§ 93.14.16 - Legge 2 maggio 1977, n. 264.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:02/05/1977
Numero:264


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzano a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 dell'accordo stesso
Art. 3.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanità e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle [...]


§ 93.14.16 - Legge 2 maggio 1977, n. 264.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970. 1

(G.U. 6 giugno 1977, n. 152, S.O.)

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzano a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanità e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

 

 

Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili

ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP)

 

(traduzione non ufficiale)

 

Capitolo primo

Mezzi di trasporto speciali

 

     Articolo 1

     Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.

 

     Articolo 2

     Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinché la conformità alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscerà la validità degli attestati di conformità rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può riconoscere la validità degli attestati di conformità rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di uno Stato che non è Parte contraente.

 

Capitolo II

Uso di mezzi di trasporto speciali per i trasporti internazionali di alcune derrate deteriorabili

 

     Articolo 3

     1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,

     - di derrate surgelate e congelate,

     - di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche se non sono surgelate o congelate,

nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.

     Nel caso di trasporti comprendenti uno o più tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovrà essere considerato a parte.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km. a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siario preceduti o seguiti da uno o più trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.

     3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che nori sono destinate al consumo da parte dell'uomo.

 

     Articolo 4

     1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovrà essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibili per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.

     2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,

     a) nessuno avrà il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorità competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanità pubblise non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorità per il rilascio dell'autorizzazione;

     b) ciascuna Parte contraente potrà, per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che ciò non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fisserà.

     3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo è richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esso sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui ciò è connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.

     4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

     - nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che è lo speditore in conformità al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;

     - negli altri casi, sulla presona fisica o giuridica che effettua il trasporto.

 

Capitolo III

Disposizioni varie

 

     Articolo 5

     Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori marittimi termici, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.

 

     Articolo 6

     1. Ciascuna Parte contraente adotterà tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo.

     2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.

 

     Articolo 7

     Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere più severe di quelle previste dal presente Acccordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunicherà alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.

 

     Articolo 8

     L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica né l'esistenza né la validità dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.

 

Capitolo IV

Disposizioni finali

 

     Articolo 9

     1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:

     a) firmandolo,

     b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica, oppure

     c) aderendovi.

     2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo 11 del mandato di tale Commissione, possono diveritare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo sarà aperto alla firma fino al 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sarà aperto all'adesione.

     4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

     Articolo 10

     1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cesserà di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

     2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, può in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verrà applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sarà applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. Le nuove parti contraenti che aderiscono all'accordo A.T.P. a partire dal 30 aprile 1999 e che applicano il paragrafo 1 di questo articolo non potranno presentare alcuna obiezione a progetti di emendamenti secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell'art. 18.

 

     Articolo 11

     1. Il presente Accordo entrera in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

 

     Articolo 12

     1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. La denunzia avrà effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.

 

     Articolo 13

     Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque nel corso di un qualunque periodo di dodici mesi consecutivi.

 

     Articolo 14

     1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sarà applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile. Il presente Accordo sarà applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non è ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

     2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile, potrà, conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.

 

     Articolo 15

     1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verrà risolta, per quando è possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa.

     2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali è sorta la controversia e sarà rinviata di conseguenza ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorrio della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potrà rivolgersi al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà rinviata per la soluzione.

     3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità del paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti contraenti in causa.

 

     Articolo 16

     1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva.

     2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.

 

     Articolo 17

     1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potrà presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indirà una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio consenso a tale richiesta.

     2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare nel termine di tre mesi le proposte che essi desiderebbero veder esaminate alla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza.

     3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonché gli Stato divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.

 

     Articolo 18

     1. Ciascuna Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento verrà indirizzato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e lo parterà a conoscenza degli altri Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo.

     2. Nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della notifica del progetto di emendamento da parte del Segretario generale, ciascuna Parte contraente può far conoscere al Segretario generale:

     a) che essa ha obiezioni contro l'emendamento proposto,

     b) che, nonostante le proprie intenzioni di accettare l'emendamento, le condizioni necessarie per tale accettazione, non sono state ancora soddisfatte nel proprio Paese.

     3. Fino a che la Parte contraente che ha inviato la comunicazione, prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo, non comunicherà al Segretario generale la sua accettazione dell'emendamento, essa avrà la possibilità, nel corso di nove mesi a partire dal giorno della scadenza del termine di sei mesi previsto per la comunicazione, di presentare obiezioni contro l'emendamento proposto.

     4. Se è stata formulata un'obiezione al progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento non si considererà accettato e non avrà effetto.

     5. Se non sarà stata formulata nessuna obiezione contro il progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento si considererà accettato dalla seguente data:

     a) quando nessuna delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, allo spirare dal termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

     b) quando almeno una delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, alla più vicina delle seguenti date:

     la data in cui tutte le Parti contraenti, dopo aver inviato tale comunicazione, avranno notificato al Segretario generale la loro accettazione del progetto; questa data verrà pertanto riportata alla fine del termine di sei mesi, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate prima che sia decorso tale termine;

     la data della scadenza del termine di nove mesi, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

     6. Ciascun emendamento considerato accettato, entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno in cui sarà stato considerato accettato.

     7. Il Segretario generale comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti contraenti se è stata sollevata un'obiezione al progetto di emendamento in conformità del paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o più parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, il Segretario generale notificherà ulteriormente a tutte le Parti contraenti se la Parte contraente o le Parti contraenti, che gli hanno inviato la comunicazione, hanno sollevato obiezioni contro il progetto di emendamento o lo hanno accettato.

     8. Indipendentemente dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi 1-6 del presente articolo, gli allegati e le appendici al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una delle Parti contraenti dichiara che, in conformità alla propria legislazione nazionale, il suo accordo è subordinato all'ottenimento di una autorizzazione speciale oppure all'approvazione da parte di un organo legislativo, il consenso di detta Parte contraente alla modifica dell'allegato sarà considerato concesso solo quando detta Parte contraente avrà dichiarato al Segretario generale che sono state ottenute le approvazioni o le autorizzazioni richieste. Nell'accordo tra le amministrazioni competenti potrà essere previsto che durante il periodo transitorio i vecchi allegati resteranno completamente o parzialmente in vigore contemporaneamente ai nuovi allegati. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore dei nuovi testi compilati in seguito all'introduzione di tali modifiche.

 

     Articolo 19

     Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:

     a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformita dell'articolo 9;

     b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformità all'articolo 11;

     c) le denunzie conformemente all'articolo 12;

     d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;

     e) le notifiche ricevute in conformità degli articoli 10 e 14;

     f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;

     g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.

 

     Articolo 20

     Dopo il 31 maggio 1971 l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazione Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.

 

 

ALLEGATO 1

Definizioni e norme dei mezzi speciali [1] per il trasporto di derrate deteriorabili

 

     1. Mezzo di trasporto isotermico. Mezzo di trasporto la cui carrozzeria [2] è costituita di pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento e il tetto, che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superificie interna ed esterna della carrozzeria in modo tale che, in base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), il mezzo di trasporto possa essere incluso in una delle seguenti due categorie:

     IN = Mezzo di trasporto isotermico normale

     caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,7 W/m² C (0,60 kcal/h m² C)

     IR = Mezzo di trasporto isotermico rafforzato

     caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,4 W/m² C (0,35 kcal/h m² C).

     La definizione del coefficiente K, denominato in alcuni Paesi coefficiente U, ed il metodo da utilizzare per misurarlo sono indicati nell'appendice 2 del presente allegato.

     2. Mezzo di trasporto - ghiacciaia. Mezzo di trasporto isotermico il quale, con l'ausilio di una fonte di freddo (ghiaccio naturale con o senza aggiunta di sale; piastre eutectiche, ghiaccio secco con o senza regolazione della sublimazione; gas liquidi con o senza regolazione dell'evaporazione, etc.) diversa da un impianto meccanico o "ad assorbimento", consente di abbassare la temperatura all'interno della carrrozzaria vuota e di mantenerla in seguito, con una temperatura media esterna di + 30 C,

     a + 7 C massimo per la classe A,

     a -10 C massimo per la classe B,

     a -20 C massimo per la classe C,

     utilizzando refrigeranti e apparecchiature adeguati. Questo mezzo di trasporto deve avere uno o più scompartimenti, recipienti o serbatoi per il refrigerante. Queste apparecchiature devono:

     essere costruite in modo tale da poter essere caricate o ricaricate dall'esterno,

avere una capacità tale che la fonte di freddo possa abbassare la temperatura al livello previsto per la classe considerata, e mantenerla in seguito a questo livello almeno per 12 ore senza aggiunte supplementari di refrigerante o di energia. Il coefficiente K dei mezzi di trasporti delle classi B e C deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m² C ( 0,35 kcal/h m² C).

     3. Mezzo di trasporto frigorifero. Mezzo di trasporto isotermico, munito di un impianto di raffreddamento individuale o collettivo per più mezzi di trasporto (gruppo meccanico a compressione, impianto ad assorbimento etc.) che consenta, ad una temperatura media esterna di +30 C di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito costantemente nel modo seguente:

Per le classi A, B e C ad ogni valore praticamente costante voluto della temperatura t1 conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:

     Classe A. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti può essere scelta tra + 12 C e 0 C incluso.

     Classe B. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti può essere scelta tra + 12 C e -10 C incluso.

Classe C. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti può essere scelta tra + 12 C e 0 C incluso.

     Per le classi E, E ed F con un valore definito praticamente costante della temperatura ti conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:

     Classe D. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a + 2 C.

     Classe E. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -10 C.

     Classe F. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -20 C.

Il coefficiente K dei mezzi di trasporto delle classi B, C, E ed F deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m² C (0,35 kcal/h m² C).

     4. Mezzo di trasporto calorifero. Mezzo di trasporto isotermico munito di un dispositivo di riscaldamento che consente di elevare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito per almeno 12 ore, senza aggiunta supplementare di calore, ad un livello praticamente costante non inferiore ai + 12 C, con la seguente temperatura media esterna della carrozzeria per le due classi:

     Classe A. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -10 C.

Classe B. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -20 C.

     Il coefficiente K dei mezzi di trasporto della classe B deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m² C (0,35 kcal/h m² C).

     5. Disposizioni transitorie. Durante un periodo di tre anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), per i mezzi di trasporto già in esercizio a tale data, potrà essere uguale o inferiore a:

-0,9 W/m² C ( 0,8 kcal/h m² C) per i mezzi di trasporto isotermici della categoria In, i mezzi di trasporto-ghiacciaia della classe A, per tutti i mezzi di trasporto-frigoriferi e per quelli caloriferi della classe A,

     -0,6 W/m² C ( 0,5 kcal/h m² C) per i mezzi di trasporto-ghiacciaia delle classi B e C ed i mezzi di trasporto caloriferi della classe B.

Inoltre, decorso il periodo di tre anni, indicato nel primo comma del presente paragrafo, e fino al momento in cui il mezzo di trasporto è ritirato dal servizio, il coefficiente K dei mezzi di trasporto-frigoriferi menzionati dalle classi B, C, E ed F non potrà che essere uguale o inferiore a 0,7 W/m² C (0,6 kcal m² C).

     Tuttavia le presenti disposizioni transitorie non saranno di ostacolo per l'applicazione di norme più severe che potranno essere fissate in alcuni Stati per i mezzi di trasporto immatricolati sul proprio territorio.

 

[1] Vagoni, autocarri, rimorchi, semirimorchi, contenitori ed altri mezzi di trasporto similari.

[2] Quando si tratta di mezzi di trasporto a cisterna, l'espressione "carrozzeria" indica nella presente definizione la cisterna stessa.

 

Allegato 1 - Appendice 1

Disposizioni relative al controllo della conformità alle norme dei mezzi di trasporto isotermici, a ghiacciata, frigoriferi o caloriferi

 

     1. Ad esclusione dei casi previsti nei paragrafi 29 e 49 dell'appendice 2 del presente allegato, il controllo della conformita alle norme prescritte dal presente allegato avra luogo nelle stazioni di collaudo indicate o autorizzate dall'autorità competente del Paese nel quale il mezzo di trasporto è stato immatricolato o registrato. Questo controllo sara effettuato:

     a) prima della messa in esercizio del mezzo di trasporto;

     b) periodicamente, almeno una volta ogni sei anni;

     c) ogni volta che l'autorità competente lo richieda.

2. Il controllo dei nuovi mezzi di trasporto prodotti in serie secondo un modello determinato può essere effettuato facendo controlli-sondaggio su almeno l'1 per cento dei mezzi di trasporto della serie. I mezzi di trasporto non saranno considerati rientranti nella stessa serie del mezzo di trasporto campione se non risponderanno almeno alle condizioni seguenti, allo scopo di assicurare che essi siano conformi al mezzo di trasporto preso come modello:

     a) se si tratta di mezzi di trasporto isotermici, il mezzo di trasporto campione potrà essere un mezzo di trasporto isotermico, a ghiacciaia, frigorifero o calorifero,

     - l'impianto isolante è analogo; in particolare il materiale isulante e il suo spessore, come pure il metodo di isolamento sono identici;

     - le attrezzature interne sono identiche o semplificate;

     - il numero delle porte, degli sportelli o delle altre aperture è uguale o inferiore;

     - la superficie interna della carrozzeria non differisce più del + 20 per cento;

b) se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto a ghiacciaia,

     - le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;

     - le attrezzature di ventilazione interna sono simili;

     - la fonte di freddo è identica;

     - la riserva di freddo per unità di superficie interna è maggiore o uguale;

     c) se si tratta di mezzi di trasporto frigoriferi ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto frigorifero,

     - le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;

     - la potenza dell'attrezzatura frigorifera per unità di superficie interna, a uguali condizioni di temperatura, è maggiore o uguale,

     d) se si tratta di mezzi di trasporto caloriferi ed il mezzo di trasporto campione può essere un mezzo di trasporto isotermico o calorifero,

- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;

     - la fonte di calore è identica;

     - la potenza dell'attrezzatura calorifica per unità di superficie interna è maggiore o uguale.

     3. I metodi e la procedura da utilizzare per effettuare il controllo di conformità alle norme dei mezzi di trasporto sono riportati nell'appendice 2 del presente allegato.

4. L'attestato di conformità alle norme viene rilasciato dall'Autorità competente su di un modulo conforme al modello riprodotto nell'appendice 3 del presente allegato. Per quanto riguarda i mezzi su strada l'attestato o una fotocopia di questo dovrà trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentato ad ogni richiesta dei controllori. Se un mezzo di trasporto può essere designato come facente parte di una qualunque categoria o classe solo in applicazione delle disposizioni transitorie, di cui al paragrafo 5 del presente allegato, la validità dell'attestato rilasciato a tale mezzo di trasporto sarà limitata al periodo previsto da tali disposizioni transitorie.

     5. Sui mezzi di trasporto saranno applicate delle sigle di riconoscimento e delle indicazioni conformemente alle disposizioni dell'appendice 4 del presente allegato. Esse dovranno essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme fissate nel presente allegato.

 

Allegato 1 - Appendice 2.

Metodi e procedure di misurazione e controllo delle proprietà isotermiche e della funzionalità dei dispositivi di raffreddamento o di riscaldamento dei mezzi speciali destinati al trasporto di derrate deteriorabili

 

     A. Disposizioni e definizioni generali

     1. Coefficiente K. Il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K, denominato coefficiente U in alcuni paesi), il quale caratterizza le proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto, è definito dalla seguente equazione:

    

dove W è la capacita termica dispensata all'interno della carrozzeria, di superficie media S e necessaria per il mantenimento a regime costante della differenza assoluta per la temperatura media interna i e la temperatura media esterna e, quando la temperatura media esterna e è costante.

     2. Superficie media S della carrozzeria è la media geometrica della superficie interna Si e della superficie esterna Se della carrozzeria

La determinazione di entrambe le superfici Si e Se si ottiene tenendo conto della particolarità della struttura della carrozzeria e delle irregolarita della superficie, come curvature, incavi per le ruote etc., e queste particolarità o irregolarità vengono annotate nella rubrica corrispondente del processo verbale delle prove previsto qui di seguito; tuttavia, se la carrozzeria ha un rivestimento del tipo lamiera ondulata, la superficie da considerare è la superficie diritta di questo rivestimento e non la superficie sviluppata.

     3. Se la carrozzeria ha la forma di parallelepipedo, la temperatura media interna della carrozzeria (i) è la media aritmetica delle temperature misurate ad una distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:

     a) negli 8 angoli interni della carrozzeria,

     b) al centro delle 6 pareti interne della carrozzeria.

     Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.

4. Se la carrozzeria ha la forma di un parallelepipedo, la temperatura media esterna della carrozzeria (e) è la media aritmetica delle temperature misurate alla distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:

     a) negli angoli della carrozzeria;

     b) al centro delle 6 pareti esterne della carrozzeria.

     Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.

     5. La temperatura media delle pareti della carrozzeria è la media aritmetica della temperatura media esterna e della temperatura media interna della carrozzeria .

     6. Regime costante. Il regime si intende costante se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- le variazioni della temperatura media interna ed esterna della carrozzeria non superano + 0,5 C per un periodo di almeno 12 ore;

     - la differenza tra la potenza termica media, misurata durante almeno tre ore prima e dopo questo periodo di almeno dodici ore, è inferiore al 3 per cento.

     B. Proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto. Metodi di misurazione del coefficiente K

     a) Mezzi di trasporto diversi dalle cisterne destinate al trasporto di liquidi alimentari.

     7. Il controllo delle proprietà isotermiche di tali mezzi di trasporto sarà effettuato a regime costante sia con il metodo del raffreddamento interno che del riscaldamento interno. In entrambi i casi il mezzo di trasporto vuoto verrà collocato in una camera isotermica.

8. Indipendentemente dal metodo impiegato, nella camera isotermica dovrà essere mantenuta, durante tutto il collaudo, una temperatura media uniforme e costante con uno scarto di + 0,5 C ad un livello tale che la differenza tra la temperatura all'interno del mezzo di trasporto e nella camera isotermica raggiunga non meno di 20 C, mentre la temperatura media delle pareti della carrozzeria sarà mantenuta ad un livello di cira + 20 C.

9. Per la determinazione del coefficiente globale di trasmissione del calore (coefficiente K) con il metodo del raffreddamento interno la temperatura di rugiada nell'atmosfera della camera isotermica dovrà essere mantenuta a + 25 C con uno scarto di + 2 C. Durante il controllo effettuato sia con il metodo del raffreddamento interno sia con quello del riscaldamento interno l'aria contenuta nella camera sarà continuamente messa in movimento in modo che la sua velocità alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.

10. Quando viene utilizzato il metodo del raffreddamento interno, all'interno della carrozzeria verranno posti umo o più scambiatori di calore. La superficie di questi scambiatori di calore dovrà essere tale che, passando attraverso di essi il gas ad una temperatura non inferiore a 0 C [1], la temperatura media all'interno della carrozzeria, a regime costante, sarà inferiore a + 10 C. Quando verranno effettuati esperimenti con il metodo del riscaldamento, si useranno dei dispositivi di riscaldamento elettrici (resistenze elettriche ecc.). Gli scambiatori di calore o i dispositivi elettrici di riscaldamento saranno dotati di un dispositivo per la corrente d'aria, la cui emissione sia sufficiente a far si che la differenza massima tra la temperatura in uno qualsiasi dei 14 punti indicati al paragrafo 3 della presente appendice, non sia superiore a 3 C dopo che sarà stato instaurato un regime costante.

 

[1] Per evitare il deposito di brina.

 

     11. Le apparecchiature per misurare la temperatura, protette dai raggi del sole, verranno dislocate all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.

     12. Verranno messe in funzione le apparecchiature di produzione e di distribuzione del freddo o del caldo, le apparecchiature di misurazione della potenza frigorifera o calorifera scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori, che danno movimento all'aria.

13. A regime costante la differenza massima tra le temperature ai punti più caldo e più freddo all'esterno della carrozzeria non dovrà superare i 2 C.

     14. La temperatura esterna media e la temperatura interna media della carrozzeria vanno misurate almeno quattro volte all'ora.

     15. L'esperimento verrà continuato per tutto il tempo necessario al fine di assicurarsi della permanenza del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice). Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovrà continuare per un periodo supplementare di 8 ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.

     b) Mezzi di trasporto a cisterna, destinati al trasporto di liquidi alimentari

16. Il metodo esposto qui di seguito si applica solo ai mezzi di trasporto-cisterna ad uno o più scompartimenti destinati esclusivamente al trasporto di liquidi alimentari, come ad esempio il latte. Ogni scompartimento di queste cisterne ha almeno una botola ed un tubo di scarico: se vi sono più scompartimenti, essi dovranno essere separati gli uni dagli altri a mezzo di divisori verticali non isolati.

     17. Il controllo viene effettuato a regime costante con il metodo del riscaldamento interno della cisterna vuota, installata in una camera isotermica.

     18. Nel corso di tutto l'esperimento la temperatura media della camera isotermica deve essere mantenuta uniforme e costante contenuta nei valori da + 15 a + 20 C con uno scarto di + 0,5 C; la temperatura media interna della cistera sarà mantenuta sui valori da + 45 a + 50 C a regime costante, mentre la temperatura media delle pareti della cisterna dovrà raggiungere i valori da + 30 a + 30 a + 35 C.

     19. L'aria nella camera sarà incessantemente mossa in modo che la sua velocità alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.

     20. All'interno della cisterna verrà installato uno scambiatore di calore. Se la cisterna ha più scompartimenti, in ciascuno di essi sarà installato uno scambiatore di calore. Questi scambiatori di calore avranno una resistenza elettrica e saranno dotati di un ventilatore la cui emissione è sufficiente a far si che la differenza tra le temperature massima e minima all'interno di ogni scompartimento non superi i 3 C dopo che sia stato stabilito un regime costante. Se la cisterna è dotata di più scompartimenti, la temperatura media dello scompartimento più freddo non dovrà differire di più di 2 C dalla temperatura media dello scompartimento più caldo, effettuando la misurazione della temperatura come indicato al paragrafo 21 della presente appendice.

     21. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, verranno installati all'interno e all'esterno della cisterna ad una distanza di 10 cm dalle pareti, nel modo seguente:

     a) Se la cisterna ha un solo scompartimento, la misurazione sarà effettuata nei seguenti punti:

     - alle 4 estremità di due diametri disposti ad angolo retto, uno verticalmente e l'altro orizzontalmente, accanto a ciascuno dei due fondi;

     - alle 4 estremità di due diametri disposti ad angolo retto, con un'inclinazione di 45 rispetto alla superficie orizzontale nel piano assiale della cisterna;

     - al centro di entrambi i fondi.

     b) Se la cisterna è formata da più scompartimenti, la misurazione sarà effettuata nei seguenti punti:

     per ciascuno dei due scompartimenti esterni,

- alle estremità di un diametro orizzontale, vicino al fondo e alle estremità di un diametro verticale vicino alla parete divisoria:

     - al centro del fondo;

     e per ciascuno dei restanti scompartimenti, almeno:

     - alle estremità del diametro, con un'inclinazione di 45 rispetto all'orizzontale vicino ad uno dei divisori, e alle estremità del diametro, perpendicolare al precedente, vicino all'altro divisorio.

     La temperatura media interna e la temperatura media esterna della cisterna sono date dalla media aritmetica di tutte le misurazioni effettuate rispettivamente all'interno e all'esterno. Per le cisterne con più scompartimenti, la temperatura media interna di ciascun scompartimento sarà data dalla media aritmetica delle misurazioni effettuate nello scompartimento, in questo caso il numero di tali misurazioni non dovrà essere inferiore a quattro.

     22. Verranno messe in funzione le apparecchiature per il riscaldamento ed il movimento dell'aria, per la misurazione della potenza termica scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori che mettono in movimento l'aria.

     23. A regime costante la differenza massima tra le temperature nei punti più caldo e più freddo all'esterno della cisterna non dovrà superare i 2 C.

     24. La temperatura media esterna e la temperature media interna della cisterna andranno misurate almeno quattro volte all'ora.

     25. L'esperimento sarà prolungato per tutto il tempo necessario ad assicurare della regolarità del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice). Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovrà continuare per un periodo supplementare di otto ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.

c) Disposizioni comuni a tutti i tipi di trasporti isotermici

     i) Controllo del coefficiente K

     26. Se lo scopo degli esperimenti non è di determinare il coefficiente K, ma solamente di verificare se questo coefficiente è inferiore ad un determinato limite, gli esperimenti effettuati alle condizioni indicate nei paragrafi da 7 a 25 della presente appendice, potranno essere interrotti non appena risulterà dalle misurazioni già effettuate che il coefficiente K corrisponde alle condizioni volute.

     ii) Precisione delle misurazioni del coefficiente K

     27. Le stazioni di controllo dovranno essere dotate dell'attrezzatura e degli strumenti necessari ad assicurare la determinazione del coefficiente K con un errore massimo di misurazione di 10 per cento.

     iii) Verbali dei controlli

     28. Per ciascun controllo sarà redatto il verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione secondo uno dei due modelli n. 1 e n. 2 più avanti riportati.

 

     Controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in servizio

     29. Per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezi di trasporto in servizio, di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1 della appendice 1 del presente allegato, le autorità competenti potranno:

     - applicare i metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice;

     - nominare degli esperti, incaricandoli di valutare l'idoneità del mezzo di trasporto di essere mantenuto nell'una o nell'altra categoria di mezzi di trasporto isotermici. Tali esperti dovranno tenere conto dei dati seguenti e trarre le proprie conclusioni sulla base di quanto segue:

     a) Controllo generale del mezzo di trasporto

     Questo controllo sarà effettuato mediante l'esame del mezzo di trasporto allo scopo di stabilire nell'ordine seguente:

     i) il carattere generale della costruzione dell'involucro isolante;

     ii) il metodo per realizzare l'isolamento;

     iii) la natura e lo stato delle pareti;

     iv) lo stato di conservazione della protezione isotermica;

     v) lo spessore delle pareti;

     e di fare tutte le osservazioni riguardanti le proprietà isotermiche del mezzo di trasporto. A questo scopo gli esperti potranno procedere a smontaggi parziali e farsi esibire qualsiasi documento necessario per effettuare il controllo (schemi, verbali dei controlli, descrizioni, fatture, ecc.).

     b) Prova di impenetrabilità dell'aria (non si applica ai mezzi di trasporto-cisterna).

     Il controllo verrà effettuato di un osservatore posto all'interno del mezzo di trasporto in una zona fortemente illuminata. Potrà essere utilizzato qualsiasi metodo che dia dei risultati più precisi.

     c) Decisioni

     i) Se le conclusioni concernenti lo stato generale della carrozzeria sono favorevoli il mezzo di trasporto potrà essere mantenuto in esercizio come mezzo di trasporto isotermico, nella categoria d'origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni. Se le conclusioni dell'esperto o degli esperti sono sfavorevoli, il mezzo di trasporto potrà essere lasciato in esercizio solo a condizione che esso superi positivamente nella stazione di controllo le verifiche descritte nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice; in questo caso esso potrà essere lasciato in esercizio per un nuovo periodo di sei anni.

     ii) Se si tratta di mezzi di trasporto prodotti in serie, secondo un tipo determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato e appartenenti ad uno stesso proprietario, si potrà, oltre all'esame di ciascun mezzo di trasporto, procedere alla misurazione del coefficiente K almeno sull'1 per cento di questi mezzi di trasporto, uniformandosi, per questa misurazione, alle disposizioni dei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice. Se i risultati del controllo e delle misurazioni sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio come mezzi di trasporto isotermici, nella loro categoria d'origine per un nuovo periodo di sei anni.

     Disposizioni transitorie da applicare ai mezzi di trasporto nuovi

     30. Durante [*] 4 anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo non c'è la possibilità di misurare il coefficiente K dei mezzi di trasporto con l'impiego dei metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice, la conformità dei nuovi mezzi di trasporto isotermici alle norme prescritte nel presente allegato potrà essere controllata applicando le disposizioni del paragrafo 29 e con la determinazione supplementare delle proprietà isotermiche, che si baserà sulla considerazione seguente:

     Il materiale isolante degli elementi principali del mezzo di trasporto (pareti laterali, pavimento, tetto, sportelli, porte, ecc.) dovrà avere uno spessore più o meno uniforme, che superi in metri la cifra ottenuta dividendo il coefficiente di conducibilità termica di questo materiale in ambiente umido, per il coefficiente K prescritto per la categoria nella quale è richiesta l'ammissione per quel mezzo di trasporto.

 

[*] In conformità alla decisione adottata dal comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.

 

     C. Efficienza dell'apparecchiatura termica dei mezzi di trasporto

     Metodi di controllo per determinare l'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto

     31. La determinazione dell'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto sarà effettuata conformemente ai metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice.

     Mezzi di trasporto-ghiacciaia

     32. Il mezzo di trasporto vuoto sarà posto in una camera isotermica, nella quale sarà mantenuta una temperatura media uniforme e costante di + 30 C con uno scarto di 05 C. L'aria della camera sarà mantenuta umida, fissando il punto di rugiada a + 25 C con uno scarto di circa + 2 C; verrà messa in movimento come indicato al paragrafo 9 della presente appendice.

     33. Dispositivi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, vengono dislocati all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.

     34. a) Per i mezzi di trasporto, diversi da quelli a placche eutectiche fisse, la quantità massima di agente frigorifero indicata dal costruttore oppure che possa effettivamente essere normalmente collocata, verrà caricata in appositi recipienti, quando la temperatura media interna della carrozzeria avrà raggiunto la temperatura media esterna della carrozzeria (+ 30 C). Le porte, gli sportelli e tutti i fori saranno chiusi, mentre i dispositivi per la ventilazione interna del mezzo di trasporto, ove esistano, verranno messi in funzione al massimo regime. Inoltre per i mezzi di trasporto nuovi verrà messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento la cui potenza sarà uguale al 35 per cento della potenza scambiata attraverso le pareti a regime costante quando viene raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non sarà effettuato nessun carico supplementare di agente frigorifero.

     b) Per il controllo dei mezzi di trasporto con placche eutectiche fisse è prevista una fase preliminare di congelamento della soluzione eutectica. A questo scopo, quando la temperatura media esterna (+ 30 C), le porte e gli sportelli verranno chiusi e sarà posto in funzione il meccanismo per il raffreddamento delle piastre per una durata di 18 ore consecutive. Se il dispositivo per il raffreddamento delle piastre è dotato di una macchina a funzionamento ciclico, la durata complessiva del funzionamento di questo dispositivo sarà di 24 ore. Sui mezzi di trasporto nuovi, subito dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento, sarà posto in funzione nella carrozzeria il dispositivo di riscaldamento, la cui potenza sarà uguale al 35 per cento della potenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando sarà stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non verrà effettuata alcuna operazione di rigelo della soluzione.

     35. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.

     36. L'esperimento verrà continuato durante 12 ore dopo che la temperatura media interna della carrozzeria avrà raggiunto il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto (A = + 7 C; B = -10 C; C = -20 C) oppure, per i mezzi di trasporto con piastre eutectiche fisse, dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento. L'esperimento sarà considerato soddisfacente se, per la durata di 12 ore, la temperatura media interna della carrozzeria non supererà tale limite inferiore.

     Mezzi di trasporto frigorifero

     37. L'esperimento sarà effettuato alle condizioni indicate nei paragrafi 32 e 33 della presente appendice.

     38. Quando la temperatura media interna della carrozzeria avrà raggiunto la temperatura esterna (+ 30 C), le porte, gli sportelli e tutte le aperture verranno chiuse e il dispositivo di raffreddamento, come pure i dispositivi di ventilazione interna (se vi sono) verranno posti in funzione al massimo regime. Inoltre, per i mezzi di trasporto nuovi verrà messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento di potenza uguale al 35 per cento delpotenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando è stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto.

     39. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.

     40. L'esperimento verrà protratto per la durata di 12 ore a partire dal momento in cui la temperatura media interna della carrozzeria avrà raggiunto:

     - il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto, se si tratta delle classi A, B o C (A = 0 C; B = -10 C; C = -20 C);

- almeno il limite superiore fissato per la presunta classe del e mezzo di trasporto, se si tratta delle classi D, E o F (D = + 2 C; E = -10 C; F = -20 C).

     La prova sarà considerata soddisfacente se il dispositivo di raffreddamento è in grado di assicurare il mantenimento, durante queste 12 ore, del regime di temperatura previsto, non tenendo conto, se del caso, dei periodi di sbrinamento automatico dell'impianto frigorifero.

     41. Se il dispositivo di raffreddamento e tutti i suoi accessori sono stati sottoposti ad un controllo a parte per la determinazione della potenza frigorifera utile alle temperature di riferimento previste ed ha ottenuto il giudizio favorevole dell'autorità competente, il mezzo di trasporto potrà essere considerato mezzo di trasporto frigorifero senza alcuna prova di efficienza, se la potenza frigorifera del dispositivo, moltiplicata per il coefficiente 1,75, è superiore alle dispersioni termiche a regime costante attraverso le pareti della carrozzeria per quella data classe di mezzi di trasporto. Pertanto queste disposizioni non si applicano ai mezzi di trasporto-campione, menzionati nel paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato.

     42. Se la macchina frigorifera viene sostituita con una macchina di tipo diverso, l'autorità competente potrà:

     a) richiedere che il mezzo di trasporto sia sottoposto alle misurazioni o ai controlli previsti nei paragrafi da 37 a 40;

     b) assicurarsi che la potenza frigorifera utile della nuova macchina alla temperatura prevista per la classe del mezzo di trasporto, sia uguale o superiore a quella della macchina sostituita;

     c) assicurarsi del fatto che la potenza frigorifera utile della nuova macchina soddisfi le disposizioni del paragrafo 41.

     Mezzi di trasporto caloriferi

     43. Il mezzo di trasporto vuoto sarà dislocato in una camera isotermica, nella quale verrà mantenuta una temperatura media costante ad un livello più basso possibile. L'aria nella camera sarà messa in movimento come indicato nel paragrafo 9 della presente appendice.

     44. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dall'irradiamento, verranno dislocati all'interno o all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.

     45. Le porte, gli sportelli e tutte le aperture saranno chiuse e il dispositivo di riscaldamento, come pure i dispositivi per la ventilazione interna (ove esistano), saranno posti in funzione al loro massimo regime.

     46. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.

     7. L'esperimento sarà protratto per 12 ore a partire dal momento in cui la differenza tra la temperatura media interna della carrozzeria e la temperatura media esterna avrà raggiunto il valore corrispondente alle condizioni stabilite per la presunta classe del mezzo di trasporto, mentre questo valore sarà aumentato del 35 per cento per i mezzi di trasporto nuovi. La prova sarà considerata soddisfacente se il dispositivo di riscaldamento sarà in grado di assicurare, per la durata di queste 12 ore, il mantenimento della differenza di temperatura prevista.

     Verbali dei collaudi

     48. Per ciascun collaudo verrà redatto un verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione in base ad uno dei modelli più avanti riportati nn. da 3 a 5.

     Controllo dell'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto in esercizio

     49. Per il controllo dell'efficienza dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto a ghiacciaia, frigorifero e calorifero in esercizio indicato ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice 1 del presente allegato, le autorità competenti potranno:

- applicare i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice;

     - designare gli esperti incaricati di applicare le disposizioni seguenti:

     a) Mezzi di trasporto a ghiacciaia

Si verificherà se la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, nel quale la temperatura sarà stata preventivamente portata al valore di quella esterna, possa essere portata alla temperatura limite, della classe del mezzo di trasporto, prevista nel presente allegato e se essa possa essere mantenuta al di sotto di tale temperatura per un periodo di durata t, quando , essendo la differenza fra + 30 C e questa temperatura limite, mentre è la differenza fra la temperatura media esterna durante la prova e la suddetta temperatura limite ad una temperatura esterna non inferiore a + 15 C. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in esercizio come mezzi di trasporto a ghiacciaia nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.

     b) Mezzi di trasporto frigoriferi

     Si verificherà se, ad una temperatura esterna non inferiore a + 15 C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto possa essere portata:

     - per le classi A, B o C, alla temperatura minima della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato;

     - per le classi D, E o F, alla temperatura limite della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato.

Se i risultati appaiono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come mezzi di trasporto frigoriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.

     c) Mezzi di trasporto caloriferi

     Si verificherà se lo scarto tra la temperatura interna del mezzo di trasporto e la temperatura esterna, che determina la classe alla quale il mezzo di trasporto appartiene (22 C per la classe A e 32 C per la classe B), prevista nel presente allegato, possa essere raggiunto e mantenuto per almeno 12 ore. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno rimanere in servizio come mezzi di trasporto caloriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore a tre anni.

     d) Disposizioni comuni ai mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi

     i) Se i risultati non sono favorevoli, i mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi potranno essere mantenuti in esercizio nella loro classe d'origine solo a condizione che superino positivamente le prove nella stazione di controllo, descritte nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice; in questo caso potranno essere lasciati in servizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.

     ii) Se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, costruiti in serie secondo un modello determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato ed appartenenti ad uno stesso proprietario, oltre all'esame dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto, per assicurarsi che la loro condizione generale sia soddisfacente, nella stazione di controllo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, potrà essere effettuato il controllo dell'efficienza delle attrezzature per il raffreddamento o il riscaldamento su almeno l'1 per cento di tali mezzi di trasporto. Se i risultanti di questo controllo e di questa prova sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.

     Disposizioni transitorie, applicabili ai mezzi di trasporto nuovi

50. Nel corso [*] di 4 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo, non è possibile determinare l'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto, utilizzando i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, la conformità alle norme dei mezzi di trasporto nuovi a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, potrà essere verificata applicando le disposizioni del paragrafo 49 della presente appendice.

 

[*] In conformità alla decisione adottata dal comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.

 

 

     MODELLI

     (Omissis)

 

Allegato 1 - Appendice 3

     Modello di attestato rilasciato per i mezzi di trasporto isotermici, a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, destinati ai trasporti terrestri internazionali di derrate deteriorabili

 

     (Omissis)

 

Allegato 1 - Appendice 4

     Sigle di riconoscimento da applicare ai mezzi di trasporto speciali

 

     Le sigle di riconoscimento, prescritte nel paragrafo 5 dell'appendice 1 del presente allegato sono formate da lettere a carattere stampatello in colore blu scuro su fondo bianco. L'altezza delle lettere dovrà essere di almeno 100 mm per i dati di classificazione e di almeno 50 mm per le date di scadenza.

     Le sigle relative alla classificazione ed alla scadenza saranno apposte esternamente, agli angoli superiori vicino alla faccia anteriore, su entrambi i lati. Esse sono le seguenti:

 

 

 

Mezzo di trasporto

Sigla di riconoscimento

 

 

 

 

Mezzo di trasporto isotermico con isolante normale

IN

Mezzo di trasporto isotermico con isolante rinforzato

IR

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzo di trasporto

Sigla di riconoscimento

 

 

 

 

Mezzo di trasporto a ghiacciaia isolante normale di classe A

RNA

Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato di classe A

RRA

Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato di classe B

RRB

Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato di classe C

RRC

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe A

FNA

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe A

FRA

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe B

FNB [*]

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe B

FRB

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe C

FNC [*]

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe C

FRC

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe D

FND

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe D

FRD

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe E

FNE [*]

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe E

FRE

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di classe F

FNF [*]

Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato di classe F

FRF

Mezzo di trasporto calorifero con isolante normale di classe A

CNA

Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato di classe A

CRA

Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato di classe B

CRB

 

 

 

[*] Vedi le disposizioni transitorie al paragrafo 5 del presente allegato.

 

     Se il veicolo è dotato di dispositivo termico amovibile oppure non autonomo e nel caso in cui il dispositivo termico comporti particolari condizioni d'uso, il marchio o i marchi identificativi verranno completati con la lettera X, ad esempio nei seguenti casi:

     1. Nel caso di un veicolo refrigerante:

     Quando le piastre eutettiche devono essere poste in un altro ambiente per essere congelate.

     2. Nel caso di un veicolo frigorifero:

     2.1 Quando il motore del compressore è lo stesso del veicolo.

2.2 Quando lo stesso gruppo frigorifero o una parte di tale gruppo è amovibile, la quale cosa impedirebbe il suo funzionamento.

     Sotto le sigle di identificazione sopra elencate, si indicherà la data di scadenza di validità dell'attestato rilasciato per il mezzo di trasporto (mese, anno), che figura nella rubrica 8 dell'appendice 3 del presente allegato.

     Modello

 

RNA

5 = mese (maggio)

 

 

 

 

>

scadenza di validità dell'attestato

5-1974

1974 = anno

 

 

 

 

ALLEGATO 2

Condizioni di temperatura da osservare durante il trasporto di derrate surgelate e congelate

 

     La temperatura più elevata in qualunque punto della merce al momento del carico, durante il trasporto e al momento dello scarico non deve superare i valori sotto indicati per ciascun prodotto. Tuttavia se talune operazioni tecniche come, ad esempio, lo sbrinamento dell'evaporatore del mezzo di trasporto frigorifero richiedono, per breve tempo, un limitato aumento della temperatura di una qualunque parte della merce, è tollerato un aumento di 3 °C delle temperature indicate qui di seguito per le derrate corrispondenti.

 

Creme e succhi di frutta concentrati, congelati o surgelati

- 20 °C

Pesce congelato o surgelato

- 18 °C

Altre derrate surgelate

- 18 °C

Burro e altre materie grasse congelate

- 14 °C

Frattaglie, rossi d'uovo, volatili e selvaggina congelati

- 12 °C

Carni congelate

- 10 °C

Altre derrate congelate

- 10 °C

 

 

ALLEGATO 3

     Condizioni di temperatura da osservare durante il trasporto di alcune derrate che non sono né surgelate né congelate

 

     Durante il trasporto, la temperatura di tali derrate non deve superare quelle indicate qui di seguito:

Frattaglie

+ 3 °C [3]

Burro

+ 6 °C

Selvaggina

+ 4 °C

Latte in cisterna (fresco o pastorizzato) destinato al consumo immediato

+ 4 °C [3]

Latte industriale

+ 6 °C [3]

Prodotti del latte (yoghurt, kefir, panna e formaggio fresco)

+ 4 °C [3]

Pesce [1] (deve essere sempre trasportato "sotto ghiaccio")

+ 2 °C

Prodotti preparati a base di carne [2]

+ 6 °C

Carne (escluse le frattaglie)

+ 7 °C

Volatili e conigli

+ 4 °C

 

[1] Escluso il pesce affumicato, salato, seccato o vivo.

[2] Esclusi i prodotti stabilizzati tramite salatura, affumicatura, essiccazione oppure sterilizzazione.

[3] In linea di principio la durata del trasporto non deve superare le 48 ore.

 

1  Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 29 maggio 1979, n. 404.