§ 57.3.8 - D.Lgs.C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 1497.
Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:16/10/1947
Numero:1497


Sommario
Art. 1.      I libri di testo nelle scuole elementari sono liberamente scelti dagli insegnanti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.
Art. 2.      Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi [...]
Art. 3.      Il Ministero, quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito [...]
Art. 4.      Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con provvedimento [...]
Art. 5.      L'art. 2 non si applica per quanto riguarda i libri di testo che siano stati approvati dal Ministero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714.
Art. 6.      I testi che, presentati all'esame del Ministero ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714, non siano stati approvati, non possono essere adottati nelle scuole, a [...]
Art. 7.      Sono abrogate le norme del capo IV del titolo V del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvate con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato [...]


§ 57.3.8 - D.Lgs.C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 1497.

Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. [1]

(G.U. 10 gennaio 1948, n. 7).

 

     Art. 1.

     I libri di testo nelle scuole elementari sono liberamente scelti dagli insegnanti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

 

          Art. 2.

     Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

     Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

 

          Art. 3.

     Il Ministero, quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal 1° comma del precedente art. 2, dispone senz'altro il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondano alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

 

          Art. 5.

     L'art. 2 non si applica per quanto riguarda i libri di testo che siano stati approvati dal Ministero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714.

 

          Art. 6.

     I testi che, presentati all'esame del Ministero ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714, non siano stati approvati, non possono essere adottati nelle scuole, a meno che non siano state apportate quelle modificazioni, correzioni e integrazioni ritenute opportune in relazione al giudizio già dato dal Ministero. In quest'ultima ipotesi, essi sono considerati come nuovi testi e, pertanto, vanno adempiuti gli obblighi sanciti nell'art. 2.

 

          Art. 7.

     Sono abrogate le norme del capo IV del titolo V del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvate con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714.

     Rimangono in vigore soltanto gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico citato.


[1] Ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190.