§ 27.6.22 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1513.
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:07/12/1951
Numero:1513


Sommario
Art. 1.      A favore dei Comuni e delle Province, i cui bilanci per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 [...]
Art. 2.      Per i Comuni e le Province delle regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di [...]
Art. 3.      L'art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è modificato nel modo seguente
Art. 4.      La spesa di sette miliardi e mezzo, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 27.6.22 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1513.

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

(G.U. 5 gennaio 1952, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     A favore dei Comuni e delle Province, i cui bilanci per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 11 miliardi, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale [1] .

     I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

     Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

 

          Art. 2.

     Per i Comuni e le Province delle regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

 

          Art. 3.

     L'art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è modificato nel modo seguente:

     "All'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti comuni:

     "Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

     "Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione".

 

          Art. 4.

     La spesa di sette miliardi e mezzo, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 con il fondo globale iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 giugno 1952, n. 663.