Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/05/1999 |
Numero: | 3402 |
§ 98.1.40805 - Circolare 5 maggio 1999, n. 3402/V/MIN .
Conferimento pile e accumulatori esausti presso esercizi commerciali.
Emanata dal Ministero dell'Ambiente.
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A tutte le Regioni |
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A tutte le Province |
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Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri |
Il
In particolare, per garantire il recupero e il corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori esausti il
In attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa, recepito nell'ordinamento nazionale con il
In tale contesto normativo il commerciante assume un ruolo particolare che non appare inquadrabile né nella figura del produttore né in quella di detentore di rifiuti.
In effetti, il commerciante si limita a vendere le pile ed a ritirare le pile esauste dal produttore delle stesse al momento dell'effettuazione di tale transizione.
Sotto altro profilo il commerciante non sembra svolgere alcuna attività di gestione dei rifiuti perché le pile esauste sono conferite dal produttore del rifiuto in un apposito contenitore messo a disposizione per conto ed a cura delle imprese che producono, importano o distribuiscono batterie. Non sembra, cioè, che il commerciante possa essere considerato "detentore" del rifiuto. Il dato testuale del comma 2, dell'articolo 4, del
Con questa precisazione la norma ha, evidentemente, voluto limitare alla tenuta del formulario gli obblighi posati a carico del rivenditore; infatti, se il commerciante fosse obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico avrebbe necessariamente dovuto tenere anche i formulari, e sotto tale profilo, la disposizione risulterebbe superflua.
Queste considerazioni, ovviamente, riguardano solo i casi in cui il rivenditore si limiti ad effettuare una transazione commerciale e non svolga anche altre attività, artigianali o industriali, dalle quali il rifiuto costituito dalla pila esausta deve considerarsi prodotto. Si pensi ad esempio all'elettrauto che nell'esercizio della sua attività artigianale effettua la sostituzione di accumulatori e quindi deve considerarsi produttore di tale rifiuto e come tale tenuto agli obblighi che il
Per tutti questi motivi, e nei limiti sopra evidenziati, si ritiene che il rivenditore che nel proprio punto di vendita mette a disposizione un contenitore per la raccolta selettiva di pile esauste non sia soggetto all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del