§ 98.1.30737 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35.
Attuazione della direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/01/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Nel titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo il capo I, il [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30737 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35.

Attuazione della direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti.

(G.U. 22 febbraio 1978, n. 52)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge 14 dicembre 1976, n. 847;

     Vista la direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia, nonchè dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     Ritenuta la necessità di inserire nel testo unico anzidetto le disposizioni necessarie per dare attuazione alla citata direttiva n. 76/308/CEE;

     Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Nel titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo il capo I, il capo I-bis, intitolato: "Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità europee in materia di ricupero di crediti" e comprendente i seguenti articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies:

     "Art. 346-bis - (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi). - A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi:

     1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

     2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

     3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

     4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

     L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

     a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito;

     b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonchè la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

     c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

     Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

     L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone le sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

     L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti".

     "Art. 346-ter - (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica). - L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

     Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonchè gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

     Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonchè la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

     Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo".

     "Art. 346-quater - (Crediti ammessi alla mutua assistenza). - Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:

     a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte, del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

     b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;

     c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione;

     d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti sopraindicati.

     I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

     E' fatta salva l'assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni".

     "Art. 346-quinquies - (Norme di esecuzione). - Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunità europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.