§ 27.6.2b - Legge 24 giugno 1952, n. 663.
Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:24/06/1952
Numero:663


Sommario
Art. 1.      L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Provincie, [...]
Art. 2.      La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 27.6.2b - Legge 24 giugno 1952, n. 663.

Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

(G.U. 28 giugno 1952, n. 148).

 

 

     Art. 1.

     L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Provincie, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

 

          Art. 2.

     La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.