§ 98.1.31118 - D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460.
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1991
Numero:460


Sommario
Art. 1.      1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è sostituita dalla seguente


§ 98.1.31118 - D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460. [1]

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

(G.U. 23 aprile 1992, n. 95)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

     Ritenuta la necessità di precisare in quale fase dell'iter autorizzatorio per gli impianti di smaltimento dei rifiuti si colloca la procedura di valutazione della compatibilità ambientale;

     Ritenuto che tale precisazione ha contenuto interpretativo, finalizzato a chiarire la effettiva portata della disposizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e che tale chiarimento è conforme alle indicazioni a suo tempo, formulate dal Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente, nelle riunioni del 5, 12 e 18 marzo 1987, in stretta aderenza all'allegato 1 della direttiva n. 85/337/CEE, che individua tra le opere da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale i soli impianti destinati allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

     Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale avviene di norma prima della costruzione degli impianti;

     Ritenuto che le discariche 2 B, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani o speciali, possono essere autorizzate, in una fase successiva alla costruzione, ad accogliere i rifiuti tossici e nocivi e che tale evenienza può creare una lacuna nella tutela ambientale in contrasto con il parere reso dal Comitato tecnico-scientifico;

     Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è sostituita dalla seguente:

     "d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;".

 


[1] Abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.