§ 95.12.46 - D.L. 7 giugno 2006, n. 206.
Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.12 irap
Data:07/06/2006
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Versamenti IRAP
Art. 2.  Canoni demaniali marittimi
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 95.12.46 - D.L. 7 giugno 2006, n. 206. [1]

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

(G.U. 8 giugno 2006, n. 131)

 

Art. 1. Versamenti IRAP

     1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

     1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione. [2]

     1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. [3]

 

     Art. 2. Canoni demaniali marittimi

     1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, dopo le parole: "delle categorie interessate" sono inserite le seguenti: "nonchè con le associazioni dei consumatori"e le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006». [4]

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 234.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione.