§ 27.6.76 - Legge 6 agosto 1966, n. 637.
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:06/08/1966
Numero:637


Sommario
Art. 1.      Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero [...]
Art. 4.      Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e [...]
Art. 5.      L'art. 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente
Art. 6.      I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche [...]


§ 27.6.76 - Legge 6 agosto 1966, n. 637. [1]

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.

(G.U. 22 agosto 1966, n. 207)

 

 

     Art. 1.

     Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'art. 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

     Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

     Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni.

     Al predetto fondo sono devoluti:

     a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

     b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

 

          Art. 4.

     Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

     La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Provincie, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

     La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Provincie, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

 

          Art. 5.

     L'art. 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Provincie".

 

          Art. 6.

     I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.