§ 37.1.64 – L. 1 febbraio 1965, n. 13.
Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:01/02/1965
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge [...]
Art. 2.      La nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione dovrà essere redatta in conformità
Art. 3.      Il Governo della Repubblica è, inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi [...]
Art. 4.      E' costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzioni di [...]
Art. 5.      Nel bilancio della spesa del Ministero dello finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il [...]
Art. 6.      L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato [...]


§ 37.1.64 – L. 1 febbraio 1965, n. 13. [1]

Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali.

(G.U. 15 febbraio 1965, n. 40).

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.

 

          Art. 2.

     La nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione dovrà essere redatta in conformità:

     1) della nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e successive aggiunte e modificazioni, e relative regole generali per l'interpretazione;

     2) delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunità europee e della relativa regola generale per l'interpretazione.

     In relazione ai dazi doganali applicati alla data del 1° gennaio 1957 ed a quelli fissati nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, dovranno essere stabiliti, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, i dazi che, alla data d'entrata in vigore della nuova tariffa, risulteranno applicabili a norma:

     del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

     dei Trattati e relativi atti allegati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

     degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

     Tenuto conto della esigenza di assicurare, a norma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, nel quadro delle voci e note previste dalla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso e delle sottovoci, note e dazi della tariffa doganale comune stessa, saranno inseriti, nella emananda tariffa, con appropriata formulazione tecnica ed opportuni adattamenti, le sottovoci, note e dazi che, a tal fine, si renderanno necessari.

     La nuova tariffa dei dazi doganali sarà corredata da disposizioni preliminari che saranno recepite dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, adattandone opportunamente il testo alla nuova redazione dell'emananda tariffa ed apportando alle disposizioni stesse quelle modificazioni che si rendessero necessarie per adeguarle agli accordi internazionali e per coordinarle con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate.

     Le disposizioni stesse possono prevedere norme che consentano al Ministro per le finanze di apportare variazioni ai diritti di magazzinaggio per le merci custodite nei magazzini di diretta e temporanea custodia della dogana, per adeguarle alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle ferrovie dello Stato.

     Stabiliranno, inoltre, che la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione sia applicata anche alle merci in esportazione.

 

          Art. 3.

     Il Governo della Repubblica è, inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

     a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonchè alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

     b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonchè per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

     c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

     d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     E' costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzioni di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa ed alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla tariffa medesima ai sensi e nei termini degli articoli precedenti.

 

          Art. 5.

     Nel bilancio della spesa del Ministero dello finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

     A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette con qualifica non superiore a ispettore generale da collocare all'uopo nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     Per il funzionamento della segreteria tecnica la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente dell'opera:

     a) di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato:

     b) di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 6.

     L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato con i fondi iscritti nel capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     A partire dall'esercizio 1965, l'onere annuo sarà di lire 6 milioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.