Stretti legami

     1. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     3. Le autorità competenti esigono che le imprese di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 8. Sede delle imprese di riassicurazione

     Gli Stati membri esigono che le imprese di riassicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

 

          Art. 9. Condizioni delle polizze e tariffe

     1. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario al normale esercizio della vigilanza.

     2. Tuttavia gli Stati membri non possono adottare disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa di riassicurazione intenda utilizzare nelle proprie relazioni con le imprese cessionarie o retrocessionarie.

 

          Art. 10. Necessità economiche del mercato

     Gli Stati membri non possono prescrivere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

 

          Art. 11. Programma di attività

     1. Il programma d'attività di cui all'articolo 6, lettera b), contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti:

     a) la natura dei rischi che l'impresa di riassicurazione si propone di garantire;

     b) il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti;

     c) i principi direttivi in materia di retrocessione;

     d) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

     e) le previsioni di spesa per l'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte.

     2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività contiene, per i primi tre esercizi sociali:

     a) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

     b) le previsioni relative ai premi o contributi e ai sinistri;

     c) la situazione probabile di tesoreria;

     d) le previsioni dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

 

          Art. 12. Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata

     Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non rilasciano a un'impresa l'autorizzazione a intraprendere l'attività riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

     Le medesime autorità rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

 

          Art. 13. Rifiuto dell'autorizzazione

     Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.

     Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rifiuto, in conformità dell'articolo 53.

     La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

 

          Art. 14. Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

     1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o

     c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro.

     2. Le autorità di uno Stato membro interessato, competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento, sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

     c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

     3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA

 

CAPO 1

Principi e metodi di vigilanza finanziaria

 

Sezione 1

Autorità competenti e regole generali

 

          Art. 15. Autorità competenti e oggetto della vigilanza

     1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di riassicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate attraverso succursali o in libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

     Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora abbiano motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione rischiano di comprometterne la solidità finanziaria, informano le autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Queste ultime verificano se l'impresa di riassicurazione rispetta le regole prudenziali stabilite dalla presente direttiva.

     2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività riassicurative, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche e di attivi a garanzia delle stesse, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro d'origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.

     3. Lo Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione non rifiuta il contratto di retrocessione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessata.

     4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che ciascuna impresa di riassicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno.

 

          Art. 16. Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro

     Ove un'impresa di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, lo Stato membro della succursale provvede affinché le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.

 

          Art. 17. Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza

     1. Gli Stati membri impongono alle imprese di riassicurazione aventi la sede sul loro territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, sulla loro situazione finanziaria e il loro stato di solvibilità.

     2. Gli Stati membri impongono alle imprese di riassicurazione aventi la sede sul loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari ai fini della vigilanza, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili ai fini della vigilanza stessa.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e mezzi necessari per vigilare sulle attività delle imprese di riassicurazione con la sede nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio.

     4. In particolare, le autorità competenti hanno facoltà di:

     a) informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di riassicurazione e le sue attività complessive, in particolare raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività di riassicurazione e retrocessione e procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di riassicurazione;

     b) prendere, nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dei suoi dirigenti o direttori e delle persone che la controllano, tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le sue attività siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa di riassicurazione deve osservare nei vari Stati membri;

     c) garantire l'applicazione di queste misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari.

     È altresì facoltà degli Stati membri disporre che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

 

          Art. 18. Trasferimento del portafoglio

     Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di riassicurazione con la sede sul loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, compresi quelli sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, a un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario di cui al capo 3.

 

Sezione 2

Partecipazione qualificata

 

          Art. 19. Acquisizioni

     Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione. Tali persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute a informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora intendano aumentare la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure l'impresa di riassicurazione divenga una loro impresa figlia.

     Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma per opporsi a detto progetto se, vista la necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non siano soddisfatte dei requisiti della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la sua realizzazione.

 

          Art. 20. Acquisizioni a opera di imprese finanziarie

     Se l'acquirente delle partecipazioni di cui all'articolo 19 è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o un'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa nella quale l'acquirente intende acquisire una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 14.

 

          Art. 21. Cessioni

     Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione, debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione.

     Le persone fisiche o giuridiche informano altresì le autorità competenti qualora intendano diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure l'impresa di riassicurazione cessi di essere una loro impresa figlia.

 

          Art. 22. Comunicazioni dell'impresa di riassicurazione alle autorità competenti

     Le imprese di riassicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui agli articoli 19 e 21.

     Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano per esempio dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci, ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

 

          Art. 23. Partecipazione qualificante: poteri delle autorità competenti

     Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 19 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'impresa di riassicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei dirigenti o direttori o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

     Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva di cui all'articolo 19. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

 

Sezione 3

Segreto d'ufficio e scambio di informazioni

 

          Art. 24. Obblighi

     1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio.

     In virtù di questo obbligo e fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare le singole imprese di riassicurazione.

     2. Ciò nondimeno, nei casi concernenti un'impresa di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

 

          Art. 25. Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri

     L'articolo 24 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri scambino informazioni a norma delle direttive applicabili alle imprese di riassicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24.

 

          Art. 26. Accordi di cooperazione con i paesi terzi

     Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità od organismi.

     Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

          Art. 27. Utilizzo delle informazioni riservate

     Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma degli articoli 24 e 25 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

     a) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all'attività di riassicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul sistema di controllo interno;

     b) per irrogare sanzioni;

     c) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti; o

     d) nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

 

          Art. 28. Scambio di informazioni con altre autorità

     1. Gli articoli 24 e 27 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o, fra Stati membri, fra autorità competenti e:

     a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

     b) gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

     c) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

     nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i sistemi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24.

     2. Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

     a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

     b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

     c) gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

     a) lo scambio di informazioni è diretto all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;

     b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24;

     c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

     3. Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

     a) le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al primo comma;

     b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24;

     c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

     Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

     Ai fini dell'applicazione della lettera c) del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

 

          Art. 29. Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie

     La presente sezione non osta a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, all'occorrenza ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni. Essa non osta nemmeno a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 27.

     Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui alla presente sezione.

 

          Art. 30. Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

     Fatti salvi gli articoli 24 e 27, gli Stati membri possono, per legge, autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

     Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

     In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 25 e all'articolo 28, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente articolo, salvo accordo esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni o delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

Sezione 4

Obblighi dei revisori

 

          Art. 31. Obblighi dei revisori

     1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che qualsiasi persona abilitata a norma della direttiva n. 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di riassicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva n. 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva n. 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva n. 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

     a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; o

     b) pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di riassicurazione; ovvero

     c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

     Questa stessa persona è altresì tenuta a segnalare fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami derivanti da un legame di controllo con l'impresa di riassicurazione presso la quale quella persona svolge l'incarico citato.

     2. La comunicazione alle autorità competenti da parte delle persone abilitate a norma della direttiva n. 84/253/CEE dei fatti o decisioni pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

CAPO 2

Regole sulle riserve tecniche

 

          Art. 32. Costituzione di riserve tecniche

     1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve tecniche sufficienti relative all'insieme delle loro attività.

     L'ammontare di tali riserve tecniche è determinato a norma della direttiva n. 91/674/CEE. Se del caso, lo Stato membro d'origine può stabilire norme più specifiche conformemente all'articolo 20 della direttiva n. 2002/83/CE.

     2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.

     3. Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso riassicuratori che non sono autorizzati a norma della presente direttiva, ovvero su imprese di assicurazione che non sono autorizzate in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE, fissa le condizioni per accettare tali crediti.

 

          Art. 33. Riserve di compensazione

     1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione, che riassicurino i rischi classificati nel ramo 14 del punto A dell'allegato della direttiva n. 73/239/CEE, la costituzione di una riserva di compensazione allo scopo di compensare un indice di sinistralità superiore alla media ovvero le perdite tecniche eventualmente accusate in quel ramo in ogni esercizio finanziario.

     2. La riserva di compensazione per la riassicurazione del credito è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi previsti al punto D dell'allegato della direttiva n. 73/239/CEE, da considerarsi equivalenti.

     3. Lo Stato membro d'origine può esonerare dall'obbligo di costituire riserve di compensazione per la riassicurazione del ramo credito le imprese di riassicurazione i cui premi o contributi esigibili per la riassicurazione di tale ramo siano inferiori al 4 % del totale dei premi o contributi esigibili e a 2 500 000 EUR.

     4. Lo Stato membro d'origine può prescrivere alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito. Le riserve di compensazione sono calcolate in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine.

 

          Art. 34. Attivi a garanzia delle riserve tecniche

     1. Lo Stato membro d'origine impone ad ogni impresa di riassicurazione di investire gli attivi a garanzia delle riserve tecniche e della riserva di compensazione di cui all'articolo 33 conformemente alle seguenti disposizioni:

     a) gli attivi tengono conto del tipo di operazioni effettuate da un'impresa di riassicurazione, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti;

     b) l'impresa di riassicurazione provvede ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi in modo da poter reagire con adeguatezza ad un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari o a eventi catastrofici di grande impatto. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;

     c) gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono tenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

     d) gli investimenti in strumenti derivati sono possibili nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi di investimento o agevolano un'efficace gestione del portafoglio. Essi sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti, e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente deve anche evitare un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni derivate;

     e) gli attivi sono adeguatamente diversificati, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa a un'eccessiva concentrazione di rischi.

     Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alla lettera e) agli investimenti in titoli di Stato.

     2. Gli Stati membri non impongono alle imprese di riassicurazione situate sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

     3. Gli Stati membri non subordinano le decisioni di investimento di un'impresa di riassicurazione situata sul loro territorio ovvero del suo gestore d'investimenti ad alcun tipo di approvazione preventiva o notifica sistematica.

     4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro d'origine può, per ogni impresa di riassicurazíone la cui sede sia situata sul suo territorio, stabilire le seguenti regole quantitative, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale:

     a) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in valute diverse da quelle in cui sono costituite le riserve tecniche stesse, vanno limitati al 30 %;

     b) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato vanno limitati al 30 %;

     c) lo Stato membro d'origine può imporre ad ogni impresa di riassicurazione di investire non oltre il 5 % delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali della stessa impresa e non oltre il 10 % dell'importo totale delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di imprese appartenenti allo stesso gruppo.

     5. Inoltre, lo Stato membro d'origine fissa norme più dettagliate che stabiliscono le condizioni per l'impiego di crediti vantati verso una società veicolo quali attivi a garanzia delle riserve tecniche in conformità del presente articolo.

 

CAPO 3

Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia

 

Sezione 1

Margine di solvibilità disponibile

 

          Art. 35. Regola generale

     Ciascuno Stato membro impone a ogni impresa di riassicurazione avente la sede sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività, perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

 

          Art. 36. Elementi costitutivi

     1. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di riassicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

     a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di mutue riassicuratrici, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

     i) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

     ii) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

     iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

     b) le riserve legali e libere che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;

     c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

     2. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di riassicurazione.

     Per le imprese di riassicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche dei rami non vita per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, oppure effettuano deduzioni dagli stessi per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1), lettera g), della direttiva 91/674/CEE, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o delle deduzioni, quali risultano dall'allegato ai bilanci, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o le deduzioni. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, a eccezione dei rischi dei rami 1 e 2 del punto A di quell'allegato. Per i rami diversi da 1 e 2 del punto A di detto allegato, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

     Oltre alle deduzioni di cui al primo e secondo comma il margine di solvibilità disponibile è diminuito delle seguenti voci:

     a) partecipazioni dell'impresa di riassicurazione nei seguenti soggetti:

     i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n. 73/239/CEE, dell'articolo 4 della direttiva n. 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva n. 98/78/CE;

     ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva n. 98/78/CE;

     iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE;

     iv) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva n. 2000/12/CE;

     v) imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva n. 93/6/CEE;

     b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di riassicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

     i) gli strumenti di cui al paragrafo 4;

     ii) gli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva n. 2002/83/CE;

     iii) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/12/CE.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di riassicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di riassicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva n. 2002/87/CE. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di riassicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva n. 98/78/CE ovvero della direttiva n. 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese d'investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

     Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva n. 98/78/CE.

     3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

     a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di riassicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

     Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

     i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

     ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di riassicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi, a condizione che la richiesta sia presentata dall'impresa di riassicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

     iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di riassicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di riassicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

     iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di riassicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     v) possibilità di modificare il contratto di prestito solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

     b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

     i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

     ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di riassicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

     iii) i crediti del mutuante verso l'impresa di riassicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

     iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di riassicurazione di proseguire le sue attività;

     v) computo dei soli importi effettivamente versati.

     4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

     a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale, appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

     b) i crediti che le società mutue e le società a forma mutualistica a contributo variabile per i rami non vita vantano verso i soci a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati, entro un limite del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono orientamenti che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere accettati i richiami di contributi;

     c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

     5. Inoltre, con riguardo alle attività riassicurative del ramo vita, su domanda debitamente documentata dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

     a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 6; l'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva n. 2002/83/CE.

     Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

     i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro; e

     ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui al paragrafo 4, lettera c), non sia già stata rilevata;

     b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata e una riserva matematica zillmerata a un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione della riassicurazione vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

     6. Le modifiche ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

 

Sezione 2

Margine di solvibilità richiesto

 

          Art. 37. Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita

     1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

     Tuttavia, qualora le imprese di riassicurazione pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

     2. Fatto salvo l'articolo 40, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

     3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

     I premi o contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE sono aumentati del 50 %.

     I premi o contributi per i rami diversi da 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50 %, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva. I premi o contributi, compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi, dovuti per le attività riassicurative nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

     Dall'importo ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

     L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi.

     L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di riassicurazione, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare lordo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

     Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per stimare i premi o contributi.

     4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo indicato di seguito, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, l'ammontare dei sinistri, delle riserve e dei recuperi incrementato del 50 %.

     I sinistri, le riserve e i recuperi per rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50 %, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva.

     Gli importi dei sinistri pagati nei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati, senza detrarre i sinistri a carico dei retrocessionari.

     Al risultato ottenuto si aggiunge l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite alla fine dell'ultimo esercizio.

     Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

     Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di sette anni, si deduce l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

     La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto è suddivisa in due quote, la prima fino a 35 000 000 di EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi.

     Il risultato è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

     Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per assegnare i sinistri, le riserve e i recuperi.

     5. Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario e le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della retrocessione, ma il rapporto non può essere mai superiore a uno.

     6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, quinto comma, e al paragrafo 4, settimo comma, sono ridotte ad un terzo in caso di riassicurazione di un'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

     a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

     b) è costituita una riserva di senescenza;

     c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

     d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

     e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

 

          Art. 38. Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita

     1. Il margine di solvibilità richiesto per le attività di riassicurazione vita è determinato a norma dell'articolo 37.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro d'origine può prevedere che, per i rami di riassicurazione delle attività assicurative coperte dall'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva n. 2002/83/CE, collegate a fondi di investimento o contratti di partecipazione, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), e punto 2), lettere b), c), d) ed e), della direttiva n. 2002/83/CE, il margine di solvibilità richiesto sia stabilito in conformità dell'articolo 28 della direttiva n. 2002/83/CE.

 

          Art. 39. Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita

     1. Lo Stato membro d'origine esige che ogni impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione vita e non vita costituisca un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative, da determinarsi a norma degli articoli 37 e 38 a seconda del caso.

     2. Ove il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti adottano le misure di cui agli articoli 42 e 43.

 

Sezione 3

Fondo di garanzia

 

          Art. 40. Ammontare del fondo di garanzia

     1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui agli articoli 37, 38 e 39 costituisce il fondo di garanzia. Esso consta degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, all'articolo 36, paragrafo 4, lettera c).

     2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 000 000 di EUR.

     Ogni Stato membro può disporre che il fondo minimo di garanzia per le imprese di riassicurazione captive non sia inferiore a 1 000 000 di EUR.

 

          Art. 41. Riesame dell'importo del fondo di garanzia

     1. Gli importi in euro stabiliti all'articolo 40, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, la prima volta il 10 dicembre 2007, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri, pubblicato da Eurostat.

     Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo a un multiplo di 100 000 EUR.

     Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

     2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

CAPO 4

Imprese di riassicurazione in difficoltà o in situazione irregolare e revoca dell'autorizzazione

 

          Art. 42. Imprese di riassicurazione in difficoltà

     1. Ove l'impresa di riassicurazione non si conformi alle disposizioni dell'articolo 32, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può vietarne la libera disponibilità degli attivi dopo aver comunicato tale intenzione alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

     2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione il cui margine di solvibilità sia sceso sotto il minimo prescritto agli articoli 37, 38 e 39, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

     In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione stia per degradarsi ulteriormente, l'autorità competente può anche limitarne o vietarne la libera disponibilità degli attivi. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri sul cui territorio l'impresa di riassicurazione svolge la propria attività e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure.

     3. Se il margine di solvibilità scende al di sotto del fondo di garanzia di cui all'articolo 40, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige che l'impresa di riassicurazione sottoponga alla sua approvazione un piano di finanziamento a breve termine.

     L'autorità competente può anche limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di tutti gli altri Stati membri e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure.

     4. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità della legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio dietro richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione, il quale precisa gli attivi che devono formare oggetto di tali misure.

 

          Art. 43. Piano di risanamento finanziario

     1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano chiedere alle imprese di riassicurazione di presentare un piano di risanamento finanziario, qualora ritengano che siano a rischio i loro impegni derivanti dai contratti di riassicurazione.

     2. Il piano deve come minimo contenere indicazioni particolareggiate o giustificazioni, relativamente ai tre esercizi successivi, riguardanti:

     a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

     b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa sia per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

     c) la situazione probabile di tesoreria;

     d) le previsioni dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

     e) la politica generale in materia di retrocessione.

     3. Ove la posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione si deteriori e siano a rischio i suoi obblighi contrattuali, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano fare obbligo alle imprese di riassicurazione di costituire un margine di solvibilità più elevato, in modo che l'impresa di riassicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile, specie se il valore di mercato di questi elementi ha subito modifiche sensibili rispetto alla fine dell'ultimo esercizio.

     5. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla retrocessione, del margine di solvibilità di cui agli articoli 37, 38 e 39 qualora:

     a) il contenuto o la qualità dei contratti di retrocessione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

     b) i contratti di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.

     6. Le autorità competenti, ove abbiano chiesto un piano di risanamento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all'articolo 18, fintanto che ritengano che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio ai sensi del suddetto paragrafo 1.

 

          Art. 44. Revoca dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione concessa a un'impresa di riassicurazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine può essere revocata da questa autorità, quando l'impresa:

     a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare l'attività per oltre sei mesi, salvo se lo Stato membro interessato non preveda in questi casi la decadenza dell'autorizzazione;

     b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

     c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 42;

     d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

     L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa le autorità competenti degli altri Stati membri della revoca o della decadenza dell'autorizzazione e quelle autorità prendono opportune misure per impedire che l'impresa di riassicurazione interessata inizi nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

     2. Ogni decisione di revoca è adeguatamente motivata e notificata all'impresa di riassicurazione destinataria.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIASSICURAZIONE «FINITE» E ALLE SOCIETÀ VEICOLO

 

          Art. 45. Riassicurazione finite

     1. Lo Stato membro d'origine può stabilire disposizioni specifiche per l'esercizio delle attività di riassicurazione finite, concernenti:

     — le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,

     — le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,

     — i requisiti in materia di resoconto contabile e informazioni statistiche e prudenziali,

     — la costituzione di riserve tecniche, al fine di garantirne l'adeguatezza, l'affidabilità e l'obiettività,

     — gli investimenti di attivi a garanzia delle riserve tecniche, in modo da tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti,

     — regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e il fondo minimo di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.

     2. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell’ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 1

 

          Art. 46. Società veicolo

     1. Lo Stato membro, che decide di consentire lo stabilimento sul suo territorio di società veicolo ai sensi della presente direttiva, esige preventivamente un'autorizzazione ufficiale.

     2. Lo Stato membro in cui è stabilita la società veicolo fissa le condizioni in base alle quali vengono esercitate le attività di tale impresa. In particolare, lo Stato membro stabilisce regole concernenti:

     — la portata dell'autorizzazione,

     — le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,

     — i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale dei gestori della società veicolo,

     — i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo,

     — le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,

     — i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche,

     — i requisiti di solvibilità delle società veicolo.

     3. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell'ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 2.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 47. Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione

     1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante che accertino l'inosservanza da parte di un'impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l'impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

     Se, nonostante le misure prese dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, o per l'insufficienza di tali misure, l'impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, prendere opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all'impresa di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile effettuare le notifiche necessarie alle imprese di riassicurazione.

     2. Le misure prese a norma del paragrafo 1 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività riassicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di riassicurazione interessata.

 

          Art. 48. Liquidazione

     Per le imprese di riassicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

 

TITOLO VI

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE FUORI DELLA COMUNITÀ

ED ESERCENTI LE RIASSICURAZIONI NELLA COMUNITÀ

 

          Art. 49. Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa

     Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione con sede fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.

 

          Art. 50. Accordi con paesi terzi

     1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:

     a) imprese di riassicurazione aventi la sede in un paese terzo ed esercenti attività riassicurative nella Comunità;

     b) imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità ed esercenti attività riassicurative in un paese terzo.

     2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:

     a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;

     b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.

     3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.

 

TITOLO VII

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE FIGLIE DI IMPRESE MADRI DISCIPLINATE

DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO E ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

DA PARTE DI TALI IMPRESE MADRI

 

          Art. 51. Informazioni degli Stati membri alla Commissione

     Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

     a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

     b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di riassicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

     Quando viene concessa l'autorizzazione di cui alla lettera a) a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

 

          Art. 52. Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie

     1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che incontrano le loro imprese di riassicurazione stabilendosi ed esercitando in un paese terzo, ovvero continuandovi le loro attività.

     2. Periodicamente, la Commissione redige una relazione in cui esamina, secondo il paragrafo 3, il trattamento delle imprese di riassicurazione comunitarie nei paesi terzi relativamente al loro stabilimento in questi paesi, all'acquisizione di partecipazioni in imprese di riassicurazione di questi paesi, all'esercizio delle loro attività quando vi si sono stabilite e alla prestazione transfrontaliera di servizi riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.

     3. Quando abbia accertato, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese di riassicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, la Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio per ottenere adeguato mandato in vista di negoziare condizioni migliori di accesso al mercato per le imprese di riassicurazione comunitarie.

     4. Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, in particolare quelli conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

 

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 53. Ricorso giurisdizionale

     Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di riassicurazione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

          Art. 54. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

     1. Gli Stati membri collaborano fra loro per facilitare la vigilanza sulla riassicurazione all'interno della Comunità e l'applicazione della presente direttiva.

     2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare la vigilanza sulla riassicurazione all'interno della Comunità ed esaminare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

 

          Art. 55. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 56. Misure d'esecuzione

     Le seguenti misure di esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2:

     a) estensione delle forme giuridiche di cui all'allegato I;

     b) precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità enumerati all'articolo 36, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;

     c) aumento fino al 50 % dei premi o contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, nei rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva n. 73/239/CEE, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti;

     d) modifica del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari;

     e) precisazione delle definizioni di cui all'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità.

 

TITOLO IX

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE VIGENTI

 

          Art. 57. Modifiche della direttiva 73/239/CEE

     La direttiva n. 73/239/CEE è modificata come segue.

     1) All'articolo 12 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

     2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

     c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.»

     2) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione, ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate.»

     3) All'articolo 15, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili.

     3. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 2002/83/CE.

     Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.»

     4) L'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;»

     b) al quarto comma, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

     «Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi:

     a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

     — imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva n. 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva n. 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     — imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva n. 98/78/CE,

     — società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE,

     — enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     — imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio.»

     5) L'articolo 16 bis è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, il settimo comma è sostituito dal seguente:

     «L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»;

     b) al paragrafo 4, il settimo comma è sostituito dal seguente:

     «L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»

     6) È inserito il seguente articolo 17 ter:

     «Articolo 17 ter

     1. Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR;

     c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle sue riserve tecniche totali.

     2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

     In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva n. 92/49/CEE e all'allegato I della direttiva n. 88/357/CEE.

     Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma.

     3. Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva n. 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.»

     7) All'articolo 20 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 16 bis, qualora:

     a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche importanti rispetto all'ultimo esercizio;

     b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»

 

          Art. 58. Modifiche della direttiva 92/49/CEE

     La direttiva n. 92/49/CEE è modificata come segue.

     1) All'articolo 15, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

     «1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione forma oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva n. 73/239/CEE.»

     2) All'articolo 16, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni:

     — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno,

     — per l'irrogazione di sanzioni,

     — nell'ambito di un ricorso amministrativo avverso una decisione dell'autorità competente, o

     — nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

     5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti nello stesso Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

     — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

     — gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

     — le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

     nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

     6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

     — le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

     — le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

     — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

     — le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

     — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

     — qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»

     3) All'articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi:»;

     b) al punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) crediti verso i riassicuratori, inclusa la parte delle riserve tecniche a loro carico, e verso società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione.»

     c) al punto C, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati nel primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.»

     4) All'articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:»

 

          Art. 59. Modifiche della direttiva 98/78/CE

     La direttiva n. 98/78/CE è modificata come segue.

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Direttiva n. 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo».

     2) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) le lettere c), i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

     «c) “impresa di riassicurazione”: un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione;

     «i) “società di partecipazione assicurativa”: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario;

     j) “società di partecipazione assicurativa mista”: un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;

     k) “autorità competenti”: le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione.»

     b) è aggiunta la seguente lettera l):

     «l) “impresa di riassicurazione di paesi terzi”: impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE;».

     3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 2. Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione

     1. Oltre alle disposizioni della direttiva n. 73/239/CEE, della direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, e della direttiva n. 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente direttiva.

     2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.

     3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 8.

     Articolo 3. Campo di applicazione della vigilanza supplementare

     1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.

     2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10:

     — le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,

     — le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione,

     — le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.

     Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando:

     — l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,

     — la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

     Articolo 4. Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare

     1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva n. 73/239/CEE, o dell'articolo 4 della direttiva n. 2002/83/CE, o dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE.

     2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.

     3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.»

     4) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.»

     5) Gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 6. Accesso alle informazioni

     1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.

     2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:

     — l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

     — l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

     — le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,

     — le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,

     — le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,

     — le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,

     — le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,

     — le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicurazione.

     3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.

     L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

     Articolo 7. Cooperazione fra autorità competenti

     1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.

     2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.

     3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva n. 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita), all'articolo 16 della direttiva n. 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva n. 2005/68/CE.

     Articolo 8. Operazioni all'interno di un gruppo

     1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:

     a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:

     i) un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     iii) un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una persona fisica che detiene una partecipazione:

     i) nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;

     ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     iii) in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     Tali operazioni riguardano in particolare:

     — i prestiti,

     — le garanzie e le operazioni fuori bilancio,

     — gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,

     — gli investimenti,

     — le operazioni di riassicurazione e retrocessione,

     — gli accordi di ripartizione dei costi.

     2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.

     Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.»

     6) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.»

     7) L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi»;

     b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.

     3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

     8) L'articolo 10 bis è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede in un paese terzo;

     c) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede nella Comunità.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:

     a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

     b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.»

     9) Gli allegati I e II della direttiva n. 98/78/CE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

 

          Art. 60. Modifiche della direttiva n. 2002/83/CE

     La direttiva n. 2002/83/CE è modificata come segue.

     1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «s) “impresa di riassicurazione”: un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione.»

     2) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 9 bis. Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

     1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

     2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

     c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

     3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.»

     3) All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione.»

     4) All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo:

     «1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 9 bis.»

     5) L'articolo 16 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma dei paragrafi 1 o 2 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

     — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

     — per irrogare sanzioni, o

     — nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti, o

     — nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

     5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

     — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

     — gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

     — le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

     nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

     6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

     — le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

     — le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

     — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

     — le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

     — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

     — qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»;

     b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «8. I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

     — alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

     — all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

     informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»

     6) L'articolo 20, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva n. 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE.

     Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti.»

     7. L'articolo 23 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE;»

     b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.»

     8) All'articolo 27, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     «Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

     a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in:

     — imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva n. 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva n. 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo,

     — imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

     — società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE,

     — enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,

     — imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

     b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

     — gli strumenti di cui al paragrafo 3,

     — gli strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 73/239/CEE,

     — i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/12/CE.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva n. 98/78/CE ovvero della direttiva n. 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva n. 98/78/CE.»

     9) L'articolo 28, paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) primo risultato:

     il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione;»

     b) alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

     «b) secondo risultato:

     per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale importo non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»

     10) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 28 bis. Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative

     1. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle riserve tecniche totali.

     2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

     In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26.

     Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.»

     11) All'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28, qualora:

     a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

     b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 61. Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti

     1. Si ritengono autorizzate a norma dell'articolo 3 le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.

     Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l'esercizio dell'attività riassicurativa e ai requisiti di cui all'articolo 6, lettere a), c) e d), agli articoli 7, 8 e 12 e agli articoli da 32 a 41, a decorrere dal 10 dicembre 2007.

     2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1, che al 10 dicembre 2005 non ottemperino all'articolo 6, lettera a), agli articoli 7 e 8 e agli articoli da 32 a 40, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.

 

          Art. 62. Imprese di riassicurazione che cessano l'attività

     1. La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività.

     2. Gli Stati membri predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

 

          Art. 63. Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6

     Uno Stato membro può posticipare l'applicazione del disposto dell'articolo 57, paragrafo 3, della presente direttiva, che modifica l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell'articolo 60, paragrafo 6, della presente direttiva fino al 10 dicembre 2008.

 

          Art. 64. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... dicembre 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali provvedimenti.

     Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 65. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 66. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     Forma delle imprese di riassicurazione:

     — per il Regno del Belgio: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap,

     — per la Repubblica ceca: akciová společnost,

     — per il Regno di Danimarca: aktieselskaber, gensidige selskaber,

     — per la Repubblica federale di Germania: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlichrechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,

     — per la Repubblica di Estonia: aktsiaselts,

     — per la Repubblica ellenica: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός,

     — per il Regno di Spagna: sociedad anónima,

     — per la Repubblica francese: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité,

     — per l'Irlanda: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,

     — per la Repubblica italiana: società per azioni,

     — per la Repubblica di Cipro: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές e Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση,

     — per la Repubblica di Lettonia: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

     — per la Repubblica di Lituania: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė,

     — per il Granducato di Lussemburgo: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative,

     — per la Repubblica di Ungheria: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe,

     — per la Repubblica di Malta: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata,

     — per il Regno dei Paesi Bassi: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,

     — per la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

     — per la Repubblica di Polonia: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,

     — per la Repubblica portoghese: sociedade anónima, mútua de seguros,

     — per la Repubblica di Slovenia: delniška družba,

     — per la Repubblica slovacca: akciová spoločnost,

     — per la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, -vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening,

     — per il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag,

     — per il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, «the association of underwriters known as Lloyd's».

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I e II della direttiva n. 98/78/CE sono sostituiti dal testo seguente:

     «ALLEGATO I

     CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE

 

     1. SCELTA DEL METODO DI CALCOLO E PRINCIPI GENERALI

 

     A. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, venga effettuato secondo uno dei metodi illustrati al punto 3. Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le autorità competenti autorizzino o impongano un metodo di cui al punto 3 diverso da quello da esso stesso prescelto.

 

     B. Proporzionalità

     Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

     Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, appartenente direttamente o indirettamente, all'impresa partecipante, nel caso di applicazione dei metodi 1 o 2 del punto 3, ovvero le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo 3 del punto 3.

     Indipendentemente dal metodo, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, il deficit di solvibilità dell'impresa va considerato per intero.

     Tuttavia, se per le autorità competenti la responsabilità dell'impresa madre è rigorosamente e inequivocabilmente limitata alla quota di capitale che essa detiene, quelle autorità possono consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

     Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo o riassicurativo non esistano legami patrimoniali, l'autorità competente fissa la quota proporzionale di cui dovrà tener conto.

 

     C. Eliminazione del doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

 

     C.1. Trattamento generale degli elementi del margine di solvibilità

     Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, deve essere eliminato il doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le diverse imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

     A questo scopo, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se i metodi di cui al punto 3 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

     — il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate,

     — il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione,

     — il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

     C.2. Trattamento di alcuni elementi

     Fatte salve le disposizioni del punto C.1:

     — gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione sulla vita o di un'impresa di riassicurazione vita partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, e

     — le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta,

     possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità di detta partecipata. Tuttavia, sono assolutamente escluse dal calcolo le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per l'impresa partecipante.

     Sono altresì escluse dal calcolo le quote di capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

     Sono anche escluse dal calcolo le quote di capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dalla medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

 

     C.3. Trasferibilità

     Se le autorità competenti ritengono che taluni elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al punto C.2, non possono effettivamente essere resi disponibili per soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere inclusi nel calcolo solo qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa partecipata.

 

     C.4. La somma degli elementi di cui ai punti C.2 e C.3 non può superare, per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il requisito di margine di solvibilità.

 

     D. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

     Sono esclusi dal calcolo di solvibilità corretta gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione

     e:

     — un'impresa partecipata,

     — un'impresa partecipante,

     — un'altra impresa partecipata da una delle sue imprese partecipanti.

     Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa partecipata da quell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti a un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene un elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità della prima impresa.

 

     E. Le autorità competenti provvedono affinché la solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le attività e le passività sono valutate in base alle rispettive disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE.

 

     2. APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO

 

     2.1. Imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

     Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato secondo i principi generali e i metodi stabiliti nel presente allegato.

     Indipendentemente dal metodo utilizzato, la solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente più di una impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, è calcolata integrando ciascuna delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

     Nel caso di partecipazioni successive (per esempio un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, a sua volta partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione), la solvibilità corretta è calcolata a livello di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che abbia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

     Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

     — che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, ovvero

     — che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.

     Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione, da un'altra impresa di riassicurazione o da una società di partecipazione assicurativa aventi la sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.

     In tutti i casi, l'esonero può essere concesso soltanto se le autorità competenti accertano che gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini del calcolo sono ripartiti in maniera adeguata tra tali imprese.

     Gli Stati membri possono disporre che, allorché un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata ha la sede in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, nel calcolo sia inclusa, per quanto riguarda l'impresa partecipata, la situazione di solvibilità valutata dalle autorità competenti di quest'altro Stato membro.

 

     2.2. Società di partecipazione assicurativa intermedie

     Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, viene presa in considerazione la situazione di quest'ultima impresa. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva n. 2002/83/CE, all'articolo 36 della direttiva n. 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

 

     2.3. Imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi partecipate

     Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, quest'ultima è considerata, ai fini esclusivi di tale calcolo, un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato.

     Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha la sede detta impresa è soggetta a un regime di autorizzazione e all'obbligo di possedere un requisito di solvibilità comparabile almeno con quello delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE o 2005/68/CE, tenuto conto degli elementi necessari per soddisfare tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda quell'impresa, del requisito di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione del paese terzo.

 

     2.4. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

     Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un ente creditizio, in un'impresa di investimento o in un ente finanziario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla deduzione di tali partecipazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva n. 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva n. 2005/68/CE, nonché le disposizioni sulla facoltà degli Stati membri di autorizzare, a talune condizioni, metodi alternativi e di consentire che tali partecipazioni non siano dedotte.

 

     2.5. Indisponibilità delle informazioni necessarie

     Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

 

     3. METODI DI CALCOLO

 

     Metodo 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

     La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

     i) la somma:

     a) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

     b) della quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata

     e

     ii) la somma:

     a) del valore contabile dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

     b) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

     c) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

     Nel caso di partecipazione detenuta indirettamente, in tutto o in parte, nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il punto ii), lettera a), comprende il valore di questa proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive; inoltre, il punto i), lettera b), e il punto ii), lettera c), includono le corrispondenti quote proporzionali degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

     Metodo 2: Metodo della deduzione del requisito di solvibilità

     La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

     i) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante

     e

     ii) la somma:

     a) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

     b) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

     Ai fini della valutazione degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, le partecipazioni ai sensi della presente direttiva sono valutate in base al metodo dell'equivalenza, secondo la facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 78/660/CEE.

 

     Metodo 3: Metodo basato sul bilancio consolidato

     Il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati sulla base del bilancio consolidato e:

     a) la somma del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, sulla base delle percentuali utilizzate per redigere il bilancio consolidato,

     b) o il requisito di solvibilità calcolato a partire dal bilancio consolidato. Per il calcolo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità e del requisito di solvibilità a partire dal bilancio consolidato si applicano le disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

 

 

     ALLEGATO II

     VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI

 

     1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.

     Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

     2. Gli Stati membri possono inoltre esonerare dal calcolo previsto nel presente allegato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

     — che sia un'impresa partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per l'altra impresa,

     — che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,

     — che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di controllo di un altro Stato membro.

     Nel caso di partecipazioni successive (per esempio una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, partecipata a sua volta da un'altra società di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi), gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione di paesi terzi o un'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

     3. Le autorità competenti provvedono affinché siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

     L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

     Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta:

     — a un requisito di solvibilità pari a zero, se è una società di partecipazione assicurativa,

     — a un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione di paesi terzi o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi,

     ed è soggetta alle stesse condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva n. 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva n. 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva n. 2005/68/CE, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

     4. Indisponibilità delle informazioni necessarie

     Se, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongono delle informazioni necessarie per il calcolo previsto nel presente allegato, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi per tale calcolo. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso per tale calcolo.»

 


[1] Abrogata dall'art. 310 della Direttiva n. 2009/138/CE, con la decorrenza ivi prevista.