§ 37.1.8B - Legge 15 febbraio 1973, n. 25.
Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:15/02/1973
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo [...]
Art. 2.      Restano ferme le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.
Art. 3.      Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente art. 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente [...]
Art. 4.      Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 37.1.8B - Legge 15 febbraio 1973, n. 25. [1]

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.

(G.U. 14 marzo 1973, n. 68)

 

     Art. 1.

     La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c).

 

          Art. 2.

     Restano ferme le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

 

          Art. 3.

     Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente art. 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i principi ed i criteri contenuti nei trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari.

 

          Art. 4.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, norme recanti le modalità di attuazione della zona franca per il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo conto dei princìpi e dei criteri cui sono ispirate la disciplina nazionale e comunitaria dei territori extradoganali e la legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni.

     Le norme delegate di cui al precedente comma saranno concordate con i competenti organi della Regione.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.