§ 5.1.18 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 2157.
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consigliorelativo allo statuto della Società europea (SE).


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:08/10/2001
Numero:2157


Sommario
Art. 1.      1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata "SE"), nell'osservanza delle condizioni e [...]
Art. 2.      1. Le società per azioni indicate nell'allegato I, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE [...]
Art. 3.      1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
Art. 4.      1. Il capitale della SE è espresso in euro.
Art. 5.      Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il capitale della SE, la sua salvaguardia, le sue modificazioni, nonché le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli assimilabili della SE sono [...]
Art. 6.      Ai fini del presente regolamento, il termine "statuto della SE" designa al contempo l'atto costitutivo e lo statuto propriamente detto della SE, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto [...]
Art. 7.      La sede sociale della SE deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle SE registrate nel suo [...]
Art. 8.      1. La sede sociale della SE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova [...]
Art. 9.      1. La SE è disciplinata:
Art. 10.      Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SE è trattata in ciascuno Stato membro come una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE [...]
Art. 11.      1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla "SE".
Art. 12.      1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede, in un registro designato dalla legge di tale Stato conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del [...]
Art. 13.      Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro [...]
Art. 14.      1. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dopo [...]
Art. 15.      1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la [...]
Art. 16.      1. La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 12.
Art. 17.      1. Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 18.      Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni società che partecipa alla [...]
Art. 19.      La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una società soggetta alla legge di tale Stato membro, alla costituzione di una SE mediante fusione non possa aver luogo se [...]
Art. 20.      1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società che si fondono redigono un progetto di fusione. Il progetto contiene:
Art. 21.      Per ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la società in questione dipende, le indicazioni seguenti devono essere [...]
Art. 22.      Come alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che si fondono, uno o più esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE designati a tal [...]
Art. 23.      1. L'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono approva il progetto di fusione.
Art. 24.      1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si fondono si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della [...]
Art. 25.      1 Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna società che si fonde, conformemente alla legislazione applicabile in caso di [...]
Art. 26.      1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, da un organo giurisdizionale, da un notaio o [...]
Art. 27.      1. La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta nel registro di cui all'articolo 12.
Art. 28.      Per ciascuna delle società che si fondono, l'attuazione della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 [...]
Art. 29.      1. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
Art. 30.      La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere pronunciata se la SE è stata iscritta.
Art. 31.      1. Se una fusione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che conferiscono diritti di voto [...]
Art. 32.      1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
Art. 33.      1. Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione dispongono di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici l'intenzione di conferire le loro [...]
Art. 34.      Relativamente alle società promotrici di una siffatta operazione, uno Stato membro può adottare disposizioni intese a garantire la tutela degli azionisti di minoranza contrari a detta [...]
Art. 35.      Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
Art. 36.      Alle società o altre entità giuridiche che partecipano all'operazione si applicano le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di un'affiliata nella forma di [...]
Art. 37.      1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.
Art. 38.      Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SE comprende:
Art. 39.      1. L'organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SE. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione [...]
Art. 40.      1. L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall'organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE.
Art. 41.      1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione.
Art. 42.      L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale degli azionisti può [...]
Art. 43.      1. L'organo di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime [...]
Art. 44.      1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile [...]
Art. 45.      L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale degli azionisti [...]
Art. 46.      1. I membri degli organi della società, sono designati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.
Art. 47.      1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altra entità giuridica sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro della sede sociale della [...]
Art. 48.      1. Lo statuto della SE precisa le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa all'organo di direzione dall'organo di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita decisione [...]
Art. 49.      I membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe arrecare [...]
Art. 50.      1. Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum e di presa di decisioni da parte degli organi della SE sono le [...]
Art. 51.      I membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alle società per [...]
Art. 52.      L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza specifica:
Art. 53.      Fatte salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato [...]
Art. 54.      1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale applicabile alle [...]
Art. 55.      1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano. congiuntamente di azioni pari almeno al 10% del [...]
Art. 56.      Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10% del capitale sottoscritto possono chiedere l'iscrizione di uno o più nuovi punti all'ordine del giorno di un'assemblea generale. [...]
Art. 57.      Le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il presente regolamento o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per [...]
Art. 58.      I voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni per le quali l'azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla.
Art. 59.      1. Per la modificazione dello statuto è richiesta una deliberazione dell'assemblea generale presa ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti espressi, a meno che la [...]
Art. 60.      1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale sono subordinate ad una votazione distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano [...]
Art. 61.      Fatto salvo l'articolo 62 la SE è soggetta, per quanto riguarda la redazione dei propri conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro [...]
Art. 62.      1. Le SE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che [...]
Art. 63.      Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili [...]
Art. 64.      1. Qualora una SE non soddisfi più l'obbligo di cui all'articolo 7, lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e regolarizzare entro un [...]
Art. 65.      L'apertura di una procedura di scioglimento, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire l'attività sono soggette a pubblicità [...]
Art. 66.      1. La SE può trasformarsi in società per azioni disciplinata dalla legge dello Stato membro della sede sociale. La decisione concernente la trasformazione non può essere adottata prima di due [...]
Art. 67.      1. Se e fintantoché la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi confronti, ogni Stato membro può applicare alle SE che hanno la propria sede sociale sul suo [...]
Art. 68.      1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.
Art. 69.      Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, [...]
Art. 70.      Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2004.


§ 5.1.18 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 2157.

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consigliorelativo allo statuto della Società europea (SE).

(G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il completamento del mercato interno ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità che esso promuove presuppongono, oltre all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità. A questo scopo è indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

     (2) Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il potenziale delle imprese esistenti di Stati membri differenti. Siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato.

     (3) La realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono imprese di Stati membri differenti incontra difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica. Le misure di ravvicinamento del diritto delle società degli Stati membri mediante direttive permettono di ovviare ad alcune di queste difficoltà. Tuttavia tali misure non dispensano le imprese soggette a legislazioni differenti dal dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale.

     (4) Il contesto giuridico entro il quale le imprese debbono operare nella Comunità rimane principalmente basato sulle normative nazionali, e pertanto non corrisponde più al contesto economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere la realizzazione degli obiettivi del trattato. Questa situazione è tale da ostacolare notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri differenti.

     (5) Gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che le disposizioni applicabili alle società europee ai sensi del presente regolamento non comportino né discriminazioni della società europea rispetto alle società per azioni, a motivo di una differenza di trattamento ingiustificata, né restrizioni eccessive alla costituzione di una società europea o al trasferimento della sua sede sociale.

     (6) Occorre far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa nella Comunità. A questo fine occorre prevedere la costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

     (7) Le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione.

     (8) Lo statuto della società per azioni europea (in seguito denominata "SE") è compreso fra gli atti che il Consiglio doveva adottare entro il 1992, elencati nel Libro bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985. Nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio di una tempestiva creazione di tale statuto.

     (9) Da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta di regolamento relativo allo statuto della società europea, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del diritto nazionale delle società hanno fatto notevoli progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.

     (10) Al fine di conseguire l'obiettivo essenziale di un regime giuridico per le SE, fatte salve le esigenze economiche che potrebbero manifestarsi in futuro, è necessario che una SE possa essere costituita sia per permettere a società di Stati membri differenti di procedere ad una fusione o di costituire una società holding, sia per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti un'attività economica, soggette alla legislazione di Stati membri differenti, la possibilità di creare affiliate comuni.

     (11) In tale contesto è opportuno consentire a una società per azioni di trasformarsi in SE senza passare attraverso uno scioglimento qualora tale società abbia sede ed amministrazione centrale nella Comunità e un'affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede sociale.

     (12) Le disposizioni nazionali applicabili alle società per azioni che ricorrono pubblicamente al risparmio nonché alla transazione di titoli devono applicarsi anche qualora la costituzione della SE si realizzasse mediante un ricorso pubblico al risparmio nonché alle SE che intendono far uso di questi strumenti finanziari.

     (13) Il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde, tanto dal punto di vista finanziario che da quello della gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano le loro attività su scala europea. Per garantire che siffatte imprese abbiano dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale minimo che garantisca che dette società dispongano di un patrimonio sufficiente, senza ostacolare peraltro la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese.

     (14) Occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo un'attenta vigilanza. Va tenuto conto del fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi sistemi in cui è strutturata l'amministrazione delle società per azioni. È opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza.

     (15) In virtù delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato, i diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti per un'impresa dal controllo esercitato su di un'altra impresa soggetta ad un diverso ordinamento giuridico sono disciplinati dal diritto applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di elaborazione di conti consolidati.

     (16) Fatte salve le conseguenze che deriveranno da un ulteriore coordinamento del diritto degli Stati membri, non è attualmente necessaria in materia una regolamentazione specifica per la SE. Occorre quindi attenersi all'applicazione delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato tanto nel caso in cui la SE eserciti il controllo, che in quello in cui la SE sia la società controllata.

     (17) Occorre precisare il regime così applicabile nel caso in cui la SE sia controllata da un'altra impresa e rinviare in materia al diritto applicabile alle società per azioni disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la SE.

     (18) Occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti le società per azioni disciplinate dalla propria legislazione.

     (19) Le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente.

     (20) Il presente regolamento non verte su altri settori quali il diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto fallimentare. Pertanto nei settori summenzionati ed in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.

     (21) La direttiva 2001/85/CE è intesa ad assicurare il diritto di coinvolgimento dei lavoratori per quanto riguarda i problemi e le decisioni che incidono sulla vita della SE. Le altre questioni inerenti al diritto sociale e al diritto del lavoro, in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori organizzato negli Stati membri, sono disciplinate dalle disposizioni nazionali applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni.

     (22) L'entrata in vigore del presente regolamento deve essere differita, affinché ciascuno Stato membro possa prima procedere al recepimento delle disposizioni della direttiva 2001/86/CE nel diritto nazionale e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente.

     (23) A una società la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità può essere consentito di partecipare alla costituzione di una SE a condizione che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro secondo i principi stabiliti nel Programma generale del 1962 per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Tale legame esiste in particolare se la società ha una dipendenza in uno Stato membro ed effettua operazioni tramite la stessa.

     (24) La SE deve avere la facoltà di trasferire la sua sede sociale in un altro Stato membro. Deve essere prevista un'adeguata e congrua tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, dei creditori e dei titolari di altri diritti. Il trasferimento non deve pregiudicare i diritti acquisiti prima dello stesso.

     (25) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione che possa essere inserita nella convenzione di Bruxelles del 1968 o qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio per sostituire tale convenzione riguardante le norme sulla competenza applicabili in caso di trasferimento della sede di una società per azioni da uno Stato membro ad un altro.

     (26) Le attività degli istituti finanziari sono disciplinate da direttive specifiche e la normativa nazionale intesa ad attuare tali direttive e le norme nazionali aggiuntive che disciplinano tali attività si applicano pienamente ad una SE.

     (27) Tenuto conto della natura specifica e comunitaria della SE, il regime della sede effettiva adottato per la SE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri né le scelte che potranno essere operate per altri testi comunitari in materia di diritto delle società.

     (28) Gli unici poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli previsti dall'articolo 308.

     (29) Poiché gli scopi succitati dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, in quanto si tratta di istituire la società per azioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della portata e dell'incidenza di quest'ultima essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata "SE"), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

     2. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni, Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

     3. La SE ha personalità giuridica.

     4. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.

 

     Art. 2.

     1. Le società per azioni indicate nell'allegato I, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti.

     2. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata indicate nell'allegato II, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono promuovere la costituzione di una SE holding se almeno due di esse:

     a) sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero

     b) hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.

     3. Le società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del trattato, e le altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:

     a) sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero

     b) hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.

     4. Una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità può trasformarsi in una SE se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

     5. Uno Stato membro può prevedere che una società la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SE, a condizione che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.

     2. Una SE può essa stessa costituire una o più affiliate nella forma di SE. Alla SE affiliata non si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui quest'ultima ha la sede sociale, che esigono che una società per azioni abbia più di un azionista. Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio si applicano "mutatis mutandis" alle SE.

 

     Art. 4.

     1. Il capitale della SE è espresso in euro.

     2. Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 120.000 euro.

     3. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.

 

     Art. 5.

     Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il capitale della SE, la sua salvaguardia, le sue modificazioni, nonché le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli assimilabili della SE sono disciplinati dalle disposizioni che si applicherebbero ad una società per azioni con sede nello Stato membro in cui la SE è iscritta.

 

     Art. 6.

     Ai fini del presente regolamento, il termine "statuto della SE" designa al contempo l'atto costitutivo e lo statuto propriamente detto della SE, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto distinto.

 

     Art. 7.

     La sede sociale della SE deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle SE registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

     Art. 8.

     1. La sede sociale della SE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

     2. Un progetto di trasferimento deve essere elaborato dall'organo di direzione o di amministrazione ed è soggetto a pubblicità in conformità dell'articolo 13, fatte salve le forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato membro della sede. Tale progetto deve indicare la denominazione sociale, la sede sociale e il numero di iscrizione della SE e comprendere:

     a) la sede sociale prevista per la SE,

     b) lo statuto previsto per la SE, compresa l'eventuale nuova denominazione sociale,

     c) le implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori nella SE,

     d) il calendario previsto per il trasferimento,

     e) i diritti eventualmente previsti a tutela degli azionisti e/o dei creditori.

     3. L'organo di direzione o di amministrazione redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori.

     4. Gli azionisti e i creditori della SE, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SE, la proposta di trasferimento e la relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia gratuita dei suddetti documenti.

     5. Per le SE iscritte nel proprio territorio, gli Stati membri possono adottare provvedimenti volti a garantire un'adeguata protezione degli interessi degli azionisti di minoranza della SE che si sono pronunciati contro il trasferimento.

     6. La decisione di trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione del progetto. Essa deve essere presa alle condizioni previste dall'articolo 59.

     7. Prima che l'autorità competente rilasci il certificato di cui al paragrafo 8, la SE deve fare in modo che, per quanto riguarda le passività che possano essere sorte prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti della SE (inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro nel quale la SE aveva la sede sociale prima del trasferimento.

     Uno Stato membro può estendere l'applicazione del primo comma alle passività che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento.

     Il primo e secondo comma lasciano impregiudicata l'applicazione alle SE della legislazione nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia dei pagamenti da effettuare ad enti pubblici.

     8. Nello Stato membro della sede sociale della SE, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato attestante in modo concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.

     9. La nuova iscrizione può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato di cui al paragrafo 8 nonché, se è comprovato, con l'espletamento delle formalità richieste per l'iscrizione nel registro nel paese in cui è situata la nuova sede sociale.

     10. Il trasferimento della sede sociale della SE, nonché la modifica dello statuto che ne consegue, prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta, conformemente all'articolo 12, nel registro della nuova sede.

     11. Dopo la nuova iscrizione di una SE, il registro presso il quale essa è stata effettuata notifica tale iscrizione al registro in cui la SE era precedentemente iscritta. La precedente iscrizione è cancellata all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

     12. La nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente vengono pubblicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 13.

     13. La pubblicazione della nuova iscrizione della SE rende la nuova sede sociale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché non è stata pubblicata la cancellazione della SE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la SE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

     14. La legge di uno Stato membro può prevedere, per le SE registrate in quest'ultimo, che un trasferimento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello Stato suddetto vi fa opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 6. L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico.

     Se una SE è sottoposta al controllo di un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di opporsi al trasferimento di sede sociale si applica anche a tale autorità.

     L'opposizione deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

     15. La SE nei cui confronti siano state avviate una procedura di scioglimento, di liquidazione, d'insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe non può trasferire la propria sede sociale.

     16. Una SE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto a qualsiasi controversia anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10, come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la SE era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo quest'ultimo.

 

     Art. 9.

     1. La SE è disciplinata:

     a) dalle disposizioni del presente regolamento:

     b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SE;

     o

     c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

     i) dalle disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SE;

     ii) dalle disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale;

     iii) dalle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.

     2. Le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri specificamente per la SE devono essere conformi alle direttive applicabili alle società per azioni indicate nell'allegato I.

     3. Se la natura delle attività svolte da una SE è disciplinata da disposizioni specifiche delle normative nazionali, queste ultime sono integralmente applicate alla SE.

 

     Art. 10.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SE è trattata in ciascuno Stato membro come una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.

 

     Art. 11.

     1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla "SE".

     2. La sigla "SE" può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE.

     3. Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.

 

     Art. 12.

     1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede, in un registro designato dalla legge di tale Stato conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

     2. L'iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, non é stato concluso un accordo.

     3. Perché una SE possa essere iscritta in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/86/CE, è necessario un accordo, concluso ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa la partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle società partecipanti sia stata soggetta a norme di partecipazione prima dell'iscrizione della SE.

     4. Lo statuto della SE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai sensi della direttiva 2001/86/CE siano in contrasto con lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario.

     In questo caso uno Stato membro può prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione della SE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni dell'assemblea generale degli azionisti.

 

     Art. 13.

     Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale conformemente alla direttiva 68/151/CEE.

 

     Art. 14.

     1. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 13. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SE, la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di attività della SE.

     2. Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni previste dall'articolo 8 deve essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente le indicazioni previste dal paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.

     3. Le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengono comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 13.

 

TITOLO II

Costituzione

 

Sezione prima

Disposizioni generali

 

     Art. 15.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale.

     2. L'iscrizione di una SE forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 13.

 

     Art. 16.

     1. La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 12.

     2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua iscrizione conformemente all'articolo 12 e la SE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria.

 

Sezione seconda

Costituzione di una SE mediante fusione

 

     Art. 17.

     1. Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1.

     2. La fusione può avvenire:

     a) secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;

     b) oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova società conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 di detta direttiva.

     Nel caso di fusione mediante incorporazione, la società incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, la SE è la nuova società.

 

     Art. 18.

     Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni società che partecipa alla costituzione di una SE mediante fusione è soggetta, conformemente alla direttiva 78/855/CEE, alle disposizioni della legge dello Stato membro da cui dipende in materia di fusione delle società per azioni.

 

     Art. 19.

     La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una società soggetta alla legge di tale Stato membro, alla costituzione di una SE mediante fusione non possa aver luogo se un'autorità competente di tale Stato membro vi si oppone prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Tale opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

 

     Art. 20.

     1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società che si fondono redigono un progetto di fusione. Il progetto contiene:

     a) la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono nonché quelle previste per la SE;

     b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo della compensazione;

     c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;

     d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

     e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;

     f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

     g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che si fondono;

     h) lo statuto della SE;

     i) informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.

     2. Le società che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.

 

     Art. 21.

     Per ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la società in questione dipende, le indicazioni seguenti devono essere pubblicate nel bollettino nazionale di tale Stato membro:

     a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono;

     b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società che si fondono, gli atti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro;

     c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della società in questione conformemente all'articolo 24, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

     d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti di minoranza della società in questione conformemente all'articolo 24, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

     e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SE.

 

     Art. 22.

     Come alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che si fondono, uno o più esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legge è soggetta una delle società che si fondono o la futura SE, possono esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica destinata a tutti gli azionisti.

     Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che si fondono qualsiasi informazione ritenuta necessaria a permettere loro di assolvere le loro funzioni.

 

     Art. 23.

     1. L'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono approva il progetto di fusione.

     2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società che si fondono possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

 

     Art. 24.

     1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si fondono si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli interessi:

     a) dei creditori delle società che si fondono;

     b) degli obbligazionisti delle società che si fondono;

     c) dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali nelle società che si fondono.

     2. Uno Stato membro può adottare, nei confronti di società dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela degli azionisti di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.

 

     Art. 25.

     1 Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna società che si fonde, conformemente alla legislazione applicabile in caso di fusione di società per azioni nello Stato membro cui la società che partecipa alla fusione è soggetta.

     2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità competente rilascia un certificato attestante in modo concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

     3. Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una società che si fonde prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle azioni, ovvero una procedura di compensazione degli azionisti di minoranza, senza impedire l'iscrizione della fusione, tali procedure si applicano unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, le altre società che si fondono, situate in Stati membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano esplicitamente la possibilità per gli azionisti di tale società di far ricorso alle procedure summenzionate. In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità competente può rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società incorporante e di tutti i suoi azionisti.

 

     Art. 26.

     1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, da un organo giurisdizionale, da un notaio o altra autorità competente nello Stato membro della futura sede della SE a cui compete il controllo di questo aspetto della legittimità della fusione delle società per azioni.

     2. A tal fine ogni società che si fonde trasmette a detta autorità il certificato previsto dall'articolo 25, paragrafo 2 entro sei mesi dal rilascio nonché una copia del progetto di fusione, approvato dalla società.

     3. L'autorità di cui al paragrafo 1 controlla in particolare l'avvenuta approvazione, da parte delle società che si fondono, di un progetto di fusione negli stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.

     4. Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione della SE sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale, conformemente all'articolo 15.

 

     Art. 27.

     1. La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta nel registro di cui all'articolo 12.

     2. L'iscrizione della SE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità previste dagli articoli 25 e 26.

 

     Art. 28.

     Per ciascuna delle società che si fondono, l'attuazione della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

 

     Art. 29.

     1. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

     a) il trasferimento universale alla società incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna società incorporata;

     b) l'acquisizione, da parte degli azionisti della società incorporata, della qualità di azionisti della società incorporante;

     c) l'estinzione della società incorporata;

     d) l'assunzione da parte della società incorporante della forma di SE.

     2. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

     a) il trasferimento universale alla SE di tutte le attività e passività delle società che si fondono;

     b) l'acquisizione, da parte degli azionisti delle società che si fondono, della qualità di azionisti della SE;

     c) l'estinzione delle società che si fondono.

     3. Qualora, in caso di fusione di società per azioni, la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società che si fondono oppure dalla SE a decorrere dalla data della sua iscrizione.

     4. I diritti e gli obblighi delle società partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE, per effetto di tale iscrizione, nel momento in cui quest'ultima è stata effettuata.

 

     Art. 30.

     La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere pronunciata se la SE è stata iscritta.

     La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 25 e 26 può essere annoverata tra i motivi di scioglimento della SE.

 

     Art. 31.

     1. Se una fusione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di un'altra società, l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'articolo 22 e l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) non si applicano. Si applicano tuttavia le disposizioni nazionali, cui è soggetta ognuna delle società partecipanti alla fusione e che disciplinano le fusioni delle società per azioni in conformità dell'articolo 24 della direttiva 78/855/CEE.

     2. Se una fusione mediante incorporazione è effettuata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90% - ma non la totalità - delle azioni od altri titoli che conferiscono un diritto di voto in un'assemblea generale di un'altra società, le relazioni dell'organo di direzione o di amministrazione, le relazioni di uno o più esperti indipendenti nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporante o dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporata.

     Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che il presente paragrafo si applichi ai casi in cui una società detenga una quota di azioni tale da conferire diritti di voto pari o superiori al 90%, ma non la loro totalità.

 

Sezione terza

Costituzione di una SE holding

 

     Art. 32.

     1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

     Le società che promuovono la costituzione di una SE conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 non sono soggette a scioglimento.

     2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società promotrici dell'operazione redigono negli stessi termini un progetto di costituzione della SE. Esso comprende una relazione che chiarisce e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della costituzione indicando quali siano per gli azionisti ed i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SE. Tale progetto contiene inoltre le indicazioni previste dall'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g), h) e i) e fissa la percentuale minima delle azioni o quote di ciascuna delle società promotrici dell'operazione che gli azionisti dovranno conferire al fine della costituzione della SE. Tale percentuale deve essere costituita da azioni o quote che conferiscono più del 50% dei diritti di voto permanenti.

     3. Per ciascuna delle società promotrici dell'operazione, il progetto di costituzione della SE è oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sull'operazione.

     4. Uno o più esperti indipendenti dalle società promotrici, designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende ciascuna società secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE, esaminano il progetto di costituzione elaborato conformemente al paragrafo 2 e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti di ciascuna società. D'intesa tra le società promotrici dell'operazione, può essere redatta per gli azionisti di tutte le società una relazione scritta da uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende una delle società promotrici dell'operazione oppure la futura SE secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE.

     5. La relazione deve indicare le difficoltà particolari di valutazione e dichiarare se il rapporto di cambio delle azioni o delle quote è o non è pertinente e ragionevole, nonché indicare i metodi seguiti per stabilirlo e se tali metodi sono adeguati nella fattispecie.

     6. L'assemblea generale di ciascuna delle società promotrici dell'operazione approva il progetto di costituzione della SE.

     Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società promotrici dell'operazione possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le debite modifiche, alle società a responsabilità limitata.

 

     Art. 33.

     1. Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione dispongono di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici l'intenzione di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione della SE. Tale periodo prende avvio a decorrere dalla data in cui la costituzione della SE è stata determinata in via definitiva conformemente all'articolo 32.

     2. La SE è costituita soltanto se, alla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1, gli azionisti o i portatori di quote delle società promotrici dell'operazione hanno conferito la percentuale minima di azioni o quote di ciascuna società, fissata conformemente al progetto di costituzione e se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.

     3. Se le condizioni per la costituzione della SE sono tutte soddisfatte conformemente al paragrafo 2, ciò forma oggetto per ciascuna delle società promotrici di pubblicità secondo le disposizioni della legge nazionale cui è soggetta ciascuna delle società, adottate conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

     Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione che non hanno comunicato entro il termine di cui al paragrafo 1 l'intenzione di mettere le proprie azioni o quote a disposizione delle società promotrici ai fini della costituzione della SE beneficiano di una proroga di un mese per farlo.

     4. Gli azionisti o portatori di quote che abbiano conferito i loro titoli per la costituzione della SE ricevono azioni di quest'ultima.

     5. La SE può essere iscritta solo previa dimostrazione dell'espletamento delle formalità di cui all'articolo 32 e dell'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 34.

     Relativamente alle società promotrici di una siffatta operazione, uno Stato membro può adottare disposizioni intese a garantire la tutela degli azionisti di minoranza contrari a detta operazione, dei creditori e dei lavoratori.

 

Sezione quarta

Costituzione di una SE affiliata

 

     Art. 35.

     Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.

 

     Art. 36.

     Alle società o altre entità giuridiche che partecipano all'operazione si applicano le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di un'affiliata nella forma di società per azioni di diritto nazionale.

 

Sezione quinta

Trasformazione di una società per azioni esistente in SE

 

     Art. 37.

     1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, la trasformazione di una società per azioni in SE non dà luogo allo scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

     3. La sede sociale della SE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione, in un altro Stato membro conformemente all'articolo 8.

     4. L'organo di direzione o di amministrazione della società in questione redige un progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione indicando quali siano per gli azionisti e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SE.

     5. Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

     6. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 7, uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la società che si trasforma in SE attestano mutatis mutandis, in conformità della direttiva 771/91/CE, che la società dispone di attivi netti corrispondenti almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite ai sensi di legge o di statuto.

     7. L'assemblea generale della società considerata approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della SE. La decisione dell'assemblea generale deve essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi all'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.

     8. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dei membri dell'organo della società da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori.

     9. I diritti e gli obblighi della società da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE per effetto di tale iscrizione.

 

TITOLO III

Struttura della SE

 

     Art. 38.

     Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SE comprende:

     a) un'assemblea generale degli azionisti e

     b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

 

Sezione prima

Sistema dualistico

 

     Art. 39.

     1. L'organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SE. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.

     2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza.

     Tuttavia, uno Stato membro può stabilire o permettere che lo statuto preveda che il membro o i membri dell'organo di direzione siano nominati e revocati dall'assemblea generale alle stesse condizioni previste per le società per azioni aventi sede nel suo territorio.

     3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere che questo periodo sia limitato nel tempo.

     4. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione o le regole per determinano. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e/o massimo dei membri.

     5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le società per azioni aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SE.

 

     Art. 40.

     1. L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall'organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 47, paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.

     3. Il numero dei membri dell'organo di vigilanza o le regole per determinano sono stabiliti dallo statuto della SE. Uno Stato membro può tuttavia stabilire il numero dei membri dell'organo di vigilanza per le SE iscritte nel suo territorio o un numero minimo e/o massimo.

 

     Art. 41.

     1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione.

     2. Oltre all'informazione periodica di cui al paragrafo 1, l'organo di direzione comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

     3. L'organo di vigilanza può chiedere all'organo di direzione ragguagli di qualsiasi genere necessari al controllo esercitato conformemente all'articolo 40, paragrafo 1. Uno Stato membro può prevedere che ogni membro dell'organo di vigilanza possa beneficiare di tale facoltà.

     4. L'organo di vigilanza può procedere o far procedere alle verifiche necessarie all'espletamento delle sue mansioni.

     5. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate a tale organo.

 

     Art. 42.

     L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente.

 

Sezione seconda

Sistema monistico

 

     Art. 43.

     1. L'organo di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni aventi sede nel suo territorio.

     2. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinano. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e, se del caso, massimo dei membri.

     Tuttavia quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SE sia organizzato conformemente alla direttiva 2001/86/CE.

     3. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 47, paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.

     4. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico per le società per azioni aventi la sede sociale nel suo territorio, può adottare misure appropriate relativamente alle SE.

 

     Art. 44.

     1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione.

     2. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di qualsiasi informazione comunicata a tale organo.

 

     Art. 45.

     L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente.

 

Sezione terza

Norme comuni ai sistemi monistico e dualistico

 

     Art. 46.

     1. I membri degli organi della società, sono designati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

     2. Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente designati una o più volte per il periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.

 

     Art. 47.

     1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altra entità giuridica sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni.

     La società o altra entità giuridica deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione.

     2. Non possono essere membri di un organo della SE, né rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, le persone che:

     a) non possono far parte, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale della SE, dell'organo corrispondente di una società per azioni soggetta al diritto di tale Stato membro;

     b) non possono far parte dell'organo corrispondente di una società per azioni soggetta al diritto di uno Stato membro a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata in uno Stato membro.

     3. Lo statuto della SE può fissare, alla stregua di quanto previsto per le società per azioni dalla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.

     4. Il presente regolamento fa salve le disposizioni nazionali che permettono ad una minoranza di azionisti o altre persone o autorità di designare una parte dei membri degli organi.

 

     Art. 48.

     1. Lo statuto della SE precisa le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa all'organo di direzione dall'organo di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita decisione dell'organo di amministrazione, nel sistema monistico.

     Uno Stato membro può tuttavia prevedere che, nel sistema dualistico, l'organo di vigilanza possa di per sé subordinare ad autorizzazione determinate categorie di operazioni.

     2. Uno Stato membro può determinare le categorie di operazioni che devono figurare come minimo nello statuto delle SE iscritte nel suo territorio.

 

     Art. 49.

     I membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della società, salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle società per azioni o nel pubblico interesse.

 

     Art. 50.

     1. Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum e di presa di decisioni da parte degli organi della SE sono le seguenti:

     a) quorum: almeno la metà dei membri deve essere presente o rappresentata;

     b) decisioni: sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

     2. In mancanza di disposizioni statutarie in merito, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'organo. Tuttavia non è possibile alcuna disposizione statutaria contraria quando l'organo di vigilanza è composto per metà di rappresentanti dei lavoratori.

     3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente alla direttiva 2001/86/CE, uno Stato membro può prevedere che il quorum e la presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro interessato.

 

     Art. 51.

     I membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all'inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni.

 

Sezione quarta

Assemblea generale

 

     Art. 52.

     L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza specifica:

     a) dal presente regolamento,

     b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2001/86/CE.

     Inoltre, l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali all'assemblea generale di una società per azioni soggetta al diritto dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo statuto a norma della stessa legge.

 

     Art. 53.

     Fatte salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni.

 

     Art. 54.

     1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale applicabile alle società per azioni che esercitano lo stesso tipo di attività della SE preveda una frequenza superiore. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire che la prima assemblea generale possa aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SE.

     2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione, dall'organo di amministrazione, dall'organo di vigilanza o da qualsiasi altro organo o dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni.

 

     Art. 55.

     1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano. congiuntamente di azioni pari almeno al 10% del capitale sottoscritto. Una percentuale inferiore può essere prevista dallo statuto o dalla legge nazionale alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni.

     2. La richiesta di convocazione deve precisare i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

     3. Se dopo la richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 l'assemblea generale non si riunisce in tempo utile e comunque entro un termine massimo di due mesi, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente della sede sociale della SE può ordinare la convocazione entro un termine prestabilito, oppure autorizzare la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da parte di un loro mandatario. Ciò non pregiudica le disposizioni nazionali che prevedono eventualmente la possibilità che gli azionisti stessi procedano alla convocazione dell'assemblea generale.

 

     Art. 56.

     Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10% del capitale sottoscritto possono chiedere l'iscrizione di uno o più nuovi punti all'ordine del giorno di un'assemblea generale. Le procedure e i termini applicabili a questa richiesta sono stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SE o, in mancanza, dallo statuto della SE. Tale percentuale può essere ridotta dallo statuto o dalla legge dello Stato membro della sede sociale alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni.

 

     Art. 57.

     Le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il presente regolamento o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata.

 

     Art. 58.

     I voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni per le quali l'azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla.

 

     Art. 59.

     1. Per la modificazione dello statuto è richiesta una deliberazione dell'assemblea generale presa ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti espressi, a meno che la legge applicabile alle società per azioni soggette al diritto dello Stato membro della sede sociale della SE preveda o permetta una maggioranza più elevata.

     2. Uno Stato membro, tuttavia, può prevedere che sia sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

     3. Qualsiasi modifica dello statuto forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 13.

 

     Art. 60.

     1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale sono subordinate ad una votazione distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

     2. Se la deliberazione dell'assemblea generale richiede la maggioranza dei voti prevista dall'articolo 59, paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

 

TITOLO IV

Conti annuali e conti consolidati

 

     Art. 61.

     Fatto salvo l'articolo 62 la SE è soggetta, per quanto riguarda la redazione dei propri conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità, alle disposizioni applicabili alle società per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

 

     Art. 62.

     1. Le SE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità, alle norme previste dalla legge nazionale dello Stato membro della sede sociale in applicazione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

     2. Le SE che siano imprese di assicurazioni sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità, alle norme previste dalla legge nazionale dello Stato membro della sede sociale, in applicazione della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

 

TITOLO V

Scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti

 

     Art. 63.

     Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali dell'assemblea generale.

 

     Art. 64.

     1. Qualora una SE non soddisfi più l'obbligo di cui all'articolo 7, lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e regolarizzare entro un termine determinato la situazione:

     a) ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della sede sociale;

     b) oppure procedendo al trasferimento della sede sociale mediante la procedura di cui all'articolo 8.

     2. Lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure necessarie a garantire che la SE che ometta di regolarizzare la propria situazione ai sensi del paragrafo 1, sia liquidata.

     3. Lo Stato membro della sede sociale propone un ricorso giurisdizionale avverso qualsiasi accertamento di violazione dell'articolo 7. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi 1 e 2.

     4. Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una SE ha la propria amministrazione centrale nel territorio di uno Stato membro in violazione dell'articolo 7, le autorità di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova la sede sociale.

 

     Art. 65.

     L'apertura di una procedura di scioglimento, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire l'attività sono soggette a pubblicità conformemente all'articolo 13, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono ulteriori misure di pubblicità.

 

     Art. 66.

     1. La SE può trasformarsi in società per azioni disciplinata dalla legge dello Stato membro della sede sociale. La decisione concernente la trasformazione non può essere adottata prima di due anni a decorrere dalla registrazione e prima che siano stati approvati i primi due conti annuali.

     2. La trasformazione di una SE in società per azioni non dà luogo a scioglimento o a creazione di una nuova persona giuridica.

     3. L'organo di direzione o di amministrazione della SE elabora un progetto di trasformazione e una relazione che spieghi e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione, indicando le conseguenze dell'adozione della forma di società per azioni per gli azionisti e per i lavoratori.

     4. Il progetto di trasformazione è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

     5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la SE che si trasforma in società per azioni, attestano che la società dispone di attivi corrispondenti almeno al capitale.

     6. L'assemblea generale della SE approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della società per azioni. La decisione dell'assemblea generale deve essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi all'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.

 

TITOLO VI

Disposizioni complementari e transitorie

 

     Art. 67.

     1. Se e fintantoché la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi confronti, ogni Stato membro può applicare alle SE che hanno la propria sede sociale sul suo territorio le stesse disposizioni che si applicano alle società per azioni soggette al suo diritto e per quanto concerne l'espressione del loro capitale. Tuttavia, la SE può anche esprimere il suo capitale in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la moneta nazionale e l'euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la costituzione della SE.

     2. Se e fintantoché la terza fase dell'UEM non è applicabile nei confronti dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, la SE può comunque redigere e pubblicare i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro. Lo Stato membro può esigere che i conti annuali e, se del caso, consolidati della SE siano redatti e pubblicati nella moneta nazionale alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette al diritto di tale Stato membro. Ciò non pregiudica la possibilità addizionale per la SE di pubblicare, conformemente alla direttiva 90/604/CEE, i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 68.

     1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

     2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli 8, 25, 26, 54, 55 e 64. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

 

     Art. 69.

     Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:

     a) consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,

     b) ampliare il concetto di fusione previsto nell'articolo 17, paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti negli articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;

     c) rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni che potrebbero essere state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione di detta convenzione:

     d) permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SE, esso possa ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in questione.

 

     Art. 70.

     Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2004.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

 

 

Allegato I [1]

Società per azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1

 

     BELGIO:

     la société anonyme/de naamloze vennootschap

 

     REPUBBLICA CECA

     akciová společnost

 

     DANIMARCA:

     aktieselskaber

 

     GERMANIA:

     die Aktiengesellschaft

 

     ESTONIA:

     aktsiaselts

 

     GRECIA:

     (Omissis).

 

     SPAGNA:

     la sociedad anónima

 

     FRANCIA:

     la société anonyme

 

     IRLANDA:

     public companies limited by shares

     public companies limited by guarantee having a share capital

 

     ITALIA:

     società per azioni

 

     CIPRO:

     (omissis)

 

     LETTONIA:

     akciju sabiedrība

 

     LITUANIA:

     akcines bendrovės

 

     LUSSEMBURGO:

     la société anonyme

 

     UNGHERIA:

     részvénytársaság

 

     MALTA:

     kumpaniji pubblici / public limited liability companies

 

     PAESI BASSI:

     de naamloze vennootschap

 

     AUSTRIA:

     die Aktiengesellschaft

 

     POLONIA:

     spółka akcyjna

 

     PORTOGALLO:

     a sociedade anónima de responsabilidade limitada

 

     SLOVENIA:

     delniška družba

 

     SLOVACCHIA:

     akciová spoločnos

 

     FINLANDIA:

     julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

 

     SVEZIA:

     publikt aktiebolag

 

     REGNO UNITO:

     public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

 

 

Allegato II [2]

Società per azioni e società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

     BELGIO:

     la société anonyme/de naamloze vennootschap,

     la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

     REPUBBLICA CECA:

     akciová společnost,

     společnost s ručením omezeným

 

     DANIMARCA:

     aktieselskaber

     anpartselskaber

 

     GERMANIA:

     die Aktiengesellschaft

     die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

     ESTONIA:

     aktsiaselts ja osaühing

 

     GRECIA:

     (Omissis)

 

     SPAGNA:

     la sociedad anónima

     la sociedad de responsabilidad limitada

 

     FRANCIA:

     la société anonyme

     la société à responsabilité limitée

 

     IRLANDA:

     public companies limited by shares

     public companies limited by guarantee having a share capital

     private companies limited by shares

     private companies limited by guarantee having a share capital

 

     ITALIA:

     società per azioni

     società a responsabilità limitata

 

     CIPRO:

     (omissis)

 

    LETTONIA:

     akciju sabiedrība,

     un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 

     LITUANIA:

     akcinės bendrovės,

     uždarosios akcinės bendrovės

 

     LUSSEMBURGO:

     la société anonyme

     la société à responsabilité limitée

 

     UNGHERIA:

    részvénytársaság,

     korlátolt felelősségű társaság

 

     MALTA:

   kumpaniji pubblici / public limited liability companies

    kumpaniji privati / private limited liability companies

 

     PAESI BASSI:

     de naamloze vennootschap

     de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

     AUSTRIA:

     die aktiengesellschaft

     die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

     POLONIA:

     spółka akcyjna,

     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

     PORTOGALLO:

     a sociedade anónima de responsabilidade limitada

     a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

 

    SLOVENIA:

    delniška družba,

    družba z omejeno odgovornostjo

 

    SLOVACCHIA:

    akciová spoločnos',

    spoločnosť s ručením obmedzeným

 

     FINLANDIA:

     osakeyhtiö

     aktiebolag

 

     SVEZIA:

     aktiebolag

 

     REGNO UNITO:

     public companies limited by shares

     public companies limited by guarantee having a share capital

     private companies limited by shares

     private companies limited by guarantee having a share capital

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.