§ 98.1.40853 - Circolare 14 maggio 1999, n. 107/S .
Autocertificazione - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà - Presentazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/05/1999
Numero:107


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Artt. 11 - 13 
Art. 14 
Artt. 15 - 19 
Art. 20 
Art. 20 bis 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 1 
Artt. 2 - 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Artt. 7 - 17 
Art. 18 
Artt. 19 - 29 
Art. 30 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 1 
Art. 2 


§ 98.1.40853 - Circolare 14 maggio 1999, n. 107/S .

Autocertificazione - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà - Presentazione e sottoscrizione di istanze agli organi della P.A. - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 - Art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191 - Art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127 - D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 - Artt. 18 e 30, L. 7 agosto 1990, n. 241 - L. 4 gennaio 1968, n. 15 - Integrazione circolare 4 aprile 1997, n. 95/S - Istruzioni - Modulistica.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

 

 

Alla Direzione generale del Dipartimento 

 

delle dogane e delle imposte indirette 

 

Roma 

 

Alla Direzione generale del 

 

Dipartimento delle entrate 

 

Sede 

 

Alla Direzione generale del 

 

Dipartimento del territorio 

 

Roma 

 

Alla Direzione generale degli AA.GG. e 

 

del personale 

 

Roma 

 

Alla Direzione generale della 

 

Amministrazione autonoma dei 

 

Monopoli di Stato 

 

Roma 

 

Agli Uffici centrali del Segretariato generale 

 

Sede 

 

Alla Scuola centrale tributaria 

 

Roma 

 

Al Comando generale del 

 

Corpo della Guardia di finanza 

 

Roma 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Loro Sedi 

 

Alle Direzioni compartimentali 

 

delle dogane e delle imposte indirette 

 

Loro Sedi 

 

Alle Direzioni compartimentali del territorio 

 

Loro Sedi 

 

e, p. c.: 

Al Servizio consultivo ed 

 

ispettivo tributario (Se.C.I.T.) 

 

Roma 

 

Al Servizio per il controllo interno 

 

(S.In.Co.) 

 

Sede 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento della funzione pubblica 

 

Roma 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Commissione per l'esercizio del diritto di  

 

accesso 

 

Roma 

 

Alla Corte dei Conti 

 

Segretariato generale 

 

Roma 

 

 

1. Premessa.

In materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, il legislatore è intervenuto più volte (legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1968, n. 23; legge 11 maggio 1971, n. 390, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 1971, n. 158; artt. 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1990, n. 192; D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1994, n. 47; legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98/L, legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 1998, n. 142, e, da ultimo, con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).

In base alle innovazioni recentemente introdotte, il ricorso all'autocertificazione e l'acquisizione d'ufficio di dati ed informazioni diviene la regola nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre la produzione materiale di certificazioni dovrà costituire l'eccezione, "rovesciando" in tal modo il precedente, "tradizionale" modo di operare degli uffici pubblici.

Lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare 27 maggio 1998, n. 4, ha ritenuto opportuno pronunciarsi ancora una volta sulla problematica in esame, invitando le amministrazioni pubbliche ad attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni.

Con circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha ulteriormente ribadito l'importanza che riveste l'autocertificazione nel quadro della semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Si ritiene pertanto utile richiamare il quadro normativo che regola la materia di cui trattasi con il duplice intento di conseguire i benefici introdotti e di offrire agli operatori del settore uno strumento, il più possibile aggiornato, di rapida ed agevole consultazione.

Nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione finanziaria, le principali misure organizzative in materia di "autocertificazione" sono state definite, come è noto, con la circolare 25 giugno 1994, n. 100/S/UCIP e con la circolare 4 aprile 1997, n. 95/S, oltre che con l'emanazione di numerose risoluzioni finalizzate a chiarire taluni profili applicativi delle norme in questione.

Negli Allegati alla presente si trovano anche i modelli per le varie ipotesi di dichiarazione sostitutiva, predisposti sulla base delle indicazioni fornite nella circolare 20 dicembre 1988, n. 26779 del Ministro per la funzione pubblica, aggiornati secondo le disposizioni introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (in Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).

In Appendice vengono riportate le principali disposizioni che interessano la tematica in esame.

Si evidenzia, infine, che la presente circolare accoglie le osservazioni formulate dall'Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa del Ministero della funzione pubblica con nota 11 maggio 1999, n. 5977/upea/s.p.a.

 

 

2. Principi generali.

L'"autocertificazione" attiene al diritto che l'ordinamento giuridico riconosce al cittadino di comprovare determinati fatti, stati o qualità personali attraverso dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione in luogo delle normali certificazioni.

Trattasi, in altri termini, di un istituto giuridico in forza del quale il cittadino viene sollevato per legge dall'onere di produrre un certificato attestante determinati requisiti e dati al fine di ottenere dalla P.A. l'emanazione di un certo provvedimento. L'Ufficio procedente ha pertanto l'obbligo di accettare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo della certificazione propriamente detta.

Al riguardo, il criterio principale cui deve costantemente ispirarsi l'attività degli Uffici dell'Amministrazione nelle trattazioni che richiedano l'acquisizione di certificazioni è fondato su quanto dispone l'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. anche quanto sul punto osservato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, nella decisione 13 ottobre 1998, n. 7) che amplia notevolmente la sfera applicativa dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968 in tema di accertamenti d'ufficio.

Infatti - mentre il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968 citata prevede che le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare - l'art. 18, 2° e 3° comma, della citata legge n. 241 del 1990, dispone che il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti ed all'accertamento di fatti, stati o qualità non solo nel caso in cui si tratti di documenti già in possesso dell'Amministrazione procedente e di fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione procedente sia tenuta a certificare, ma anche quando il possesso dei documenti e l'obbligo di certificazione riguardino un'Amministrazione diversa da quella procedente (si veda anche il Par. 4).

Pertanto, il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, dovrà adoperarsi nel dare la massima e concreta attuazione alla suddetta disposizione al fine di acquisire direttamente al suo ufficio la certificazione necessaria, evitando all'interessato l'onere di produrre la medesima documentazione.

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli artt. 1 (estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 2 (estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, il comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto presidenziale dispone che i certificati relativi a stati, fatti e qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Amministrazione pubblica sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro. Il successivo comma 2 stabilisce, altresì, che "In tutti casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.". Il comma 3 precisa, infine, che "I documenti trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale".

La necessità di assumere direttamente le informazioni o i documenti presso altre amministrazioni presuppone, peraltro, che siano pienamente funzionanti adeguati sistemi informatizzati di trasmissione dei dati. In attesa dell'attuazione generalizzata di collegamenti telematici, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per scambiarsi le informazioni tra di loro e con altri uffici della Pubblica Amministrazione, avranno cura di usare altri mezzi disponibili utili allo scopo (a tal proposito, è appena il caso di ricordare che l'art. 6 della legge 20 dicembre 1991, n. 412, ha consentito l'uso del telefax per il trasferimento di comunicazioni tra amministrazioni pubbliche).

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'art. 22 della legge n. 675 del 1996, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre Amministrazioni pubbliche possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono richieste.

Non sembra infine superfluo evidenziare che il soggetto interessato conserva sempre la possibilità di presentare spontaneamente atti e documenti e quindi anche la certificazione richiesta, laddove valuti, ad esempio, che tale sua iniziativa contribuisca a ridurre i tempi per la conclusione del procedimento.

 

 

3. La legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'istituto dell'autocertificazione è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme".

Ovviamente, nel caso di norme successive alla legge in esame che richiedano una specifica certificazione documentale, gli uffici dell'Amministrazione saranno tenuti ad acquisire la certificazione medesima in base al noto principio della successione delle leggi nel tempo, secondo il quale una legge posteriore deroga a quella anteriore. Per contro, la legge n. 15 del 1968 è applicabile integralmente a quelle fattispecie previste da leggi successive che ad essa facciano espresso rinvio.

Al riguardo, si richiama, a titolo esemplificativo, il recente disposto di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998, a norma del quale non sono sostituibili, tra l'altro, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità CE (salvo diverse disposizioni della normativa di settore).

Tanto premesso, nel rinviare in Appendice per il testo aggiornato della legge n. 15 del 1968, di seguito si evidenziano le disposizioni della legge in esame che assumono rilievo centrale nel presente contesto.

3.1 - Dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni (art. 2)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, esonerano definitivamente il privato dall'onere di produrre la documentazione corrispondente.

Le certificazioni che possono essere sostituite definitivamente da una dichiarazione dell'interessato sono elencate nell'art. 2 della legge n. 15 del 1968. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998, le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ad ogni buon fine, si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968:

«Art. 2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.»

Si evidenzia, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 2 in esame è stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997. Il comma abrogato prevedeva l'autenticazione, con le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968, della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive.

I casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono stati ulteriormente ampliati dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998:

«Art. 1. (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 19564, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non avere riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.»

L'elenco delle dichiarazioni definitivamente sostitutive di cui all'art. 2 della legge n. 15 del 1968 è riportato anche in Allegato A. Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con circolare 14 aprile 1992, n. 87923/18.10.3, che a tale elenco sono aggiunti gli stati di separato e divorziato (per analogia a quelli di celibe, coniugato o vedovo), e quello concernente la posizione reddituale (introdotta dall'art. 24 della legge n. 114 del 1977). L'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998 ha peraltro abrogato il 1° comma del citato art. 24 della legge n. 114 del 1977.

Il medesimo Dicastero aveva in precedenza precisato che le dichiarazioni di cui trattasi non sono ammesse in sostituzione degli stati di servizio, dei fogli matricolari e degli estratti dell'atto di nascita e di stato civile, in considerazione delle possibili annotazioni apportate dagli uffici su tali atti e di cui occorra accertare l'esistenza. Al riguardo, trova ora applicazione l'art. 9 del D.P.R. n. 403 del 1998.

Nell'Allegato A, sono altresì elencati gli ulteriori fatti, stati e qualità personali che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998 più volte citato, possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (si veda anche il Par. 8).

3.2 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni (art. 3).

L'art. 3 della legge n. 15 del 1968 è stato abrogato dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Tale ipotesi di autocertificazione non è dunque più vigente a decorrere dal 23 febbraio 1999.

Si rinvia, in merito, al Par. 5.

3.3 - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art. 4).

L'art. 4 della legge n. 15 del 1968 disciplina le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà concernenti fatti, stati e qualità ed ogni altro avvenimento giuridicamente rilevante (il cui verificarsi deve essere provato con atti notori), che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Si trascrive l'art. 4 sopracitato, nel testo integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127 del 1997, che ha aggiunto un comma finale al medesimo art. 4.

«Art. 4 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentate legale dell'impresa stessa.»

È al riguardo opportuno evidenziare quanto segue:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere "resa" personalmente dall'interessato e dal medesimo sottoscritta "dinanzi" al funzionario incaricato di riceverla;

- i fatti, gli stati o le qualità che costituiscono il contenuto della dichiarazione devono essere di "diretta conoscenza" dell'interessato e possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998;)

- è inoltre consentito, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto presidenziale n. 403 del 1998, dichiarare tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998 e all'art. 2 della legge n. 15 del 1968 (si veda l'Allegato A), fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi (art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998;)

- le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998;)

- la dichiarazione in parola potrà riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998;)

- qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente entro 15 giorni deve richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente; in tal caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso (art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998).

Per quanto concerne la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui trattasi, il Ministero dell'interno - sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127 del 1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica) - con circolare 2 febbraio 1999, n. 2 Miacel, ha ritenuto opportuno sottolineare che l'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 1998 "non parla di autenticazione della sottoscrizione, né, tanto meno, abroga o reca innovazioni all'art. 3, comma 11, della legge n. 127 del 1997, così come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191 del 1998. Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento". Si veda, al riguardo, anche i Par. 6 e 7.

Si ricorda, infine, che l'art. 30, comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede il divieto di esigere "atti di notorietà" in luogo della "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" prevista dall'art. 4 della citata legge n. 15 del 1968, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

3.4 - Dichiarazioni mediante semplice esibizione di documenti rilasciati dalla P.A. (artt. 5 e 6).

Le disposizioni in esame della legge n. 15 del 1968 prevedono l'ulteriore possibilità di comprovare il possesso di stati e qualità personali mediante l'esibizione all'ufficio competente di documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti. Si precisa che la documentazione mediante semplice esibizione può avvenire per qualsiasi stato o qualità personale e non soltanto per quelli indicati nell'art. 5 della legge n. 15 del 1968, purché, ovviamente, i relativi dati risultino dai documenti (rilasciati dalla Pubblica Amministrazione) esibiti, siano questi di identità personale o a qualsiasi altro titolo emessi.

I documenti in parola devono essere esibiti, in analogia a quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, al funzionario competente a ricevere la documentazione (o al responsabile del procedimento), il quale trascriverà i dati rilevati sull'apposito modello (Allegato D/5 o D/6) da allegare agli atti dell'istruttoria.

Il modello in questione sarà poi sottoscritto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 15 del 1968, tanto dal funzionario competente a ricevere la documentazione quanto dagli interessati, previamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità.

Si precisa che la firma dell'esibitore e degli altri soggetti intervenuti - da apporre sempre in presenza del funzionario addetto - non è soggetta ad autenticazione con le modalità di cui all'art. 20 della citata legge n. 15 del 1968.

A norma dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 403 del 1998, nei casi in cui si debba procedere ad acquisire informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati potrà avvenire attraverso l'acquisizione di copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 127 del 1997, come modificato dalla legge n. 191 del 1998 (si veda anche il Par. 7).

Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403 del 1998).

Si rinvia in Appendice per il testo integrale delle norme surrichiamate.

3.5 - Copie autentiche (art. 7) e autenticazione di copie conformi (art. 14).

Per le ipotesi che interessano questa sede, l'autenticazione delle copie può essere fatta presso l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'originale o presso il quale quest'ultimo è depositato o conservato, o anche dall'ufficio al quale deve essere prodotto il documento stesso. L'autenticazione consiste nell'attestazione che la copia è conforme all'originale (con il quale deve essere contestualmente confrontata) ed è apposta in fondo alla copia stessa. L'autenticazione della copia può essere fatta su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria interessato. In tal caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 403 del 1998). A tale riguardo va evidenziata anche la possibilità di fare ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998, che - se si escludono le pubblicazioni in senso stretto - può essere utilizzata solo per documenti presentati in materia di pubblici concorsi.

Si fa altresì presente che legittimato a procedere all'autenticazione è sia il dipendente competente a ricevere la documentazione, sia - ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 403 del 1998 - il "responsabile del procedimento" di cui all'art. 5 della legge n. 241 del 1990.

L'attestazione di conformità deve essere completata da tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 14 della legge n. 15 del 1968, riportato in Appendice.

 

 

4. La legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come è noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, ha inteso mutare radicalmente l'abituale rapporto intercorrente tra cittadini e organi della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione finanziaria ha al riguardo fornito chiarimenti e istruzioni operative con la circolare 14 febbraio 1995, n. 49/S/UCIP del Segretariato Generale, alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti.

Si reputa tuttavia opportuno evidenziare le principali disposizioni della legge in esame che, direttamente o indirettamente, interessano la materia di cui trattasi.

Mentre il Capo I della legge n. 241 è dedicato all'enunciazione dei principi riformatori dell'azione amministrativa (che deve essere improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità) e stabilisce anche il divieto di aggravamento del procedimento, il Capo II è riservato soprattutto alla figura del "responsabile del procedimento", vale a dire del soggetto al quale è affidata la gestione del procedimento amministrativo (inteso come sequenza di atti, tra loro collegati, finalizzati all'adozione di un provvedimento finale).

Gli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, della legge in esame, prevedono appunto l'individuazione, nell'ambito dell'unità organizzativa competente, del "responsabile del procedimento" al quale il successivo art. 6 assegna precisi compiti tra cui quelli previsti dalla lettera b), riguardanti la materia oggetto della presente circolare.

Quest'ultima norma dispone infatti che il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali L'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998 ribadisce, peraltro, che il responsabile del procedimento - identificato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990 - è comunque competente a ricevere la documentazione.

Per quel concerne direttamente l'"autocertificazione", l'articolo 18, commi 2 e 3, della legge di cui trattasi, prevede, come si è già fatto cenno in precedenza, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti che l'interessato dichiari (si veda l'Allegato E) essere già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione e ad accertare i fatti, gli stati e le qualità che la medesima Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione sia tenuta a certificare.

Si ricorda, inoltre, che in applicazione di quanto previsto dallo stesso art. 10, comma 1, della legge n. 15 del 1968, alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di chiedere ai cittadini la produzione dei certificati di assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti. Anche tali circostanze, ove richieste, devono infatti essere accertate d'ufficio a cura dell'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Come parimenti già accennato, il comma 2 dell'art. 30 della legge n. 241 del 1990 fa divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Le disposizioni della legge n. 241 del 1990 che interessano la problematica di cui trattasi sono anche in questo caso riportate in Appendice.

 

 

5. Il D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 130.

Come accennato in precedenza, il D.P.R. n. 130 del 1994 è stato abrogato dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 403 del 1998.

In Appendice si è ritenuto comunque utile ed opportuno riportare il decreto in esame, nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997.

 

 

6. La legge 15 maggio 1997, n. 127.

Con legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L della Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113), recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", sono state emanate ulteriori disposizioni volte a rendere ancora più semplice ed agevole la presentazione di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Per le finalità che interessano in questa sede, si richiama l'art. 2, comma 3, della legge n. 127 del 1997. La norma in parola - successivamente modificata dall'art. 2, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191 - dispone attualmente che "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore".

Il successivo comma 4 dell'art. 2 della legge in esame è stato parimenti interessato da modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 191 del 1998. Anche in questo caso si reputa utile trascrivere la disposizione di cui trattasi: "I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Viene quindi fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di identità (art. 3, comma 1, della legge n. 127 del 1997).

Come già accennato nei paragrafi che precedono, i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997, hanno sostituito, rispettivamente, il 1° comma dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e il 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. Successivamente, il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997 citata, è stato modificato dal comma 7 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998 (entrambe le disposizioni sono riportate in Appendice).

Non sembra superfluo evidenziare che nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere prodotta una dichiarazione sostituiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127 del 1997).

Fermo restando quanto precisato nel Par. 3.3, si ricorda che il comma 9 dell'art. 3 della legge di cui trattasi, nell'aggiungere un comma finale all'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ha mantenuto l'autenticazione della sottoscrizione, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sia nel caso che le dichiarazioni siano rese ad organi della Pubblica Amministrazione sia nel caso in cui siano rese ad imprese di gestione di servizi pubblici.

Viceversa, il comma 10 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997, ha, tra l'altro, abrogato - come già accennato nel Par. 3.1 - il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968. Quest'ultima norma prevedeva infatti l'autenticazione (con la procedura di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968) delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che dunque non è più richiesta.

Il successivo comma 11 del medesimo art. 3 - come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191 del 1998 - precisa, infine, che la sottoscrizione di istanze da produrre ad organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è più soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore (si veda, in merito, anche il successivo Par. 7).

Si rinvia all'Appendice per il testo completo degli artt. 2 e 3 della legge n. 127 del 1997.

 

 

7. La legge 16 giugno 1998, n. 191.

L'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha ulteriormente modificato talune disposizioni in materia di autocertificazione presenti nella legge n. 127 del 1997.

I commi 7, 8, e 10 del citato articolo hanno modificato, rispettivamente, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997.

Di particolare rilievo è il comma 11 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998, con il quale viene fornita un'interpretazione autentica della previsione di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997. Quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione) e 4 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) della legge n. 15 del 1968.

Ad ogni buon fine, si riportano i commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998:

«Art. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127.)

1-9. (Omissis).

10. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

In conclusione, la legge in esame segna un ulteriore passo avanti sulla strada della semplificazione delle relazioni tra gli uffici della Pubblica Amministrazione ed i cittadini, laddove, da un lato, amplia le possibilità di utilizzo dell'autocertificazione e, dall'altro, consente l'invio con mezzi telematici delle istanze rivolte alla stessa Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni in commento sembrano inoltre prevedere la presentazione delle istanze anche in assenza del diretto interessato, a condizione che l'incaricato consegni una fotocopia (anche non autenticata) di un valido documento di identità del primo.

Ad od ogni buon fine, anche in questo caso si rinvia all'Appendice per quanto attiene il testo delle disposizioni della legge n. 191 del 1998 che hanno interessato la materia in esame.

 

 

8. Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Nella Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275 è stato pubblicato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento sulla semplificazione della documentazione amministrativa in attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Per stabilire l'entrata in vigore del citato regolamento n. 403 del 1998, deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 127 del 1997, a norma del quale i regolamenti di attuazione entrano in vigore novanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ad ogni buon fine, si riporta, di seguito, quanto dispone l'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 127 del 1997:

«Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.»

Non sembra dunque superfluo sottolineare, al riguardo, che il decreto in esame è in vigore a decorrere dal 23 febbraio 1999.

In merito al contenuto del D.P.R. n. 403 del 1998, citato, si osserva un decisivo ampliamento dei casi di autocertificazione definitiva e, come accennato in precedenza, ad una contestuale eliminazione delle ipotesi di certificazioni temporaneamente sostitutive.

Si è inoltre in presenza di una estensione dei casi in cui è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di un rafforzamento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere direttamente all'acquisizione di certificati qualora l'interessato non possa o non voglia avvalersi dell'autocertificazione.

La particolare ipotesi di certificazione mediante semplice esibizione, è riproposta con modalità compatibili, a regime, con l'adozione delle procedure informatiche connesse sia all'utilizzo della carta di identità magnetica che alla piena attuazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici).

Si reputa opportuno trascrivere, di seguito, l'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che innova radicalmente il previgente quadro normativo in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

«Art. 1 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) - i) (omissis) (Elenco riportato nell'Allegato A).

2. I certificati, gli estratti e gli attestai necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento»

Il provvedimento in parola è comunque riportato in Appendice.

 

 

9. Accertamenti d'ufficio.

9.1 - Responsabilità del dipendente che riceve la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Come già detto in precedenza, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni costituisce violazione ai doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127 del 1997).

L'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998, precisa, che costituisce, altresì, violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

Parimenti, secondo la previsione dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403 del 1998, il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

L'art. 24 della legge n. 15 del 1968 stabilisce, inoltre, che la P.A. e i suoi dipendenti sono esenti da responsabilità per gli atti emanati sulla base delle dichiarazioni mendaci dell'interessato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Per quanto attiene l'individuazione del dipendente addetto, si precisa che per tale figura deve intendersi, di norma, l'impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, è stato incaricato di ricevere le istanze o la normale documentazione. È al riguardo fatto obbligo di individuare e rendere noto al pubblico il nominativo e la qualifica del dipendente addetto.

Peraltro, come più volte ricordato, il responsabile del procedimento è comunque competente a ricevere la documentazione (art. 3, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 403 del 1998).

Dovrà essere garantita, infine, la riservatezza delle informazioni a norma della legge n. 675 del 1996, come ribadito dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998.

9.2 - Responsabilità del dichiarante.

L'Amministrazione ha ovviamente l'obbligo di accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Tali controlli potranno essere effettuati anche con semplici verifiche a campione (art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998). Maggiore attenzione dovrà essere riservata in ragione della particolare delicatezza del provvedimento da adottare (quali, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti di rimborso di imposte versate in eccedenza o quelli finalizzati alla concessione di benefici fiscali), o nelle ipotesi in cui, secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento ovvero dell'organo che adotta il provvedimento finale, si presenti un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano mendaci o, comunque, non conformi al vero.

È in merito ragionevole desumere, altresì, che l'onere di controllare la regolarità e la veridicità della documentazione e di provvedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di documenti falsi, spetti principalmente al "responsabile del procedimento" individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, quale incaricato della gestione dell'intero iter procedimentale, e secondariamente (nel caso in cui le due figure non coincidano) all'organo responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 403 del 1998, si ricorda che i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998). In particolare, si precisa che i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni relative allo stato civile solo se le stesse trovano riferimento in atti formati presso pubblici uffici italiani. Occorre precisare che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998 citato è una norma estensiva e non restrittiva rispetto alla situazione precedente, per cui la limitazione prevista per i cittadini extracomunitari non residenti è da intendersi prevista per l'utilizzo delle stesse modalità di autocertificazione valide per i cittadini italiani, e non per l'utilizzo dell'autocertificazione tout court, alla quale si può fare ricorso con le modalità precedentemente previste (ad es.: autentica delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dei consolati).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998).

Si ricorda, infine, che nel caso in cui i dati attestati nei documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante siano stati esibiti ai fini di cui al 1° comma dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997, si applica la sanzione prevista dall'art. 489 del codice penale.

 

 

10. Trattamento fiscale delle dichiarazioni sostitutive e dell'autentica delle sottoscrizioni.

A norma dell'art. 21 della legge n. 15 del 1968 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 390 del 1971, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 (ossia, rispettivamente, le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e le "dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà") sono esenti dall'imposta di bollo, mentre è soggetta a tale imposta l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni in questione.

Al riguardo, l'art. 23 della medesima legge n. 15 del 1968, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 11 maggio 1971, n. 390, precisa che se l'atto sostituito con la dichiarazione è esente da bollo, anche l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è esente da bollo.

Tuttavia, si fa presente - come si è già avuto modo di sottolineare in diverse circostanze - che l'art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 1968 (il quale prescriveva l'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) è stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pertanto va ribadito che sulle dichiarazioni per cui non è prevista l'autenticazione della sottoscrizione non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

Resta ferma l'autentica - con la procedura ex art. 20 della legge n. 15 del 1968 - della sottoscrizione apposta nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ove quest'ultima non sia contenuta in una istanza, ovvero non sia contestuale o collegata o richiamata nell'istanza stessa.

Ad ogni buon fine, si riporta di seguito uno schema riassuntivo che illustra le vigenti modalità per l'autentica delle sottoscrizione delle dichiarazioni.

 

Tipologia 

Sottoscrizione della dichiarazione 

Dichiarazione sostitutiva di  

Non più soggetta ad autenticazione con le modalità di cui all'art. 20 

certificazioni 

della legge n. 15 del 1968 (art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 

(art. 2, legge n. 15 del 1968). 

che ha abrogato l'art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 1968). 

Dichiarazione sostitutiva di 

- 

Non più soggetta ad autenticazione quando la dichiarazione 

atti di notorietà  

 

è contenuta nell'istanza, ovvero è contestuale o collegata o 

(art. 4, legge n. 15 del 1968). 

 

richiamata dalla stessa (art. 2, comma 11, della legge n. 191 del 1998; 

 

 

art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998). 

 

- 

Soggetta ad autenticazione con le modalità di cui all'art. 20 

 

 

della legge n. 15 del 1968 qualora la dichiarazione non rientri nelle 

 

 

ipotesi precedenti (art. 4, comma 1, della legge n. 15 del 1968; art.  

 

 

3, comma 9, della legge n. 127 del 1997). 

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 403 del 1998, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare, è raccolta - previo accertamento dell'identità del dichiarante - dal pubblico ufficiale il quale deve fare menzione, di seguito alla dichiarazione, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

È appena il caso di ricordare, infine, che le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (concernente la disciplina dell'imposta di bollo) si applicano in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente prevista l'esenzione del tributo (cfr., da ultimo, l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.)

 

 

11. Modelli per dichiarazioni sostitutive.

Si includono alla presente, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998, i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 (Allegati D/1, D/2, D/3, D/4), nonché quelli da utilizzare per la trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali risultanti da documenti esibiti (Allegati D/5, D/6). I modelli in questione sostituiscono quelli allegati alla circolare 4 aprile 1997, n. 95/S del Segretariato generale.

È altresì incluso uno specifico modello (Allegato E) da utilizzare nel caso in cui l'interessato intenda portare formalmente a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria la circostanza che la documentazione richiesta è già in possesso della stessa Amministrazione o di altra P.A.

La differenza, rispetto ai modelli allegati alla circolare n. 95/S del 1997 citata, consiste essenzialmente nella diversa formula utilizzata per la sottoscrizione del dichiarante, laddove interessata dalle innovazioni introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998 e dal D.P.R. n. 403 del 1998.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei modelli allegati alla presente.

Modello 

Utilizzazione 

Note 

D1 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa 

prevede le ipotesi di cui all'articolo 2 della  

 

dall'interessato con o senza l'assistenza del 

legge n. 15 del 1968 e all'articolo 1 del  

 

suo curatore 

D.P.R. n. 403 del 1998 

D2 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa 

prevede le ipotesi di cui all'articolo 2 della  

 

dal genitore o dal tutore 

legge n. 15 del 1968 e all'articolo 1 del  

 

 

D.P.R. n. 403 del 1998 

D3 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

prevede le ipotesi di cui all'articolo 4 della  

 

resa dall'interessato con o senza l'assistenza 

legge n. 15 del 1968 

 

del suo curatore 

 

D4 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

prevede le ipotesi di cui all'articolo 4 della  

 

resa dal genitore o dal tutore 

legge n. 15 del 1968 

D5 

trascrizione di dati concernenti stati e qualità 

prevede le ipotesi di cui agli articoli 5, 6 e 8  

 

personali risultanti da documenti esibiti dal 

della legge n. 15 del 1968 

 

titolare dei documenti stessi, con o senza 

 

 

l'assistenza del suo curatore 

 

D6 

trascrizione di dati concernenti stati e qualità 

prevede le ipotesi di cui agli articoli 5, 6 e 8  

 

personali risultanti da documenti esibiti dal 

della legge n. 15 del 1968 

 

genitore o dal tutore 

 

E 

dichiarazione dell'interessato relativa alla 

prevede le ipotesi di cui all'art. 18, comma 2, 

 

circostanza che la documentazione richiesta 

della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7,  

 

è già in possesso dell'Amministrazione 

comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998 

 

finanziaria o di altra Pubblica 

 

 

Amministrazione 

 

Resta inteso che i modelli di cui trattasi potranno essere opportunamente integrati in base alle esigenze locali, fermo restando, ovviamente, che le agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia non devono essere eluse in alcun modo. Al riguardo - anche al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998 - si invitano gli Organi e gli Uffici in indirizzo di effettuare un completo monitoraggio della modulistica in uso, o comunque delle prassi adottate (sia presso le strutture periferiche che in quelle centrali), al fine di eliminare tutte le richieste di certificazioni non in linea con le disposizioni di cui trattasi.

Si ricorda, a riguardo, che il Servizio per il controllo interno (S.In.Co.) di questo Ministero e lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, effettueranno, in base a quanto disposto dalla citata circolare n. 4 del 1998, controlli e verifiche sull'osservanza da parte degli uffici dell'Amministrazione delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.

Si richiamano, infine, le direttive già impartite da questo Segretariato generale con circolare 11 aprile 1996, n. 90/S per quanto concerne i compiti degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), circa l'attività informativa e di assistenza ai cittadini in materia di autocertificazione. Gli URP attueranno anche il monitoraggio di cui alla lett. g) della citata circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 33.

La presente sarà inviata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 241 del 1990, alla Commissione di cui all'art. 27 della medesima legge.

 

 

Appendice

Riferimenti normativi

Legge 4 gennaio 1968, n. 15

Art. 1

(Omissis)

     Art. 2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Nota

(L'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato il comma 2 dell'art. 2 in esame. Il comma abrogato disponeva: "La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20").

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

     Art. 3

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

Note

Abrogato dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

(L'art. 3, 1° comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ultimo periodo dell'articolo 3 in esame è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 7, della legge 16 giugno 1998, n. 191.)

I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.

     Art. 4

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nota

(L'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha aggiunto un comma finale all'articolo in esame).

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

     Art. 5

Documentazione mediante semplice esibizione.

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

     Art. 6

Trascrizione dei fatti dai documenti esibiti.

Nota

(L'art. 2 della legge 11 maggio 1971, n. 390 ha modificato il presente articolo).

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

     Art. 7

Copie autentiche.

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

     Art. 8

(Omissis)

     Art. 9

Documenti spontaneamente esibiti.

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.

     Art. 10

Accertamenti d'ufficio.

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

     Artt. 11 - 13

(Omissis)

     Art. 14

Autenticazione di copie.

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti dell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

     Artt. 15 - 19

(Omissis)

     Art. 20

Autenticazione della sottoscrizione.

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

     Art. 20 bis

Note

Abrogato dall'art. 13, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 11 maggio 1972, n. 390).

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.

     Art. 21

Regime fiscale per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme.

Nota

(Testo sostituito dall'art. 6 della legge 11 maggio 1971, n. 390.)

Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo.

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta ad imposta di bollo di lire 4.000, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firme previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero, rilasciata, ai sensi del comma terzo dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro d'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni delle sottoscrizioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, l'imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche.

     Art. 22

(Omissis)

     Art. 23

Esenzioni fiscali.

Nota

(L'articolo è stato modificato dall'art. 8 della legge n. 390 del 1971).

L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di un certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

     Art. 24

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti di ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

     Art. 25

(Omissis)

     Art. 26

Sanzioni penali.

Note

(L'art. 13, comma 4, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, ha abrogato il penultimo comma del presente articolo. Il comma abrogato disponeva quanto segue: "Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità").

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

     Art. 27

Nota

Abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

     Art. 28

(Omissis)

 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241

     Art. 1

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

     Artt. 2 - 3

(Omissis)

     Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

     Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

     Art. 6

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

     Artt. 7 - 17

(Omissis)

     Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

     Artt. 19 - 29

(Omissis)

     Art. 30

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

 

 

D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130

Note

Abrogato dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

1. Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici, alle province, ai comuni e agli enti locali.

2. Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti; destinazioni di servizio; stato di apprendista, tirocinante ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A.;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.

3. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

Nota

(L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 130 del 1994 è stato sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge n. 127 del 1997).

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

4. Presentazione successiva della documentazione richiesta.

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1, viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

5. Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione.

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

7. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri.

1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione.

 

 

Legge 15 maggio 1997, n. 127

     Art. 1

(Omissis)

     Art. 2

Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica.

Nota

(I commi 3, 4, e 10 del presente articolo, sono stati modificati o integrati, rispettivamente, dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. Il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998 ha aggiunto i commi 11-bis e 11-ter all'articolo in esame).

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 70.

1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 195.

1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve essere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente."

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informativo. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

11. È abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

     Art. 3

Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

Note

(I commi 2, 5, 7 e 11 del presente articolo, sono stati modificati, rispettivamente, dai commi 7, 8, 9 e 10, dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998).

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto."

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali."

9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa."

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Legge 16 giugno 1998, n. 191

     Art. 1

(Omissis)

     Art. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127.

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:

"salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore."

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "È comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità."

5. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza"».

7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni."

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali."

9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età."

10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."

11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

12. - 33 (Omissis)

 

 

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Capo I

Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non avere riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

2. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso documenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

3. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

4. Impedimento alla sottoscrizione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

5. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

6. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

Capo II

Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati

7. Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

8. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione.

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. (Omissis)

9. Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.

Capo III

Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza

10. Certificati non sostituibili.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV

Disposizioni finali

11. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni precedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1, riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Certificati di abilitazione.

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola «certificato» viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole «diploma» o «patentino».

13. Abrogazione di norme.

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. È abrogato il decreto del presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

 

 

Allegato A

Elenco delle certificazioni che possono essere sostituite da una dichiarazione dell'interessato (art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

- La data di nascita

- Il luogo di nascita

- La residenza

- La cittadinanza

- Il godimento dei diritti politici

- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato

- Situazione reddituale ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari (art. 24 della legge n. 114 del 1977) [1]

- Lo stato di famiglia

- L'esistenza in vita

- La nascita del figlio

- Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

- La posizione agli effetti degli obblighi militari

- L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

Ulteriori stati, fatti e qualità personali che possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato (art. 1, comma 1, lett. da a) a i), del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403):

- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

- di non avere riportato condanne penali;

- qualità di vivenza a carico;

- tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Ulteriore documentazione che può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998:)

- certificati, estratti e attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università;

- quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile;

- certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza.

Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998, le Amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli.

__________

Nota:

[1] L'art. 24, comma 1, della legge n. 114 del 1977 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998. Al riguardo, si veda anche l'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo D.P.R. n. 403 del 1998.

 

 

Allegato D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa dall'interessato con o senza 

l'assistenza del suo Curatore 

(legge n. 15 del 1968 - legge n. 127 del 1997 - legge n. 191 del 1998 - D.P.R. n. 403 del 1998) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

assistito dal proprio Curatore: 

(compilare solo in caso di dichiarazione resa dall'interessato assistito dal curatore) 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

estremi del provvedimento di curatela: 

 

 

DICHIARA 

(per l'elenco delle certificazioni che possono essere definitivamente sostituite, vedi retro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,  

n. 15 cui si può/possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non  

veritiere. Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante [1]: 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

il dichiarante [2] 

 

 

 

il Curatore [2] 

 

 

 

 

 

 

Elenco

delle certificazioni che possono essere definitivamente sostituite, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, da una dichiarazione dell'interessato:

1. la data di nascita;

2. il luogo di nascita;

3. la residenza [3];

4. la cittadinanza [4];

5. il godimento dei diritti politici;

6. lo stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato;

7. lo stato di famiglia [5];

8. l'esistenza in vita;

9. la nascita del figlio [6];

10. il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente [7];

11. l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

12. titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

13. situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

14. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

15. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

16. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

17. tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

18. di non avere riportato condanne penali;

19. qualità di vivenza a carico;

20. tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

21. certificati, estratti e attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università

22. quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile;

23. certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza;

__________

[1] Da compilare nel caso il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero invariata per posta, telefax o altro strumento telematico.

[2] Firma apposta per esteso e leggibile.

[3] Indicare la residenza attuale ovvero, quando specificamente richiesto, le residenze trascorse.

[4] Indicare il Comune da cui risulta la cittadinanza italiana. I nati e i residenti all'estero devono precisare a quale titolo sono cittadini italiani e indicare lo Stato estero di nascita.

[5] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita e relazione di parentela, dei componenti della famiglia convivente del dichiarante.

[6] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del figlio del dichiarante.

[7] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso e relazione di parentela con il dichiarante.

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali. 

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

 

Allegato D2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa dal genitore o dal tutore 

(legge n. 15 del 1968 - legge n. 127 del 1997 - legge n. 191 del 1998 - D.P.R. n. 403 del 1998) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

nella propria qualità di 

 

 

genitore 

 

tutore (estremi del provvedimento di tutela: 

 

) 

di: 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

DICHIARA 

(per l'elenco delle certificazioni che possono essere definitivamente sostituite, vedi retro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 cui si  

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici  

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. Si allega  

fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante [1]. 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

il dichiarante [2] 

 

 

 

 

 

 

Elenco

delle certificazioni che possono essere definitivamente sostituite, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, da una dichiarazione dell'interessato:

1. la data di nascita;

2. il luogo di nascita;

3. la residenza [3];

4. la cittadinanza [4];

5. il godimento dei diritti politici;

6. lo stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato;

7. lo stato di famiglia [5];

8. l'esistenza in vita;

9. la nascita del figlio [6];

10. il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente [7];

11. l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

12. titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

13. situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

14. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

15. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

16. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

17. tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

18. di non avere riportato condanne penali;

19. qualità di vivenza a carico;

20. tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

21. certificati, estratti e attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università;

22. quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile;

23. certificati ed estratti dai registri della stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza;

__________

[1] Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviarla per posta, telefax o altro strumento telematico.

[2] Firma apposta per esteso e leggibile.

[3] Indicare la residenza attuale ovvero, quando specificamente richiesto, le residenze trascorse.

[4] Indicare il Comune da cui risulta la cittadinanza italiana. I nati e i residenti all'estero devono precisare a quale titolo sono cittadini italiani e indicare lo Stato estero di nascita.

[5] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita e relazione di parentela, dei componenti della famiglia convivente del dichiarante.

[6] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del figlio del dichiarante.

[7] Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso e relazione di parentela con il dichiarante.

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali. 

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

 

Allegato D3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato con o senza 

l'assistenza del suo Curatore 

(Art. 4 e 8 della legge n. 15 del 1968 - art. 30, comma 2, della legge n. 241 del 1990 - legge n. 127 del 1997  

e legge n. 191 del 1998; D.P.R. n. 403 del 1998) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

assistito dal proprio Curatore: 

(compilare solo in caso di dichiarazione resa dall'interessato assistito dal Curatore) 

 

cognome 

 

nome 

 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

estremi del provvedimento di curatela: 

 

 

AVANTI AL PUBBLICO UFFICIALE 

(FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE) 

 

cognome 

 

nome 

 

qualifica 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile 

 

 

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali.  

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco 

 

n.b.: i nati e/o residenti all'estero devono indicare in luogo del Comune di nascita e/o residenza, lo Stato  

estero e devono lasciare in bianco la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro in caso di  

dichiarazione mendace, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  

emanato sulla base di dichiarazione non veritiere. 

La suestesa dichiarazione è  

 

presentata contestualmente  

 

collegata all'istanza concernente il  

seguente procedimento amministrativo [1]: 

 

- 

Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante [2]: 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

il dichiarante [3] 

 

 

 

il Curatore [4] 

 

 

 

(riservato all'Ufficio che riceve la dichiarazione) 

 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'Ufficio) 

 

 

Attesto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998, che il dichiarante  

sig. 

 

 

ed il Curatore sig. 

 

 

ha/hanno reso e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

 

 

il [5] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Barrare la casella che interessa e specificare il tipo di procedimento. 

[2] Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviarla per posta, telefax o altro strumento telematico. 

[3] Firma per esteso e leggibile apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[4] Firma per esteso e leggibile apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[5] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale la dichiarazione è stata sottoscritta. 

 

 

 

Allegato D4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o dal tutore 

(Art. 4 e 8 della legge n. 15 del 1968 - art. 30, comma 2, della legge n. 241 del 1990 - legge n. 127 del 1997  

e legge n. 191 del 1998; D.P.R. n. 403 del 1998) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

 

nella propria qualità di: 

 

 

genitore 

 

tutore (estremi del provvedimento di tutela: 

 

) 

di: 

 

 

cognome 

 

nome 

 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

AVANTI AL PUBBLICO UFFICIALE 

(FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE) 

 

cognome 

 

nome 

 

qualifica 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile 

 

 

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali.  

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco 

 

 

n.b.: i nati e/o residenti all'estero devono indicare in luogo del Comune di nascita e/o residenza, lo Stato 

estero e devono lasciare in bianco la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendace, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  

base di dichiarazioni non veritiere. 

La suestesa dichiarazione è  

 

presentata contestualmente  

 

collegata all'istanza concernente il  

seguente procedimento amministrativo [1]: 

 

 

Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante [2]: 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

il dichiarante [3] 

 

 

 

(riservato all'Ufficio che riceve la dichiarazione) 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'Ufficio) 

 

 

Attesto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998, che il dichiarante  

sig. 

 

 

ha reso e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

il [4] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Barrare la casella che interessa e specificare il tipo di procedimento. 

[2] Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviarla per posta, telefax o altro strumento telematico. 

[3] Firma per esteso e leggibile apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[4] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale la dichiarazione è stata sottoscritta. 

 

 

Allegato D5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali risultanti 

da documenti esibiti 

(Art. 5, 6 e 8 della legge n. 15 del 1968) 

 

 

All'Ufficio di 

 

 

 

 

Si chiede, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 la trascrizione di dati concernenti  

stati e qualità personali risultanti da documenti esibiti 

 

 

SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

 

 

 

TITOLARE DEI DOCUMENTI ESIBITI 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

assistito dal Curatore 

(da compilare solo in caso di trascrizione di dati da documenti esibiti dall'interessato assistito dal Curatore) 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

DOCUMENTI ESIBITI DAL TITOLARE: 

 

documento 

estremi del documento 

rilasciato da 

il 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

In caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità si può incorrere  

in responsabilità penalmente sanzionabile 

 

 

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali. 

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco 

 

 

n.b.: i nati e/o residenti all'estero devono indicare, in luogo del Comune di nascita e/o residenza, lo Stato 

estero e devono lasciare in bianco la provincia. 

 

 

dati risultanti dai documenti esibiti dal titolare: 

 

1. 

Comune di nascita: 

 

prov. 

 

il 

 

2. 

Comune di residenza: 

 

prov. 

 

indirizzo: 

 

 

c.a.p. 

 

3. stato civile (barrare la casella che interessa): 

 

 

 

 

celibe/nubile  

 

coniugato/a  

 

separato/a 

 

divorziato/a 

 

vedovo/a 

 

4. altri stati o qualità (indicare qualsiasi altro stato o qualità personale che può essere comprovata mediante  

esibizione di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione): 

 

 

 

 

 

 

 

riservato all'Ufficio 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'ufficio) 

 

 

Attesto che il titolare dei documenti, sig. 

 

ed il Curatore sig. 

 

 

ha/hanno apposto la firma in mia presenza, preventivamente ammonito/i sulla responsabilità penale cui  

può/possono andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,  

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di atti  

falsi o non veritieri 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

(il titolare dei documenti esibiti) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

(il Curatore)[2] 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

il [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati risultanti dai documenti esibiti: 

 

1. 

Comune di nascita: 

 

prov. 

 

il 

 

2. 

Comune di residenza: 

 

prov. 

 

indirizzo: 

 

 

c.a.p. 

 

3. stato civile (barrare la casella che interessa): 

 

 

 

 

celibe/nubile  

 

coniugato/a  

 

separato/a 

 

divorziato/a 

 

vedovo/a 

 

4. altri stati o qualità (indicare qualsiasi altro stato o qualità personale che può essere comprovata mediante  

esibizione di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione): 

 

 

 

 

 

 

 

 

riservato all'Ufficio 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'ufficio) 

 

 

Attestato che il soggetto che esibisce i documenti, sig. 

 

ha apposto la firma in mia presenza, preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare  

incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di atti falsi o non  

veritieri 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

(il soggetto che esibisce i documenti) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

il [5] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Firma per esteso e leggibile del titolare dei documenti esibiti apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[2] Firma per esteso e leggibile del Curatore apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[3] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale è stata apposta la sottoscrizione. 

[4] Firma per esteso e leggibile del soggetto che esibisce i documenti apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[5] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale è stata apposta la sottoscrizione. 

 

 

Allegato D6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali risultanti da documenti 

esibiti dal genitore o dal tutore 

(Artt. 5, 6 e 8 della legge n. 15 del 1968) 

 

 

All'Ufficio di 

 

 

 

 

Si chiede, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la trascrizione di dati concernenti 

dati e qualità personali risultanti da documenti esibiti dal genitore o dal tutore 

 

SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

SOGGETTO CHE ESIBISCE I DOCUMENTI: 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

NELLA QUALITÀ DI: 

 

GENITORE 

 

TUTORE (estremi del provvedimento di tutela 

 

) 

 

del titolare dei documenti esibiti: 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

DOCUMENTI ESIBITI: 

 

documento 

estremi del documento 

rilasciato da 

il 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

In caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità si può incorrere in 

responsabilità penalmente sanzionabile 

 

 

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali.  

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano  

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco 

 

n.b.: i nati e/o residenti all'estero devono indicare, in luogo del Comune di nascita e/o residenza, lo Stato  

estero e devono lasciare in bianco la provincia. 

 

 

dati risultanti dai documenti esibiti: 

1. 

Comune di nascita: 

 

prov. 

 

il 

 

2. 

Comune di residenza: 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

 

c.a.p. 

 

3. stato civile (barrare la casella che interessa): 

 

 

 

 

celibe/nubile  

 

coniugato/a  

 

separato/a 

 

divorziato/a 

 

vedovo/a 

 

4. altri stati o qualità (indicare qualsiasi altro stato o qualità personale che può essere comprovata mediante  

esibizione di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione): 

 

 

 

 

 

 

 

riservato all'Ufficio 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'Ufficio) 

 

 

 

Attesto che il soggetto che esibisce i documenti, sig. 

 

ha apposto la firma in mia presenza, preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di atti falsi o non  

veritieri 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

(il soggetto che esibisce i documenti) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

il [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati risultanti dai documenti esibiti dal titolare: 

1. 

Comune di nascita: 

 

prov. 

 

il 

 

2. 

Comune di residenza: 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

 

c.a.p. 

 

3. stato civile (barrare la casella che interessa): 

 

 

 

 

celibe/nubile  

 

coniugato/a  

 

separato/a 

 

divorziato/a 

 

vedovo/a 

 

4. altri stati o qualità (indicare qualsiasi altro stato o qualità personale che può essere comprovata mediante  

esibizione di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione): 

 

 

 

 

 

 

 

 

riservato all'Ufficio 

 

 

 

 

 

(intestazione dell'ufficio) 

 

 

Attestato che il titolare dei documenti, sig. 

 

ed il Curatore sig. 

 

ha/hanno apposto la firma in mia presenza, preventivamente ammonito/i sulla responsabilità penale cui 

può/possono andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

atti falsi o non veritieri 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

(il titolare dei documenti esibiti) [3] 

 

 

 

 

(il Curatore) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

 

dell'ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

il [3] 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Firma per esteso e leggibile del soggetto che esibisce i documenti apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[2] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale è stata apposta la sottoscrizione. 

[3] Firma per esteso e leggibile del titolare dei documenti esibiti apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[4] Firma per esteso e leggibile del Curatore apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi al responsabile del procedimento. 

[5] Cognome, nome, qualifica e firma dell'impiegato dinanzi al quale è stata apposta la sottoscrizione. 

 

 

Allegato E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 

Ufficio di 

 

 

 

INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE  

FINANZIARIA O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 1,  

del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) 

 

 

All'Ufficio 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

cognome 

 

nome 

 

 

cod. fisc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nato a  

 

prov. 

 

 

sesso (M o F) 

 

il 

 

attualmente residente a  

 

 

prov. 

 

indirizzo 

 

c.a.p. 

 

 

in relazione al procedimento[1] 

 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, del  

D.P.R. n. 403 del 1998, che la seguente documentazione, richiesta da codesto Ufficio al fine di dare seguito  

al procedimento medesimo, è già in possesso: 

 

 

dell'Amministrazione finanziaria 

 

indicare la documentazione 

indicare l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria in  

 

possesso della documentazione a fianco descritta 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

della seguente Amministrazione Pubblica 

 

indicare la documentazione 

indicare l'Amministrazione pubblica in possesso della 

 

documentazione a fianco descritta 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

Il dichiarante 

 

 

 

__________ 

[1] Specificare il procedimento amministrativo al quale si è interessati.