§ 93.14.17 - D.P.R. 29 maggio 1979, n. 404.
Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:29/05/1979
Numero:404


Sommario
Art. 1.  Attestato di conformità
Art. 2.  Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi
Art. 3.  Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio
Art. 4.  Validità dell'attestato
Art. 5.  Norma transitoria per i mezzi nuovi


§ 93.14.17 - D.P.R. 29 maggio 1979, n. 404.

Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

(G.U. 24 agosto 1979, n. 232)

 

     Art. 1. Attestato di conformità

     L'attestato di conformità alle norme dell'accordo ATP relative ai mezzi speciali per i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili, viene rilasciato, su modello conforme all'appendice 3 dell'allegato 1 all'accordo stesso, dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero della sanità.

 

          Art. 2. Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

     L'attestato di conformità di cui all'art. 1 è rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

     Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti.

     In condizioni di reciprocità possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.

 

          Art. 3. Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio

     L'attestato di conformità di cui all'art. 1 per i mezzi speciali già in servizio è rilasciate sulla base di verbali di collaudo di cui all'art. 2 ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneità rilasciata da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

     Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 4. Validità dell'attestato

     L'attestato di conformità ha una durata di sei anni se rilasciato sulla base dei verbali di cui all'art. 2, ovvero la durata di tre anni se rilasciato in base alla dichiarazione di idoneità di cui all'art. 3.

 

          Art. 5. Norma transitoria per i mezzi nuovi

     Sino al 30 settembre 1981 possono essere applicate le disposizioni transitorie previste dai paragrafi 30 e 50 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.