§ 27.1.176 - L. 17 ottobre 2008, n. 167.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:17/10/2008
Numero:167


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali)
Art. 2.  (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
Art. 3.  (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative)
Art. 4.  (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative)
Art. 5.  (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
Art. 6.  (Disposizioni diverse)
Art. 7.  (Abrogazioni)
Art. 8.  (Allegati)


§ 27.1.176 - L. 17 ottobre 2008, n. 167.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

(G.U. 30 ottobre 2008, n. 255 - S.O. n. 242)

 

Art. 1. (Disposizioni generali)

     1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2007, n. 245, nonchè negli stati di previsione ristrutturati con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono introdotte, per l’anno finanziario 2008, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

     1. Nell’articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «797.859.956 euro» sono sostituite dalle seguenti: «997.859.956 euro».

 

     Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative)

     1. Nel comma 1 e nella rubrica dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

     2. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell’unità previsionale di base “interventi“ del programma “prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana“, nell’ambito della missione “tutela della salute“ dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l’anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

     1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2008.

     1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2008, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base “interventi“ e “investimenti“ del programma “ricerca per il settore della sanità pubblica“, nell’ambito della missione “ricerca e innovazione“ dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     1-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 2008, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

     1-sexies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’interno e della difesa il “Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell’area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area“ dell’unità previsionale di base “oneri comuni“ del programma “fondi da assegnare“, nell’ambito della missione “fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2008.

     1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2008, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

     1-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

 

     Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative)

     1. Nei commi 1, 2 e 3 e nella rubrica dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» e «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» e «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

     2. All’articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «3-bis. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2008, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.

     3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

     3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca».

 

     Art. 5. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

     1. Nei commi 1 e 2 e nella rubrica dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero delle infrastrutture» e «Ministro delle infrastrutture» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

     2. All’articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

     2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2008, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 60 ufficiali piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

     2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2008, è fissato in 141 unità.

     2-quinquies. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base “funzionamento“ del programma “sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste“, nell’ambito della missione “ordine pubblico e sicurezza“ del medesimo stato di previsione.

     2-sexies. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

     2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle capitanerie di porto, di cui all’unità previsionale di base “funzionamento“ del programma “sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste“, nell’ambito della missione “ordine pubblico e sicurezza“ dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato».

 

     Art. 6. (Disposizioni diverse)

     1. Nel comma 8 dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,» sono inserite le seguenti: «e al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,».

 

     Art. 7. (Abrogazioni)

     1. Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono abrogati.

 

     Art. 8. (Allegati)

     1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2008 nell’allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono riportate nell’allegato 1 alla presente legge.

 

 

Allegato

(Omissis)