§ 98.1.38698 - Circolare 18 dicembre 1997, n. 137/97 .
Attività degli esperti A.T.P. .


Settore:Normativa nazionale
Data:18/12/1997
Numero:137

§ 98.1.38698 - Circolare 18 dicembre 1997, n. 137/97 .

Attività degli esperti A.T.P. .

 

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale M.C.T.C., IV Direzione centrale, Div. 42.

 

La presente circolare riordina e ridefinisce i compiti degli esperti A.T.P. sulla base delle norme previste dalla legge 2 maggio 1977, n. 264 (Accordo A.T.P.), dal suo regolamento di attuazione D.P.R. 29 maggio 1979, n. 404 e dai D.M. 28 febbraio 1984 [n. 1182] e D.M. 28 febbraio 1984 [n. 1183].

 

 

1) Condizioni generali di operatività degli esperti A.T.P.

Per l'effettuazione delle prove, l'esperto deve essere munito di:

1.1) Locale di prova

Nel locale di prova deve essere garantita una temperatura interna media non inferiore a + 15 °C.

La verifica che il locale di prova rispetti la suddetta condizione di temperatura deve essere effettuata ad ogni visita ispettiva di controllo (vedi punto 2).

Ogni esperto A.T.P. può operare, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 28 febbraio 1984, solo presso i locali di prova autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C.

Per trasferimenti di locali di prova o richieste di un nuovo locale di prova, l'esperto A.T.P. deve far pervenire alla Divisione 42 i seguenti documenti :

1) regolare istanza, in bollo;

2) relazione tecnica relativa al locale ad alla strumentazione impiegata, in bollo;

3) planimetria del locale, in bollo;

4) atto di disponibilità con firma autenticata, in bollo, del proprietario del locale dal quale risulti espressamente autorizzato l'esperto ad ivi operare ed a consentire le visite ispettive da parte dei funzionari della Direzione generale M.C.T.C.

Per quanto riguarda il numero dei locali che ogni esperto può utilizzare, questa Sede potrà concedere autorizzazioni ad operare fino a due locali di prova per ogni esperto, con possibili eccezioni per le richieste che si riferissero a provincie sprovviste di locali di prova, previo parere favorevole del Signor Coordinatore di zona.

Le dimensioni minime del locale di prova sono 15 m in lunghezza e 5 m in larghezza. Le richieste per locali di dimensioni più ridotte saranno esaminate caso per caso.

Sono fatti salvi i locali già autorizzati.

In allegato alla presente circolare è riportato l'elenco degli esperti operanti e relativi locali che risultano autorizzati alla data dell'11 dicembre 1997 dalla competente Divisione 42.

Si allega l'elenco aggiornato dei locali di prova autorizzati.

1.2) Strumentazioni

1.2.1) Metro per misurazione;

1.2.2) Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento;

1.2.3) Strumento per la registrazione automatica di almeno 24 temperature; lo strumento deve essere programmabile per i seguenti intervalli di stampa:

- minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi;

- minore o uguale a 60 minuti per i mezzi refrigeranti o caloriferi.

Lo strumento può essere atto alla registrazione contemporanea delle temperature di più di un veicolo sottoposto a prova.

Lo strumento deve anche consentire la stampa di un separato e leggibile diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari e devono consentire l'apprezzamento dei dati più significativi (ad esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato).

Solo nel caso dell'effettuazione delle prove di cui al successivo punto 3.5.2.2.1 sono necessari due strumenti con rilievo di 24 temperature ciascuno oppure uno strumento con rilievo di 48 temperature e con stampa di 2 distinti grafici;

1.2.4) almeno 24 sonde per il rilievo di temperatura (oppure 48 per le prove di cui al successivo punto 3.5.2.2.1);

1.2.5) termometro di precisione (+/- 0,2 °C) da impiegarsi per la verifica della taratura degli strumenti da effettuarsi settimanalmente a cura dell'esperto A.T.P. e in sede di controllo del locale;

1.2.6) impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il funzionamento dei gruppi frigoriferi trascinati dal motore del veicolo e sistema di raffreddamento del/i radiatore/i del veicolo;

1.2.7) lampada di potenza non inferiore a 150 W.

Il termometro di precisione deve essere sottoposto a taratura periodica almeno una volta all'anno da ente riconosciuto.

Le strumentazioni attualmente utilizzate dagli esperti dovranno essere adeguate entro un anno dalla data della presente.

In mancanza di quanto previsto al punto 1.2.6, l'esperto non può effettuare prove di veicoli aventi il gruppo frigorifero azionato direttamente dal motore termico del veicolo.

 

 

2.0) Programmazione delle prove A.T.P. e sorveglianza degli esperti.

L'esperto A.T.P. invia il programma operativo in cui sono indicati almeno i seguenti dati:

- luogo e data della lettera;

- locale di prova;

- targa del veicolo o, nel caso di attestati rilasciati alla sola carrozzeria, numero di identificazione della cassa isotermica;

- sigla A.T.P.;

- tipo di prova;

- data della prova;

- ora di inizio della prova.

La lettera deve essere inviata per raccomandata o via fax all'Ufficio provinciale competente territorialmente per locale di prova a cui deve pervenire almeno sette giorni prima dell'inizio di ciascuna prova.

Qualsiasi variazione al programma deve essere comunicato via fax o per telegramma, con almeno 24 ore di preavviso.

L'esperto deve essere presente all'inizio di ciascuna prova programmata.

Qualora non venisse rispettato quanto sopra o venisse riscontrata qualsiasi altra irregolarità, l'Ufficio provinciale non considererà validi i verbali di prova e disporrà la ripetizione delle prove, inviando all'esperto inadempiente una lettera di richiesta di giustificazioni (per conoscenza inviata anche alla Divisione 42 ed al coordinatore di zona). Se le giustificazioni richieste non risultassero plausibili, l'Ufficio provinciale M.C.T.C. provvederà ad emettere una formale lettera di diffida nei confronti dell'esperto (per conoscenza inviata anche alla Divisione 42 ed al coordinatore di zona). In caso di ulteriori inadempienze con relativa diffida, questa Sede, sulla base del rapporto dell'Ufficio provinciale, potrà procedere alla sospensione dell'attività dell'esperto e, successivamente, anche alla revoca della nomina ad Esperto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 28 febbraio 1984 [n. 1183]. In ognuna delle predette fasi l'esperto può appellarsi alla Divisione 42. L'ufficio provinciale deve predisporre almeno una visita all'anno di controllo sull'operato dell'esperto possibilmente assistendo all'esecuzione di una prova.

I verbali di ispezione devono pervenire a questa Sede e devono contenere un giudizio sull'operato dell'esperto.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati direttamente da Funzionari di questa Sede centrale o dei Centri Prova Autoveicoli, anche senza alcun preavviso.

Resta salva la facoltà da parte di questa Sede, per i casi di particolare gravità, di procedere direttamente alla sospensione od alla revoca della nomina.

La mancata presentazione del veicolo alla data prevista per le prove non implica alcuna responsabilità dell'esperto.

 

 

3.0) Effettuazione delle prove A.T.P., uso delle strumentazioni e modalità operative.

3.1) Identificazione e documenti del mezzo di trasporto A.T.P.

La dichiarazione dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. in caso di precedente Attestato non disponibile deve contenere tutti i dati tecnici del precedente Attestato.

L'esperto deve accertare, preventivamente, i seguenti dati:

3.1.1) numero di telaio;

3.1.2) numero di targa (se ricorre il caso);

3.1.3) targhetta della carrozzeria;

3.1.4) targhetta del gruppo frigorifero (se ricorre il caso);

3.1.5) riscontro sulla carta di circolazione e sull'Attestato nazionale ed internazionale dei predetti dati: controllare i dati rispetto a quanto riscontrato sul veicolo.

Qualora l'attestato non fosse disponibile, è necessario richiedere:

a - copia della denuncia di smarrimento, furto o altro;

b - dichiarazione di un Ufficio provinciale M.C.T.C. che al mezzo di trasporto era stato rilasciato un attestato nazionale od internazionale.

L'Ufficio provinciale, in quest'ultimo caso, può avvalersi o:

- dell'archivio per targa;

- dell'archivio delle dichiarazioni di conformità;

- dell'archivio dei verbali degli esperti A.T.P. o delle stazioni di prova A.T.P.;

- di copia in semplice del precedente verbale dell'esperto A.T.P. o stazione di prova A.T.P.

Qualora uno o più dati di cui ai precedenti punti 3.1.1/2/3/4/5 non fossero congruenti, l'esperto può procedere nell'effettuazione della prova evidenziando nei verbali le anomalie riscontrate; nella lettera di trasmissione dei verbali devono essere evidenziate dette anomalie. Il rilascio dell'attestato potrà avvenire solo dopo l'avvenuta regolarizzazione a cura dell'Ufficio provinciale competente dei documenti non conformi.

3.2) Prove secondo il paragrafo 29, allegato 1, appendice 2, dell'Accordo A.T.P.

Si applicano tutte le disposizioni del par. 29 a) (esame generale del mezzo di trasporto), 29 b) (prova di impenetrabilità dell'aria), c-i) (decisioni), d) (verbale di prova).

Alle verbalizzazioni devono essere allegate:

- copia del precedente attestato (oppure dichiarazione di cui all'alinea b) del punto 3.1.5);

- copia della targhetta applicata;

- precompilazione del nuovo attestato in tre copie;

- lettera di trasmissione.

Deve essere allegato alle verbalizzazioni anche la copia della carta di circolazione se sono strutture isotermiche permanentemente installate.

3.3) Prove secondo il paragrafo 49, allegato 1, appendice 2, dell'Accordo A.T.P.

Il numero ed il posizionamento degli strumenti di misura delle temperature deve essere quello indicato nei paragrafi 3 e 4 dell'Allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo A.T.P.

La temperatura media interna si calcola come media dei valori di temperatura interna misurati.

La temperatura media esterna si calcola come media dei valori di temperatura esterna misurati.

Per i calcoli devono considerarsi i predetti valori medi.

La temperatura media interna all'inizio della prova deve essere pari a quella media esterna con una tolleranza di +/- 2 °C; comunque nessun singolo valore della temperatura interna può essere inferiore a + 15 °C.

All'inizio della prova, lo scarto massimo tra i singoli valori delle temperature interne non deve superare i 4 °C; lo stesso dicasi per le temperature esterne.

La temperatura media esterna ed ogni singolo valore di temperatura esterna non deve essere inferiore a + 15 °C in ogni fase della prova.

La lettura delle temperature interne ed esterne deve essere effettuata almeno una volta ogni quindici minuti.

Deve essere stampato un diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne.

Il diagramma continuo temperatura-tempo può essere stampato anche al termine della prova.

3.3.1) Mezzi refrigeranti

Si applica quanto indicato al paragrafo 49 a) dell'Allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo A.T.P. ed al precedente punto 3.3, con le seguenti integrazioni:

- il tempo di congelamento delle piastre eutettiche non deve essere superiore alle 24 h;

- la fase di congelamento piastre deve essere registrata e la temperatura media esterna ed interna non deve essere inferiore a + 15 °C;

- durante la prova non sono ammessi ricongelamenti della soluzione eutettica;

- deve essere misurata, al termine della fase di congelamento, la temperatura delle due piastre eutettiche più sfavorite che deve risultare inferiore alla temperatura minima della classe; di ciò deve essere riportata nota sul verbale;

- sulla base dei verbali di visita e prova relativa ai mezzi a piastra eutettica fissa, in attesa dell'emanazione di una specifica metodologia di prova in sede internazionale, l'Ufficio provinciale può rilasciare solo l'attestato nazionale.

3.3.2) Veicoli frigoriferi

Si applica quanto indicato al par. 49 b) dell'allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo A.T.P. ed al precedente punto 3.3, con le seguenti integrazioni:

- dopo il raggiungimento della temperatura limite della classe (da effettuarsi, in base alla normativa vigente, in un tempo massimo di 6 ore) è necessario mantenere in funzione il gruppo per un tempo superiore a quello minimo per rilevare l'intervento del termostato per 3 cicli;

- durante il blocco di funzionamento del gruppo frigorifero dovuto al termostato è ammesso un aumento massimo dei singoli valori della temperatura interna di 3 °C rispetto alla temperatura limite prevista per la classe;

- qualora, durante la prova, avvenga uno sbrinamento automatico del frigorifero deve essere riportato a verbale la relativa annotazione.

Per gruppi frigoriferi funzionanti sia ad energia elettrica che con motore autonomo, è possibile effettuare la sola prova con impiego della rete elettrica; in ogni caso l'esperto deve accertare il corretto funzionamento del gruppo alimentato con motore autonomo, tale verifica deve essere riportata nelle annotazioni conclusive sul verbale.

Nel caso di gruppi frigoriferi azionati dal motore termico del veicolo, aventi o meno anche la possibilità del funzionamento elettrico, la prova deve essere effettuata con il gruppo trascinato dal motore termico.

Qualora non possa essere garantita la funzionalità del gruppo, il mezzo di trasporto può essere classificato IN o IR senza procedere allo smontaggio del gruppo stesso purché sia rispettato quanto previsto al precedente punto 3.2.

Sulla carta di circolazione di tali veicoli alla voce "carrozzeria" dovrà essere indicato: "furgone isotermico A.T.P. con gruppo frigorifero non idoneo a norma A.T.P.".

Sull'Attestato deve essere riportata analoga dicitura (punto 7.2.5 attestato internazionale e punto 6.4 attestato nazionale).

Si ricorda che, qualora il mezzo è dotato di dispositivi termici amovibili o non autonomi (ad esempio gruppo frigorifero solamente trascinato) le sigle d'identificazione A.T.P. devono essere completate con la lettera X.

Poiché i gruppi frigoriferi di ultima generazione mantengono la temperatura interna della cassa isotermica praticamente costante o mediante la gestione elettronica, che alterna cicli di raffreddamento a cicli di riscaldamento, oppure mediante la parzializzazione del compressore, cioè con il funzionamento con un numero ridotto di cilindri del compressore, non è possibile evidenziare le fasi d'intervento del termostato. In questi casi l'esperto deve verbalizzare una registrazione a "diagramma costante" per almeno 15 minuti dopo che è stata raggiunta la temperatura limite della classe.

Nel caso di gruppi frigoriferi azionati dal motore termico del veicolo, aventi anche la possibilità del funzionamento elettrico, la prova può essere effettuata anche con il funzionamento elettrico con le stesse modalità di prova dei gruppi autonomi. In questo caso l'esperto deve accertare il corretto funzionamento del gruppo frigorifero azionato dal motore termico del veicolo.

3.3.3) Mezzi caloriferi

Si applica quanto indicato ai par. 49 c) dell'Allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo A.T.P. ed al precedente punto 3.3.

3.3.4) Disposizioni comuni ai veicoli refrigeranti, frigoriferi e caloriferi

Si applicano le disposizioni dei par. 49 d-i) (valutazione dei risultati delle prove) e 49 e) (verbali) dell'Allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo A.T.P.

Ai verbali devono essere allegati:

- registrazione delle temperature medie interne ed esterne durante la prova;

- diagramma registrato, con indicazione dell'inizio della fase utile di prova.

3.4) Prove sui veicoli coibentati e strutture coibentate

Le prove sono effettuate con le stesse modalità di cui al precedente punto 3 tranne quanto segue:

- i veicoli coibentati mantengono la precedente sigla con il suffisso CO e non possono avere una superficie interna superiore a 25 m2 secondo quanto previsto dalla circolare n. 48/86 e successive modificazioni ed integrazioni; in caso di superfici maggiori deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviarsi anche alla competente Divisione della Direzione generale M.C.T.C.;

- le strutture coibentate non possono avere una superficie interna superiore a 30 m2 (con tolleranza di misurazione fino a 30,49 m2); in caso di superfici maggiori deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviarsi anche alla competente Divisione della Direzione generale M.C.T.C.;

- i veicoli coibentati e le strutture coibentate, stante l'attuale normativa, possono ottenere solamente l'attestato nazionale ad eccezione dei prototipi sottoposti a prova nelle stazioni di prova;

- sul verbale di prova deve essere specificato se trattasi di veicolo coibentato o di struttura coibentata;

- il numero delle sonde di misura della temperatura può essere limitato agli otto angoli interni, o più prossimi ad essi, ed esterni della carrozzeria.

3.5) Prove sui mezzi multiscomparto

Si deve verificare, in ogni caso, oltre a quanto dopo riportato, il rispetto delle prescrizioni di costruzione indicate nella circolare prot. n. 2702/4214 A - B181 del 27 dicembre 1993. In caso di verifica negativa deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviarsi anche alla competente Divisione della Direzione generale M.C.T.C.

3.5.1) Veicoli con parete mobile:

3.5.1.1) prove sulla carrozzeria:

Si applica quanto già indicato al precedente paragrafo 3.2; qualora lo stato e la tenuta della parete mobile non sia soddisfacente, il verbale deve essere negativo.

3.5.1.2) prove del dispositivo termico

Si applica quanto già indicato al precedente paragrafo 3.3.2; la parete mobile deve essere tolta o sollevata.

3.5.1.3) note

Nel verbale deve essere apposta una annotazione del seguente tipo:

"Carrozzeria multiscomparto a parete mobile di spessore pari a .......... mm;

Stato della parete mobile ..............".

3.5.2) Veicoli con parte fissa

3.5.2.1) prove sulla carrozzeria

3.5.2.1.1) carrozzeria avente scomparti di spessori uguali

Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.2 ripetendo le prove su entrambi gli scomparti; deve essere emesso un verbale per ogni scomparto.

3.5.2.1.2) carrozzeria avente scomparti di spessore diverso

Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.5.2.1.1.

3.5.2.2) prove dei dispositivi termici

3.5.2.2.1) dispositivo termico unico con parti evaporanti separate nei due scomparti

Si procede come indicato ai precedenti paragrafi 3.3.1 o 3.3.2, secondo il caso che ricorre, con un'unica prova contemporanea per i due scomparti.

Deve essere emesso un verbale per ogni scomparto.

3.5.2.2.2) presenza di un dispositivo termico per ogni scomparto o per un solo scomparto.

Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.3.1 o 3.3.2, secondo il caso che ricorre, con due prove da effettuarsi separatamente sui due scomparti se sono presenti due dispositivi termici.

Deve essere emesso un verbale per ogni scomparto dotato di dispositivo termico.

 

 

4) Targhette.

Per ogni veicolo sottoposto a prova con esito regolare viene fornita una targhetta a cura dell'esperto, da apporre mediante incollaggio e annegamento oppure mediante rivetti sul lato destro anteriore in basso della carrozzeria o in prossimità del fondo posteriore per le cisterne.

Le targhette sono aggiuntive rispetto a quelle originali e non sostitutive.

La targhetta deve avere dimensioni minime 120 × 60 mm, deve essere in materiale alluminio o acciaio inossidabile e deve riportare impresso in modo indelebile le seguenti diciture con caratteri alti 5 mm minimo:

ESPERTO A.T.P.: 

 

(COGNOME E NOME)  

SIGLA A.T.P.: 

 

(FNA-IN-FRC-COIN ecc.) 

N. IDENTIF.: 

 

(della carrozzeria isotermica) 

COSTRUTTORE: 

 

(della carrozzeria isotermica) 

ANNO COSTR.: 

 

(della carrozzeria isotermica) 

DATA DI APPLICAZIONE: 

 

(giorno, mese, anno) 

I dati relativi a "n. identificazione", "costruttore", "anno di costruzione" vanno desunti dal certificato A.T.P. scaduto o in scadenza e da targhette precedenti o della marcatura del costruttore della furgonatura isotermica, come prevista dal paragrafo 6, allegato 1, Appendice 1, dell'accordo A.T.P.

L'apposizione della targhetta deve essere controllata dai tecnici degli Uffici provinciali in sede di revisione del veicolo. In caso di smarrimento della targhetta, previa presentazione di regolare denuncia, l'utente deve presentare copia del verbale di prova dell'esperto o richiedere un duplicato della targhetta stessa all'esperto che ha effettuato la prova.

Sui gruppi frigoriferi non vanno apposte targhette dell'esperto.

L'altezza dei caratteri impiegati deve essere almeno 4 mm.

 

 

5) Prove con esito negativo ed eventuali declassamenti.

Qualora la prova non sia superata, l'esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale competente per residenza del proprietario e, qualora sia diverso, all'Ufficio provinciale competente per la sorveglianza dell'esperto nonché alla Divisione 42 della Direzione generale M.C.T.C.

Nel caso la prova non venisse superata per un'inefficienza sanabile del sistema di raffreddamento, il mezzo di trasporto può essere ripresentato all'esperto, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova motivata lettera di prenotazione. Sul verbale della nuova prova devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.

In caso di esito negativo delle suddette prove, il veicolo deve o essere sottoposto a visita e prova presso una stazione di prova A.T.P. oppure essere declassato a veicolo per trasporto di cose riportando sulla carta di circolazione la seguente dicitura: "mezzo non idoneo a norma A.T.P.".

Qualora il veicolo risulti idoneo per una sigla A.T.P. inferiore rispetto a quella originale, l'esperto è autorizzato ad emettere verbali con esito positivo con indicazione del declassamento del mezzo alle seguenti condizioni:

- il proprietario del veicolo deve rilasciare dichiarazione scritta autorizzativa del declassamento nei confronti dell'esperto; l'originale di tale dichiarazione deve essere allegato ai verbali;

- sui verbali dell'esperto deve essere apposta, al termine, una frase del seguente tenore: "declassamento da ............... a ............... ai sensi della circ. ..............;

- sull'attestato, pur lasciando inalterato il valore del coefficiente K, deve essere apposta la dicitura "declassato a ............... (sigla A.T.P. del mezzo)".

Qualora il proprietario con concordi per iscritto sul declassamento, l'esperto deve emettere un verbale negativo, e seguire la procedura di cui sopra.

 

 

6) Verbali.

Ogni prova porterà alla stesura di un verbale, composto di più parti oltre gli allegati, redatto su una modulistica conforme all'Allegato 1, Appendice 1, dell'Accordo A.T.P.:

Parte 1 del verbale conforme al modello 1A o 1B secondo il caso che ricorre;

Parte 2 del verbale conforme al modello 3;

Parte 3 del verbale, se ricorre il caso, secondo il modello 7 o 8 o 9;

Parte 4 del verbale conforme al modello allegato alla presente circolare.

Il verbale deve essere numerato, vedasi Parte 1A o 1B, secondo l'esempio di cui sotto:

96001

96 = anno di emissione

001 = numero progressivo

Il verbale originale deve essere redatto almeno in tre copie di cui una in bollo. L'originale in bollo deve essere presentato all'Ufficio provinciale al fine del rilascio dell'Attestato; la copia in semplice del verbale deve essere mantenuta agli atti dell'esperto. Un'ulteriore copia in bollo può essere rilasciata agli interessati.

Una copia in semplice deve essere inviata mensilmente (e cumulativamente ad altri verbali) all'Ufficio provinciale competente per la sorveglianza dell'esperto.

L'archivio dell'esperto e dell'Ufficio provinciale relativo alle copie semplici dei verbali deve essere conservato per un periodo minimo di 7 anni .

 

 

7) Attestati.

7.1) Validità e competenze.

Si applica attualmente quanto previsto dalla circolare n. 14/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Attestati A.T.P. rilasciati a seguito di visita e prova di un Esperto hanno, in ogni caso, validità massima di 3 anni.

Se il veicolo viene presentato a prova nei sei mesi precedenti la scadenza, può ottenere un attestato con validità massima di 3 anni dalla data di scadenza del precedente Attestato.

7.2) Rinnovo Attestato

7.2.1) Ufficio provinciale competente per il rinnovo dell'Attestato.

Il rinnovo dell'Attestato nazionale od internazionale deve essere effettuato presso l'Ufficio provinciale territorialmente competente per il locale di prova dell'esperto.

Per casi particolari quali, ad esempio, ritiro della carta di circolazione per infrazioni al codice della strada, la competenza è dell'Ufficio presso il quale è depositato il documento e si seguirà una procedura analoga a quella di cui al punto 7.2.4.

Si rammenta, inoltre, che in caso di sostituzione di dispositivi termici o casse isotermiche si applicano le relative norme in vigore.

7.2.2) Documenti necessari per il rinnovo dell'Attestato.

Devono essere presentati i seguenti documenti:

a) verbale dell'esperto in bollo;

b) copia autenticata del precedente attestato se ancora in corso di validità, oppure precedente attestato scaduto di validità in originale o dichiarazione di cui all'alinea b) del punto 3.1.5;

c) tre copie dell'Attestato predisposto dall'esperto su modelli conformi a quelli di cui alla circolare 7 febbraio 1992, n. 14/92.

L'Ufficio provinciale può provvedere direttamente all'autentica della copia dell'attestato dietro presentazione dell'originale in corso di validità.

L'esperto può predisporre l'Attestato internazionale A.T.P. anche in sostituzione dell'Attestato nazionale, salvo nel caso indicato al cap. 3.3.1 (mezzi refrigeranti) e salvo per i veicoli di cui al cap. 3.4 (veicoli coibentati e strutture coibentate) e purché risulti che siano di tipo omologato sia il mezzo di trasporto che, se ricorre, il gruppo frigorifero od altri dispositivi termici.

7.2.3) Procedura per il rinnovo dell'Attestato presso l'Ufficio provinciale che è competente sia per residenza del proprietario del mezzo di trasporto sia per la sorveglianza dell'esperto.

Oltre ai documenti di cui al punto 7.2.2 deve prodursi la domanda di rilascio Attestato a tariffa 2.3. Controllato il verbale, il responsabile dell'Ufficio provinciale firma le tre copie dell'Attestato; una copia originale, con attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di bollo, viene rilasciata al proprietario del mezzo, una copia resta nella pratica e la terza copia viene inserita in un archivio ordinato per numero di targa per eventuali smarrimenti e/o deterioramenti.

7.2.4) Procedura per il rinnovo dell'Attestato presso l'Ufficio provinciale che è competente solo per la sorveglianza dell'esperto.

Oltre ai documenti di cui al punto 7.2.2 deve prodursi la domanda di rilascio Attestato a tariffa 2.3.

Controllato il verbale, il responsabile dell'Ufficio provinciale firma le tre copie dell'Attestato; una copia originale, con attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di bollo, viene rilasciata al proprietario del mezzo, una copia resta nella pratica e la terza copia viene inviata all'Ufficio provinciale competente per residenza del proprietario per essere inserito in un archivio ordinato per numero di targa per eventuali smarrimenti e/o deterioramenti.

7.2.5) Annotazioni sulla carta di circolazione del veicolo.

Le righe descrittive delle carte di circolazione dei veicoli in regime A.T.P. devono contenere la seguente frase: "L'attestato A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione". Questa frase va riportata anche in sede di primo rilascio dell'attestato sostituendo quanto previsto dalla circolare n. 14/92.

Per le carte di circolazione aventi già la suddetta annotazione non è necessario provvedere ad alcun aggiornamento della carta. Per quanto riguarda invece i veicoli che hanno l'annotazione "Veicolo A.T.P. sigla ..............., attestato A.T.P. n. .........., scadenza ............... che fa parte integrante della carta di circolazione" si può procedere alla correzione allo sportello di qualsiasi Ufficio provinciale M.C.T.C. presentando il nuovo attestato. La correzione verrà effettuata depennando ogni riferimento alla sigla A.T.P., al numero ed alla scadenza del precedente attestato ed apponendo il timbro e la firma del responsabile. La carta così corretta ("Veicolo A.T.P. sigla ..............., attestato A.T.P. n. .........., scadenza ..............., che fa parte integrante della carta di circolazione") verrà subito restituita all'interessato e senza richiesta di alcuna tariffa.

Si potranno, poi, aggiornare i dati nell'archivio veicoli durante la procedura di eventuali aggiornamenti della carta di circolazione.

7.2.6) Soggetti autorizzati alla presentazione della pratica presso un Ufficio provinciale.

I soggetti autorizzati sono:

- il proprietario del veicolo o persona da lui delegata con firma autenticata;

- gli autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991.

 

 

8) Rilevamento statistico.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli esperti devono inviare alla Divisione 42 i dati relativi alle prove effettuate nell'anno precedente in ogni locale di prova autorizzato come da modulo allegato, nonché il loro listino prezzi.

Poiché vi è una certa inerzia da parte di alcuni esperti nell'inviare i dati richiesti, la Divisione competente è autorizzata a poter ricorrere a provvedimenti di sospensione dell'attività dell'esperto o di revoca in caso di mancati riscontri.

 

 

9) Abrogazioni.

Con la presente circolare sono annullate tutte le disposizioni emanate in precedenza ed in contrasto con la presente tra cui:

- la circolare n. 118/80 nella parte relativa agli esperti;

- la circolare n. 206/84 nella parte relativa agli esperti;

- la circolare n. 55/85 (già peraltro superata da precedente normativa);

- la ministeriale prot. n. 3442/4203/14 - B124 del 31 dicembre 1985;

- la circolare n. 143/89;

- la circolare n. 68/93.

 

 

10) Ulteriori disposizioni.

Si ricorda che, in sede di revisione dei veicoli, qualora venissero riscontrati stati d'uso della carrozzeria o dei dispositivi termici non idonei ai sensi del punto 8.1 dell'attestato internazionale o 7.1 dell'attestato nazionale, l'Ufficio provinciale deve prendere i provvedimenti del caso, relazionandone all'Ufficio provinciale competente per sorveglianza dell'esperto e alla Divisione 42 qualora il veicolo sia stato sottoposto a controllo periodico dell'esperto da poco tempo.

S'invita, inoltre, gli Uffici provinciali a sensibilizzare anche le imprese autorizzate per le revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per i problemi connessi a veicoli per trasporto specifico aventi l'attestato A.T.P. parte integrante della carta di circolazione.

Il Direttore generale

Dr. Giorgio Berruti

 

 

Allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 4 del verbale n.  

 

 

Prove programmate di cui alla comunicazione n.  

 

del 

 

all'Ufficio provinciale M.C.T.C. di 

 

 

 

Attestato precedente o dichiarazione sostitutiva di un Ufficio provinciale M.C.T.C. (da allegare): 

 

Attestato che si propone (sbarrare voce inutile): nazionale od internazionale 

 

Sigla A.T.P. che si propone: 

 

 

Osservazioni: 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto dalle seguenti parti ed allegati (sbarrare ciò che non ricorre):  

 

Parte 1 - modello 1A o 1B;  

 

Parte 2 - modello 3 

 

Parte 3 - modello 7 o 8 o 9 

 

Parte 4 

 

Allegato 1 - fotocopia targhetta applicata 

 

Allegato 2 - Diagramma/i temperatura-tempo 

 

Allegato 3 - lettura/e temperature 

 

Altro (specificare) 

 

Locale di prova: 

 

 

Tariffa applicata: 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, assumendone responsabilità civile e penale, che quanto sopra accertato e descritto consegue ad effettive verifiche e prove condotte sul mezzo di trasporto identificato nel presente verbale. 

 

Luogo: 

 

 

Data: 

 

Timbro e firma: 

 

 

 

RILEVAMENTO STATISTICO 

 

Esperto 

 

Locale di prova 

 

 

 

 

Mezzi A.T.P. 

Coibentati o strutture coibentate 

Sigla 

N. prove positive 

N. prove negative 

N. prove positive 

N. prove negative 

 

 

 

 

 

IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

DATA 

 

FIRMA 

 

 

 

NOTE: Il presente modello deve essere compilato per ogni locale di prova. La lettera X per i gruppi frigoriferi non autonomi od amovibili non deve essere considerata. 

 

 

Elenco esperti operanti e locali di prova alla data dell'11 dicembre 1997

AMANTIA CLAUDIO

F.lli Riganti S.n. c. - v. Busto Arsizio, 55 - 21054 Fagnano Olona (VA)

Carrozzeria F.lli Castelli S.n. c. - Via IV Novembre, 28 - Barzanò (CO) (19 novembre 1997)

Carrozzeria Gualtieri - V. A. Doria, 10 - Dalmine (BG)

ANTICO GIUSEPPE

Tessilblok di Chiericato U. - V. Statale Pavese, 45 - S. Angelo di Piove di Sacco (PD) (23 luglio 1992)

Italplast S.n. c. - Via Culiada, 168 - Feltre (BL) (TEMPORANEO) (10 maggio 1993)

Centro Collaudi Bassa Friuliana - Via Livelli, 167 A Crosere - 33053 Latisana (UD) (21 luglio 1997) (fino al 31 luglio 1999)

BANDINI MARCO

Ditta Pollini S.n. c. - V. Beati, 56 - Piacenza (NON OPERATIVO)

BARASTI LUCIANO

Ditta Barasti S.n. c. - V. Prima Strada, 81 - 35100 Padova

New Royal Plastic S.r.l. - Viale dell'industria, 5 - Z.I. - Conselve (PD) (28 febbraio 1997)

BARBANO SERGIO

Simon S.r.l. - V. Grandi - Z.I. 15033 Casale M. (AL)

BELLI DORIANO BRUNO

F.lli Benaglio S.n. c. - V. Di Vittorio, 5 - 55040 Capezzano Pianore (LU)

BELTRAMI STEFANO

Carrozzeria Beltrami - V. Don Franchin, 80 - 41010 Magreta (MO)

B. Plast S.n. c. - V. Caduti di Cefalonia, 16 - 40081 Minerbio (BO) (25 luglio 1997)

BERCIGA GIANCARLO

Plastoblok Italiana S.r.l. - Strada Nuova del Naviglio, 10 - 43100 Parma

BERTOLINI CLAUDIO

Plastoblok Italiana S.r.l. - Strada Nuova del Naviglio, 10 - 43100 Parma

General Plast S.r.l. - Via E. Matteri, 10 - Praticello di Gattatico (RE) (26 settembre 1989)

BORALDO MASSIMO

Carrier Frimar S.r.l. - V. dell'Industria, 14 Z.I. D-3 - 15100 Alessandria

Techauto S.r.l. - Via Europa, 4 - Sondrio (4 ottobre 1996)

BROLLI ORIANO

Via U. Braschi, 4 - 47038 Santarcangelo di Romagna (FO)

BUONGARZONI FRANCO

Buongarzoni & C. S.n. c. - V. San Diego, 13 - 62029 Tolentino (MC)

V. Filas 6 Lavis (TN) (NON OPERATIVO)

Carrozzeria Falduto Giuseppe - Zona I. 88010 Porto Salvo di Vibo Valentia (CZ) (28 febbraio 1994)

BURNELLI GAETANO

Cold Service - V. Quarto Negroni, 25 - 00040 Ariccia (Roma)

BURNELLI MARCO

Cold Service - V. Quarto Negroni, 25 - 00040 Ariccia (Roma)

CAMERA GIANBATTISTA

F.lli Castelli S.n. c. - V. IV Novembre, 28 - 22062 Barzanò (CO)

Carrozzeria Gualtieri - V. A. Doria, 10 - Dalmine (BG)

Carrozzeria Assolari S.n. c. - 24068 Cassinone di Serlate (BG)

CANNATELLA VINCENZO

Officine Lanzarone - Viale della Regione Siciliana S.E. - 88671 90124 Palermo

CAFI S.r.l. - Viale Monastir km 5 Cagliari (4 ottobre 1991)

CAPUZZO ALESSANDRO

Ditta Isovan di Chiericato Antonio Z.I. - Via dell'Industria, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

CARRIERI ALDO

Strada vicinale Cola Olidda (raccordo S.S. 16 e S.S. 16-bis) - 70054 - Gioviazzo (BA) (12 giugno 1997)

Autorettifica Calabrese di F. Rugari e C. S.r.l. - Viale Emilia, 9 - S. Maria di CZ (CZ) (23 febbraio 1994)

CECCHERINI MANLIO

Jolly Plast S.n. c. - V. Borgo Padova, 16 - 35028 Piove di Sacco (PD)

Strada dell'Alpo, 22 - Verona (12 giugno 1997)

CONSOLI DANIELE

Carrozzeria Barchesi e Marzioni - Via Clementina Nord, 120/A - Moje di Maiolati (AN) (19 ottobre 1993)

Carrozzeria CL.SA S.r.l. - Via dei Tulipani Zona Industriali - 00040 Albano Laziale (RM) (17 gennaio 1997)

COSTI PAOLO

Europa Car - V. Provinciale Lucchese, 603 - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) (27 dicembre 1991)

CRIVELLARO ENZO

Aerfrigor S.a.s. - V. 1° Maggio, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

CRIVELLARO ROBERTO MAURO

Aerfrigor S.a.s. - V. 1° Maggio, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

CURONE GIANCARLO

Ditta Doga Angelo - V. Genova, 12 - 15050 Carbonara Scrivia (AL)

DE GIOVANNI ELIO

Simon S.r.l. - V. A. Grandi Z.I: - 15033 Casale M. (AL)

DI STEFANO GUGLIELMO

"Emanuele Frigo" di Porrero Daniela - Via Torino Beltrama Lombardore (TO) (12 aprile 1994)

FRASSINI STEFANO

Plastocar S.n. c. - V. Emilia Nuova Z.I. - 47038 Sant'Arcangelo di Romanga (FO)

F.C. di Fabbri e Campidelli - V. Popilia, 228 - 47037 Rimini (FO)

GABBA DANIELE

C.O.F.I. - V. S. Anna, 5 - 15033 Casale M. (AL)

GALLINGANI SERGIO

Plastica Galli S.a.s. - V. Bosco, 28 - 42019 Scandiano (RE) (NON OPERATIVO)

GEMMI EMER

Corsinovi S.r.l. - Via dei Ceramisti, 6 - Lastra a Signa (FI) (20 novembre 1993)

GHINI CARLO Unicar - V. Emilia 49 - 47032 Bertinoro (FO)

GHIRARDO GIOVANNI

Rolfo S.p.A. - Corso Quattro Novembre, 30 - 12042 Bra (CU)

LISCO VITO

FrigoService S.n. c. - S.S. 98 km 80 + 087 - 70032 Bitono (BA) (da perfezionare)

MAININI GIORGIO

Ditta GLG di Grasselli & C. - V. XXV Luglio, 182 - Loc. Calerno S. Mario D'Enza (RE) (20 luglio 1992)

Frigomeccanica di Prioli Giorgio & C. S.n. c. - Via Nazionale, 26 - Pontedassio (IM) (19 settembre 1994)

MANGHI ATTILIO MARCO

Eurofrigo S.r.l. - V. De Pisis, 14 - 42100 Reggio Emilia (13 febbraio 1987)

Ice Car S.n. c. - Via Piave, 37 - Concorezzo di Milano (MI) (16 maggio 1997) (fino 31 dicembre 1997)

MANTOVI LUCIANO

Generale Plast - V. Mattei, 10 - 42043 Praticello di Gattatico (RE)

MARINI CLAUDIO

C.A.T.U. Z.I. S. Andrea delle Fratte S. Sisto - 06100 Perugia

Mart Plast - Strada Martana km 6 Tuscania-Viterbo (14 dicembre 1993)

MORACHIELLO STEFANO

Unitrans S.r.l. - Via Pionca 20 - 30030 Pianiga (VE)

NOVELLI GUGLIELMO

Carrozzeria A. Minonzio S.p.A. - V. Cesare Battisti, 104 - 21040 Lozza (VA)

OLIVIERO ROBERTO

C.R. Centro Refrigerazione S.r.l. - V. Silicella, 140 - 00169 Roma

PIANA MARCO

Tecnofrigo Impianti di Ciceri Gialuigi - V. E. Toti, 10 - Corbetta (MI) (3 aprile 1997)

PIROLINA ANTONIO

Veicar S.r.l. - Strada Saluzzo, 27 - 12030 Casalgrasso (CU)

POGGIOLI AMBROGI GUGLIELMO

CON.T.R.A. S.r.l. - V. Pacionotti - 00016 Monte Rotondo Scalo (Roma) (NON OPERATIVO)

RAIMONDI MARIO

Carrozzeria Ciareffi & Avella - V. degli Olmi, 20 - Sesto Fiorentino (FI)

Carrozzeria La Stazione - Largo Vanzetti 5 Grosseto (26 giugno 1991)

Carrozzeria Fiori - Via Toscana, 105 - Perignano (PI) (13 novembre 1996) NON TRASFERIBILE

ROMEO GIUSEPPE

Sicil-Frigo S.n. c. di Romeo e Barba Circ. Misterbianco - 95040 Motta s. Anastasia (CT)

Eurodiesel Costruzioni Meccaniche S.r.l. - Viale Crotone 77 - (CZ) (2 ottobre 1996)

ROSSI SERGIO

Carrozzeria Lucci Luigino & C. S.n. c. - V. Emilia, 4852 - 47038 Santarcangelo di Romagna (FO)

Fabbri Cam S.r.l. - Loc. Campogiugno Rocca S. Casciano (FO) (22 dicembre 1990)

RUSSO ENRICO

Cargoplast-Sud S.p.A. - V. Circonvallazione Esterna - 00017 Melito di Napoli (NA)

Tecnocompositi S.r.l. - Via F. Rudi, 71 - Scafati (SA) (21 marzo 1994)

SANLORENZO UGO

Framec S.p.A. - Strada Prasigliano 15 - San Giorgio M. (AL)

SCUDERI ANTONINO

Jasira S.r.l. C/da Vazzano S.S. 121 - Piano Tavola - 95040 Motta S. Anastasia (CT) (9 settembre 1997 da confermare)

SEREGNI ALDO

Carrozzeria A. Minonzio & C. S.r.l. - V. Cesare Battisti, 104 - 21040 Lozza (VA)

SERENA CARLO

Via Lazzaris 5/15 - 31027 Spresiano (TV)

Frigoservice S.n. c. - Via Val D'Ega, 12 - Cardano (BZ) NON TRASFERIBILE

Mec Car S.n. c. - Via Sommacampagna, 65/A - Verona (4 febbraio 1997)

SPINELLI LIBERO

V. Perticara 150 - 47023 Cesena (FO)

STORTI REMO

Idealcar S.r.l. - Via Artigianale, 6 - 26016 Ghedi (BS) (28 febbraio 1997)

STURIALE ENNIO SALVINO

Ditta Rossetto Luigi - V. Pelosa 1 - Padova

TAVASSI DONATO

Carrozzeria Assolari S.n. c. - Via Grinetta, 9 - Seriate (BG) (24 agosto 1994)

TERRINI ENZO

Carrozzeria Bertona &C. di Daniele Alberto - V. G. Marconi, 44 - 28021 Borgomanero (NO)

TIBALDI ALDO

C.O.F.I. - V. S. Anna, 5 - 15033 Casale M. (AL)

TISSELLI GABRIELE

Frigoriferi Tisselli S.a.s. - Via Fiorenzula 853 - 47023 Cesena (FO) (18 luglio 1996)

TOGNERI DANILO

Simon S.r.l. - V. A. Grandi - 15033 Casale Monferrato (AL)

TONTI GIANFRANCO

Via II Traversa Tratturo Castiglione S.n. Foggia

Ice Car Avellino S.p.A. Zona I. Pianodardine Avellino (NON OPERATIVO)

TONUTTI MAURIZIO

Capai S.r.l. Viale Quattro Novembre, 62 - 33010 Feletto Umberto (UD)

TORTI MARCO

Contenitori Frigoriferi Italiani S.r.l. S.S. 10 est 1/3 Reg. Bosco - 15029 Solero (AL)

TROMBIN MARIO

Framec S.p.A. Strada Pasigliano, 15 - San Giorgio M. (AL) (NON OPERATIVO)

TROTTA ADRIANO

Unitrans S.r.l. V. Pionca Pianiga (VE)

VACCARO SALVATORE

Officina Cavour di Santoro Vito & C. S.n. c. - V. I. Nievo 8 - 10024 Moncalieri (TO) (23 gennaio 1991)

Ditta Frigocamion S.a.s. - V. Isocorte, 23/B - 16164 Genova (12 settembre 1996)

VESCO CLAUDIO

Via Ognissanti, 2 - 36066 Sandrigo (VI)