§ 98.1.30652 - D.P.R. 12 dicembre 1975, n. 855.
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/12/1975
Numero:855


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza con [...]
Art. 1.      Il fondo di previdenza istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale degli [...]
Art. 2.      Le entrate del fondo sono costituite
Art. 3.      Il fondo di previdenza provvede
Art. 4.      Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue
Art. 5.      L'indennità di cui all'art. 3, n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo, considerando anche i periodi di assenza valutabili ai [...]
Art. 6.      L'indennità prevista dall'art. 3, n. 1), è corrisposta agli iscritti al fondo ed ai loro superstiti, aventi diritto al trattamento di quiescenza, d'ufficio senza che occorra alcuna domanda
Art. 7.      In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, il diritto all'indennità prevista dall'art. 3, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza
Art. 8.      Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti
Art. 9.      Le sovvenzioni di cui al n. 2) dell'art. 3 possono essere concesse
Art. 10.      Le domande di sovvenzione, corredate dai documenti probatori, possono essere inoltrate al consiglio di amministrazione o direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto [...]
Art. 11.      Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio, nominato con decreto del Ministro per le finanze, per ogni quadriennio, ed è costituito
Art. 12.      Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri
Art. 13.      Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo
Art. 14.      Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti
Art. 15.      Il collegio dei revisori è composto
Art. 16.      Il collegio dei revisori provvede alla revisione della contabilità del fondo ed alla compilazione, alla fine di ogni esercizio finanziario, della relazione sull'andamento della gestione, che [...]
Art. 17.      L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno
Art. 18.      Tutte le cariche sono gratuite e non comportano il diritto alla corresponsione di indennità o gettoni di presenza
Art. 19.      Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero
Art. 20.      Per provvedere al pagamento delle indennità, delle sovvenzioni e delle spese di amministrazione, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza, ai quali, in [...]
Art. 21.      Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1973
Art. 22.      I componenti elettivi del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori fin tanto che non saranno effettuate le elezioni, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze su [...]
Art. 23.      La misura dell'indennità di cui al n. 1) dell'art. 3 per coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1973 o per i loro superstiti, sarà determinata dividendo l'ammontare delle somme [...]
Art. 24.      Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente al 1° gennaio 1973 dagli impiegati di cui all'art. 1, secondo comma, del presente regolamento in altre amministrazioni o ruoli speciali [...]


§ 98.1.30652 - D.P.R. 12 dicembre 1975, n. 855.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

(G.U. 16 febbraio 1976, n. 42, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali;

     Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione di indennità particolari;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

 

          Art. 1.

     Il fondo di previdenza istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.

     Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza:

     a) gli impiegati di ruolo e non di ruolo e gli operai di ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza;

     b) gli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

     c) gli impiegati di ruolo e non di ruolo e gli operai di ruolo dell'amministrazione periferica del demanio ed i custodi degli immobili demaniali;

     d) gli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso gli uffici finanziari.

 

          Art. 2.

     Le entrate del fondo sono costituite:

     a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

     b) dai proventi del denaro investito come all'art. 19;

     c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

 

          Art. 3.

     Il fondo di previdenza provvede:

     1) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio presso una delle amministrazioni e ruoli speciali indicati nel precedente art. 1, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 7 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.

     Tale indennità è stabilita nella misura indicata nel successivo art. 5;

     2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 9, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.

     Per i punti 1) e 2) del citato art. 9, devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) o 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue:

     a) il 90% è destinato alla liquidazione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 3;

     b) il 4% è destinato all'erogazione delle sovvenzioni di cui al n. 2) dell'art. 3;

     c) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione delle indennità di cui al n. 1) dell'art. 3, qualora le entrate ordinarie destinate a tale scopo non siano sufficienti. L'ammontare minimo e massimo di detto fondo è determinato dal consiglio di amministrazione in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 25 per cento delle entrate previste per un quinquennio; l'eventuale eccedenza incrementerà le disponibilità di cui ai punti a) e b);

     d) l'1% è destinato a sostenere le spese inerenti l'amministrazione del fondo, il funzionamento della segreteria, i servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite nonché le spese straordinarie ed occasionali.

     Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b) e d), sono destinate al fondo di riserva; nel caso in cui questo abbia già raggiunto il limite massimo stabilito, le anzidette somme vanno ad incrementare le entrate dell'esercizio successivo.

 

          Art. 5.

     L'indennità di cui all'art. 3, n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo, considerando anche i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione, salvo quanto disposto dal successivo art. 24, prestato nelle amministrazioni e nei ruoli speciali indicati nel precedente art. 1.

     La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura dell'indennità si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per il coefficiente, calcolato per ogni quinquennio, risultante dal rapporto tra l'ammontare complessivo delle disponibilità di cui al punto a) dell'art. 4 riferite allo stesso quinquennio e la somma degli anni di servizio maturati dagli iscritti, che presumibilmente cesseranno dal servizio nel quinquennio medesimo.

     Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità venga riassunto presso una delle amministrazioni o ruoli speciali indicati nell'art. 1, la misura dell'indennità, all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 3, n. 1), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.

     Agli iscritti al fondo, che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura dell'indennità è aumentata del 50%.

     Ai superstiti degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio presso una delle amministrazioni e ruoli speciali indicati nel precedente art. 1, l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità.

     Il beneficio di cui al comma precedente è concesso in ordine di precedenza, ai soli superstiti indicati nei punti 1), 2) e 3) del successivo art. 7.

 

          Art. 6.

     L'indennità prevista dall'art. 3, n. 1), è corrisposta agli iscritti al fondo ed ai loro superstiti, aventi diritto al trattamento di quiescenza, d'ufficio senza che occorra alcuna domanda.

     A tal fine l'ufficio del personale che amministra gli iscritti al fondo è tenuto a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal rapporto d'impiego o di lavoro per qualsiasi causa.

     La detta comunicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro.

     Ai superstiti elencati nel successivo art. 7, non aventi diritto al trattamento di quiescenza, l'indennità viene liquidata su domanda degli interessati, da presentarsi nel termine perentorio di due anni dalla data del decesso dell'iscritto.

 

          Art. 7.

     In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, il diritto all'indennità prevista dall'art. 3, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza:

     1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota di indennità pari al quoziente ottenuto dividendo l'indennità complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purché nelle predette condizioni di età o di stato;

     2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;

     3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;

     4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali;

     5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali;

     6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purché non coniugati, in parti uguali;

     7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali:

 

          Art. 8.

     Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti:

     1) se si tratta del coniuge superstite: il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto;

     2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro: lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonché di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilità al lavoro;

     3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati già conviventi ed a carico del genitore defunto: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2), e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto;

     4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2);

     5) se si tratta dei genitori: un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto;

     6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti, altresì, che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonché i documenti comprovanti l'inabilità al lavoro;

     7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 7) del precedente art. 7: un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà;

     8) se si tratta di fratelli o sorelle: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto.

     Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 7 debbono comprovare con atto di notorietà o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 7.

 

          Art. 9.

     Le sovvenzioni di cui al n. 2) dell'art. 3 possono essere concesse:

     1) nei casi di malattia o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni dell'iscritto al fondo, del coniuge o dei figli a carico;

     2) nei casi di gravi malattie o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni di comprovata gravità dei genitori o dei fratelli e sorelle che siano a carico dell'iscritto;

     3) nei casi di decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli che erano a carico dell'iscritto;

     4) nei casi di decesso dei genitori o dei fratelli e sorelle purché risulti che erano a carico dell'iscritto.

 

          Art. 10.

     Le domande di sovvenzione, corredate dai documenti probatori, possono essere inoltrate al consiglio di amministrazione o direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio.

     Le sovvenzioni previste ai numeri 3) e 4) dell'art. 9, vengono concesse, con carattere di urgenza, nella misura fissa, stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo, secondo le disponibilità di cui al precedente art. 4, lettera b), su apposita istanza, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia presentata dagli interessati direttamente al consiglio di amministrazione.

     Nel caso di decesso dell'iscritto la predetta sovvenzione è corrisposta, in ordine di precedenza, ai superstiti indicati nel precedente art. 7.

 

          Art. 11.

     Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio, nominato con decreto del Ministro per le finanze, per ogni quadriennio, ed è costituito:

     1) dal direttore generale degli affari generali e del personale, presidente;

     2) da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, vice presidente;

     3) da un dirigente superiore delle intendenze di finanza;

     4) da cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti dei personali iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, residenti, di norma, a Roma, eletti tra gli iscritti ed aventi almeno tre anni di effettivo servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze;

     5) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, iscritti al fondo, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione delle finanze. A tale scopo le dette organizzazioni indicano ciascuna una terna di nominativi per ogni rappresentante effettivo e supplente, da ognuna delle quali il Ministro per le finanze sceglie i rappresentanti da nominare.

     La sostituzione nel corso del quadriennio di uno o più componenti di cui al n. 4), che siano dimissionari o collocati a riposo o deceduti, è effettuata con decreto del Ministro per le finanze, che vi provvede sulla base dei voti riportati nelle elezioni dagli altri candidati della stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al fondo, su proposta del presidente.

 

          Art. 12.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

     Esso provvede:

     1) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 13;

     2) a deliberare il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 5;

     3) a liquidare l'indennità di cui all'art. 3, n. 1);

     4) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, numero 2);

     5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;

     6) ad autorizzare le spese di cui all'art. 4, lettera d);

     7) a deliberare sui modi e i tempi degli investimenti patrimoniali;

     8) a deliberare sulla necessità di utilizzo del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell'art. 4;

     9) ad approvare il rendiconto consuntivo delle gestioni;

     10) a deliberare su quant'altro occorra per il funzionamento del Fondo;

     11) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al presente regolamento, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

 

          Art. 13.

     Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.

     Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 12.

     Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, n. 1), disponendo il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; può provvedere, anche, su proposta di quattro componenti del consiglio, al pagamento in misura pari al minimo delle sovvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 9.

     Il presidente provvede, altresì, con carattere di urgenza, al pagamento delle sovvenzioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 9.

     Dei provvedimenti adottati nei casi previsti dai due commi precedenti, il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza, ai fini della ratifica.

     Il presidente, entro il mese di giugno di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto consuntivo della gestione del fondo dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.

     Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere eletto dal consiglio di amministrazione del fondo.

 

          Art. 14.

     Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

     Il segretario non ha voto deliberativo.

     Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige nell'apposito registro il processo verbale sottoscrivendolo unitamente al presidente della seduta.

 

          Art. 15.

     Il collegio dei revisori è composto:

     a) da un dirigente superiore o da un primo dirigente dell'amministrazione centrale o delle intendenze di finanza iscritto al fondo, che ne assume le funzioni di presidente;

     b) da due revisori effettivi e due supplenti che siano iscritti al fondo.

     Il collegio dei revisori è eletto con le stesse modalità previste per le elezioni dei rappresentanti di cui al punto 4) del precedente art. 11.

     I revisori sono nominati, nell'ordine dei voti di preferenza riportati, revisori effettivi e supplenti.

     Tutti i componenti del collegio dei revisori devono essere residenti a Roma ed avere almeno tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione delle finanze, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti.

 

          Art. 16.

     Il collegio dei revisori provvede alla revisione della contabilità del fondo ed alla compilazione, alla fine di ogni esercizio finanziario, della relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo.

     Il presidente o, in sua vece, uno dei componenti del collegio ha facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

     Il collegio dei revisori deve intervenire, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 12, è esaminato il rendiconto consuntivo della gestione del fondo.

     Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere redatto processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso e sottoscritto dai componenti.

     I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     I risultati di detti accertamenti devono essere riportati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

 

          Art. 17.

     L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 18.

     Tutte le cariche sono gratuite e non comportano il diritto alla corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

 

          Art. 19.

     Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero.

     Le somme che eccedono le ordinarie necessità del fondo possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in buoni postali fruttiferi ed in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione del fondo ed approvate dal Ministro per le finanze.

     I titoli di cui al comma precedente possono essere dati in deposito ed amministrazione ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

 

          Art. 20.

     Per provvedere al pagamento delle indennità, delle sovvenzioni e delle spese di amministrazione, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza, ai quali, in relazione alle esigenze anzidette, affluiranno i fondi prelevati con mandati dal conto corrente tenuto presso la Cassa depositi e prestiti.

     I pagamenti sopraindicati vengono effettuati, a mezzo di assegni postali o bancari non trasferibili intestati agli aventi diritto:

     1) a favore del personale periferico, per il tramite del titolare dell'intendenza di finanza, nella cui provincia risiede l'iscritto;

     2) a favore del personale dell'amministrazione centrale, per il tramite del cassiere del Ministero delle finanze.

     Le ricevute degli interessati devono essere controfirmate, secondo i casi innanzi specificati, dagli intendenti di finanza o dal cassiere del Ministero delle finanze e trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.

 

          Art. 21.

     Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1973.

 

Norme transitorie

 

          Art. 22.

     I componenti elettivi del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori fin tanto che non saranno effettuate le elezioni, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione delle finanze, che a tale scopo indicheranno ciascuna una terna di nominativi per ogni componente elettivo.

 

          Art. 23.

     La misura dell'indennità di cui al n. 1) dell'art. 3 per coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1973 o per i loro superstiti, sarà determinata dividendo l'ammontare delle somme di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 4 per il numero complessivo degli anni di servizio, valutati ai sensi dell'art. 5, primo comma, di detto personale e moltiplicando il relativo quoziente per gli anni di servizio di ciascun iscritto.

     L'importo della detta indennità non può comunque essere superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennità, previsti dall'art. 5.

 

          Art. 24.

     Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente al 1° gennaio 1973 dagli impiegati di cui all'art. 1, secondo comma, del presente regolamento in altre amministrazioni o ruoli speciali del Ministero delle finanze, viene riconosciuto per intero, ai fini della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 3, n. 1), a condizione che gli impiegati stessi non abbiano percepito, per tale servizio, la relativa indennità da altri fondi di previdenza.