§ 98.1.37788 - Circolare 19 maggio 1997, n. 304 .
Ulteriore decentramento di competenze circa la gestione giuridico - economica e disciplinare - amministrativa del personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/05/1997
Numero:304

§ 98.1.37788 - Circolare 19 maggio 1997, n. 304 .

Ulteriore decentramento di competenze circa la gestione giuridico - economica e disciplinare - amministrativa del personale dipendente delle Accademie e dei Conservatori di musica - Modelli viventi.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Ai Direttori delle accademie  

 

e dei conservatori di musica 

 

Ai Direttori amministrativi delle  

 

accademie e dei conservatori di musica 

 

Ai Provveditorati agli studi 

 

Ai Presidenti dei consigli di amministrazione 

 

delle accademie e dei conservatori di musica 

 

Ai Revisori dei conti delle accademie e dei 

 

conservatori di musica 

 

Alla Ragioneria centrale presso il ministero 

 

della pubblica istruzione 

 

Alle Ragionerie provinciali dello stato 

 

Alla Corte dei conti - ufficio di coordinamento 

 

 

Il vigente contesto normativo sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, ha introdotto, come è noto, rilevanti novità volte a ridefinire il rapporto e il ruolo delle istituzioni scolastiche sia con gli uffici Amministrazione centrale e periferica, sia con le realtà locali di altri settori della pubblica amministrazione.

In tale contesto le Accademie e i Conservatori di musica, quali istituti di alta cultura, hanno assunto una particolare importanza per la loro specificità istituzionali, organizzative, educative e culturali.

Le innovazioni più significative, per quanto attiene all'oggetto della presente circolare, sono contenute nell'art. 13 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, nell'art. 45 del D.L gs 3 febbraio 1993, n. 29, nel D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 539, nel T.U. 16 aprile 1994, n. 297 e, da ultimo C.C.N. L. - comparto scuola - e nel successivo accordo decentrato concluso in attuazione, dell'art. 30 del C.C.N. L stesso, con i quali è stato disciplinato il passaggio dal comparto "Ministeri" al comparto "Scuola" dei Direttori amministrativi delle predette istituzioni.

Venuta meno, pertanto, la riserva di cui all'art. 264 - comma 7 - del T.U. n. 297 del 1994, secondo il quale: "al personale appartenente al ruolo di Direttore amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del contratto scuola le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del personale del comparto Ministeri", i direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica sono passati, ex lege, nel comparto "Scuola".

Alla luce di quanto sopra ed in presenza di numerosi quesiti e richieste di istruzioni rivolte a questo Ispettorato sull'argomento da parte delle istituzioni in parola e dai diretti interessati e fermo restando il decentramento previsto e disciplinato dall'art. 13 della legge L. n. 417 del 1989 citata nei confronti del personale docente e non docente dipendete dalle predette istituzioni, ai fini di una puntuale ed univoca applicazione sul terreno nazionale del nuovo contesto normativo, si impartiscono le seguenti disposizioni.

 

 

A. - Direttori amministrativi

La competenza del Direttore delle Accademie e dei Conservatori di musica ad emanare atti e provvedimenti che incidono sullo stato giuridico, economico - amministrativo e disciplinare del personale dipendente delle suddette istituzioni, esclusi quelli riservati ex lege al Ministero - Ispettorato per l'istruzione Artistica - è estesa anche nei confronti dei Direttori amministrativi.

Conseguentemente, il Direttore delle Accademie e dei Conservatori di musica anche nei confronti dei direttori amministrativi, (l'elencazione è puramente indicativa):

a) Autorizza le assenze dal servizio per malattie, i premessi retribuiti e non, i permessi brevi, le ferie, ecc.;

b) Adotta i provvedimenti di ricostruzione di carriera e di inquadramento nei livelli e nelle fasce retributive, di computo, di riscatto, di ricongiunzione di periodi assicurativi e di trasferimento degli stessi presso l'I.N. P.S. per la conseguente costituzione della posizione assicurativa, di quiescenza e previdenza;

c) Autorizza, ove possibile, e tenute presenti le esigenze di servizio e di funzionamento e nei limiti e con modalità previste dalle norme vigenti, rapporti di lavoro a tempo parziale del personale dipendete;

d) Procede alle contestazioni di addebito ed irroga le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e del rimprovero scritto della cui potestà è titolare e rimette gli atti al Ministero - Ispettorato per l'Istruzione Artistica - per le sanzioni di grado superiore, quali: la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ecc.

Permane, come già accennato, la competenza del Ministero - Ispettorato per l'Istruzione Artistica, a provvedere:

a) alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e alla relativa conferma;

b) alla concessione dell'ulteriore periodo di 18 mesi di assenza del servizio nei casi particolarmente gravi;

c) al trattamento in servizio ai sensi dell'art. 15 della L. 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;

d) alla risoluzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;

e) alla irrogazione, in via esclusiva delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Direttori delle Accademie e dei Conservatori di musica e a quelle di grado superiore al rimprovero verbale e al rimprovero scritto per tutto il restante personale.

È appena il caso di ricordare, in quanto ampiamente sottolineato dalle precedenti circolari sull'argomento, che, a norma del comma 3 dell'art. 13 della L. n. 417 del 1989: "le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei Direttori sono svolte dalle Ragioneria provinciali e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio".

 

 

B - Modelli viventi

La particolare posizione giuridico - economico ed amministrativa dei modelli viventi delle Accademie e dei Licei Artistici, che presenta intrinseche peculiarità rispetto allo status sia del personale docente che non docente di ruolo e non di ruolo delle predette istituzioni, è stato disciplinato fondamentalmente dell'art. 18 della L. 9 agosto 1978, n. 463 e dall'art. 275 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Tali disposizioni, mentre configuravano il particolare rapporto di dipendenza dei modelli viventi con l'istituzione di riferimento, ne sottolineano gli elementi costitutivi essenziali:

a) durata annuale del contratto di lavoro a tempo determinato, qualunque sia l'orario settimanale;

b) retribuzione per tutti i mesi dell'anno in rapporto all'orario di servizio attribuito;

c) orario di servizio non inferiore a 10 né superiore a 20 ore settimanali.

Alla luce degli indicati riferimenti normativi e degli altri principi dall'ordinamento scolastico applicabili, in quanto compatibili, anche al personale appartenete alla categoria dei modelli viventi, la Direzione Generale del Personale - Ufficio Bilancio - con precedenti istruzioni volte a regolamentare, sia la stipulazione dello specifico contratto di lavoro a tempo determinato tra le istituzioni interessate ed il Personale in questione, sia la nuova procedura per l'erogazione del conseguente trattamento economico spettante.

Si ribadisce, al riguardo, che questo Ispettorato con provvedimento del 6 dicembre 1996, vistato dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica Istruzione in data 30 dicembre 1996 al n. 764, che si trascrive in calce alla presente, ha adeguato la misura oraria della retribuzione spettante ai modelli viventi, commisurandola al trattamento economico della terza qualifica del personale A.T.A. della scuola, ai sensi dell'art. 275 del D. L.gs. 16 aprile 1994, n. 297, con i miglioramenti di cui al C.C.N. L.- Comparto Scuola - e successive integrazioni.

Si precisa, inoltre, che la retribuzione oraria del personale in questione, tenuto presente l'orario d'obbligo di servizio, stabilito ex lege, nella misura massima di 20 ore settimanali, deve essere rapportata a 20/20 del suindicato trattamento economico e non in 20/36 come, per errore materiale di trascrizione, è stato indicato nel fax - simile di contratto allegato alle surricordate precedenti circolari.

Il Capo dell'ispettorato

(Dott. Giancarlo Cerreto)