§ 98.1.29404 - D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175.
Modificazioni, in materia di libri di testo, al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1948
Numero:175


Sommario
Art. 1.      Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto [...]
Art. 2.      Prima che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai programmi, per il [...]
Art. 3.      Non appena sia stata stabilita l'adozione dei libri di testo a norma dell'articolo precedente, l'elenco dei testi adottati è affisso nell'albo della scuola. Nell'elenco [...]
Art. 4.      E' vietata l'adozione di libri di testo, di cui siano autori funzionari direttivi o ispettivi o provveditori agli studi, nelle scuole comprese nel territorio di [...]
Art. 5.      A parziale modifica di quanto è prescritto nelle avvertenze per la compilazione dei libri di testo, allegate al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è [...]
Art. 6.      La data della scelta dei libri di testo nelle scuole elementari per i primi tre anni scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può essere fissata [...]


§ 98.1.29404 - D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175.

Modificazioni, in materia di libri di testo, al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

(G.U. 29 marzo 1948, n. 74)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato con regio-decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

     Visto il Regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

     Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714;

     Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497;

     Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono.

 

          Art. 2.

     Prima che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai programmi, per il successivo anno scolastico.

     I maestri di ciascuna scuola si riuniscono, all'uopo, sotto la presidenza del direttore o del maestro più anziano. E' invitato a partecipare alla riunione un rappresentante dei genitori degli alunni. S'intende, a questo effetto, come scuola l'insieme delle classi di uno stesso centro di popolazione dipendenti da un direttore didattico o l'insieme delle classi che costituiscono nella città unico aggregato scolastico.

     Per i testi da adottare in ciascuna classe, il maestro, che presumibilmente vi terrà l'insegnamento nell'anno scolastico successivo, indica i testi prescelti; gli altri maestri possono esporre le loro osservazioni ed esprimere il proprio parere, ma la decisione definitiva è in ogni caso rimessa al maestro proponente, che ne assume la responsabilità in una motivata relazione scritta.

     Non è obbligatoria l'adozione degli stessi testi nelle classi parallele di una medesima scuola.

     Nel verbale della riunione devono essere espressamente indicati i libri adottati per le singole classi e i nomi dei maestri che li hanno scelti.

     Nelle scuole a classi non separate provvede senz'altro alla scelta il maestro delle classi, che redige una relazione.

     Il verbale e le relazioni sono inviati all'ispettore, firmati dagli insegnanti interessati.

 

          Art. 3.

     Non appena sia stata stabilita l'adozione dei libri di testo a norma dell'articolo precedente, l'elenco dei testi adottati è affisso nell'albo della scuola. Nell'elenco sono indicati, per ciascun testo, il prezzo e gli altri dati bibliografici.

 

          Art. 4.

     E' vietata l'adozione di libri di testo, di cui siano autori funzionari direttivi o ispettivi o provveditori agli studi, nelle scuole comprese nel territorio di rispettiva competenza. Il territorio di competenza degli ispettori non assegnati a circoscrizioni è considerato uguale a quello del provveditore.

     E' del pari vietata, in tutte le scuole, l'adozione di libri di testo di cui siano autori ispettori centrali per le scuole elementari.

     Il divieto di adozione si estende al caso in cui autore del libro di testo sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei funzionari indicati nei commi precedenti.

 

          Art. 5.

     A parziale modifica di quanto è prescritto nelle avvertenze per la compilazione dei libri di testo, allegate al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è consentito che i libri sussidiari delle varie materie siano presentati o in fascicolo separato per materia o in volumi comprendenti due o più libri, purchè si riferiscano alla stessa classe, e purchè il raggruppamento dei testi non sia ottenuto a danno dell'ampiezza di svolgimento della materia trattata.

 

          Art. 6.

     La data della scelta dei libri di testo nelle scuole elementari per i primi tre anni scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può essere fissata con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in difformità di quanto è prescritto dal precedente art. 2, purchè la scelta avvenga non oltre la prima settimana dall'apertura delle scuole.